Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25968 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28853-2019 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA CHIANDOTTO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI UDINE e QUESTURA DI UDINE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 407/2019 del GIUDICE DI PACE DI UDINE,

depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

K.G., cittadino pakistano, ha impugnato l’ordinanza in data 17/7/2019 con la quale il Prefetto di Udine ha disposto la relativa espulsione amministrativa, poichè sorpreso sul territorio italiano in assenza di regolare permesso di soggiorno;

a sostegno dell’impugnazione proposta, il ricorrente ha contestato il provvedimento di espulsione, tenuto conto: 1) della prospettabile incisione (in caso di esecuzione del provvedimento espulsivo) del proprio diritto di difesa nel procedimento giudiziale promosso per contestare il rigetto, in sede amministrativa, della proposta domanda di protezione internazionale; 2) delle condizioni politico-militari del proprio paese di origine, e 3) della mancata traduzione del provvedimento di espulsione in lingua comprensibile;

con ordinanza resa in data 24/9/2019, il giudice di pace di Udine ha rigettato il ricorso di K.G., tenuto conto: 1) della mancata emersione di elementi nuovi rispetto a quelli presi in considerazione dalla Commissione territoriale di Trieste con il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale; 2) della mancata esposizione del ricorrente ad alcun rischio di danno grave alla persona o di lesione di diritti fondamentali; 3) dell’avvenuta traduzione del provvedimento di espulsione in una delle lingue veicolari, nel rispetto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, non essendo disponibili, al momento della notificazione del provvedimento, un interprete di lingua urdu o pashto;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da K.G. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Prefetto di Udine e il Questore di Udine non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, avendo il giudice a quo erroneamente trascurato di rilevare l’incomprensibilità del decreto di espulsione impugnato da parte dell’interessato, siccome incapace di comprendere, tanto la lingua italiana, quanto la lingua inglese, in cui il provvedimento espulsivo era stato tradotto;

con il secondo, il terzo e il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi sull’effettivo ricorso di ragioni umanitarie a sostegno della domanda d’impugnazione originariamente proposta dall’istante, nonchè per aver disconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante dalle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè per avere il giudice di pace erroneamente applicato i principi dettati dalla legge in materia di onere probatorio attenuato e di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo all’esame della credibilità del ricorrente;

il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13323 del 28/05/2018, Rv. 649327 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14733 del 14/07/2015, Rv. 635877 – 01; v. altresì Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9557 del 4/4/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11397 del 11/5/2018);

nel caso di specie, il giudice a quo si è laconicamente limitato a rilevare come il provvedimento di espulsione fosse stato tradotto in una delle lingue veicolari (nel rispetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7) “non essendo disponibili al momento della notifica un interprete di lingua urdu o pashto” trascurando totalmente di segnalare alcunchè in ordine all’eventuale conoscenza della lingua inglese da parte dell’interessato, ovvero all’eventuale affermazione, da parte dell’amministrazione competente, dell’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero in ragione della sua rarità (valutando, nel caso, la plausibilità di tale eventuale rilievo), ovvero di evidenziare alcunchè in ordine all’eventuale inidoneità di tale (ipotetico) testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta;

ciò posto, deve ritenersi che, in difetto delle indicate precisazioni, il giudice a quo sia incorso nella violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con particolare riguardo alla necessaria traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta o conoscibile dall’interessato;

sulla base di tali premesse, in accoglimento del primo motivo (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al giudice di pace di Udine, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al rinvio al giudice di pace di Udine, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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