Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25968 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2643/2012 R.G. proposto da:

Saint-Gobain Vetri s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mango

Antonio, elettivamente domiciliata presso lo studio del’avv. Vacca

Giuseppe, in Roma via Antonio Chinotto 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1497 del 2011 della Corte d’appello di

Venezia, depositata il 24 giugno 2011.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 maggio 2019 dal

Consigliere FicherGiuseppe a.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale

Mastroberardino Paola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il

ricorso. Udito l’avv. Vitale Stefano per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Vetrerie Italiane VETR.I. s.p.a. propose opposizione avverso l’ingiunzione fiscale notificata dalla circoscrizione doganale di Vicenza, per il pagamento dell’addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica negli anni 1994 e 1995, assumendo il diritto a godere dell’esenzione prevista per quella impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici.

Accolta in primo grado l’opposizione, il Ministero delle Finanze propose gravame, che trovò accoglimento dalla Corte d’appello di Venezia, la quale affermò che l’opponente non aveva diritto all’esenzione dall’addizionale sull’imposta, in quanto l’energia elettrica era stata impiegata per il riscaldamento dei forni nei processi di lavorazione del vetro.

Saint-Gobain Vetri s.p.a., subentrata a Vetrerie Italiane VETR.I. s.p.a., propose allora ricorso per cassazione; questa Corte, con sentenza n. 12204 del 15 maggio 2008, cassò la sentenza impugnata rinviando per un nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Venezia. Riassunto il giudizio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Dogane, con sentenza depositata il 24 giugno 2011, la Corte d’Appello di Venezia respinse di nuovo l’opposizione della contribuente, poichè l’energia elettrica utilizzata non poteva essere considerata materia prima impiegata nel processo industriale di produzione del vetro.

Avverso la detta sentenza, Saint-Gobain Vetri s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Agenzia delle Dogane.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo Saint-Gobain Vetri s.p.a. deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la corte d’appello ha motivato in maniera insufficienza in ordine alla circostanza che l’energia elettrica applicata agli elettrodi del forno di fusione sia stata utilizzata come materia prima per ottenere il prodotto industriale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, com’è noto, l’esenzione dalle addizionali all’imposta sul consumo di energia elettrica è regolata dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, a norma del quale il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, e il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, “si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l’energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie”.

Questa Corte, in proposito, ha già affermato che l’esenzione in parola trova applicazione limitatamente all’ipotesi di uso dell’energia “come materia prima” nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento (Cass. 16/11/2018, n. 29534; Cass. 29/12/2011, n. 29568; Cass. 08/09/2008, n. 22566; Cass. 30/07/2008, n. 20681; Cass. 22/11/2004, n. 22021).

Ora, nella vicenda all’esame della Corte, la ricorrente con il motivo in esame lamenta genericamente una motivazione insufficiente in ordine alla “esistenza di un processo elettrochimico la cui elettricità vieni impiegata come materia prima”, omettendo tuttavia di considerare che il giudice di merito ha, invece, diffusamente argomentato nel corpo della motivazione – sulla scorta delle conclusioni del c.t.u. nominato nel corso dell’istruttoria in sede di giudizio di rinvio -, in ordine alle ragioni che inducevano a ritenere che il processo produttivo del vetro non fosse un processo elettrochimico ma essenzialmente termico e che l’energia elettrica impiegata dalla contribuente fosse assai efficace come mezzo di riscaldamento, senza tuttavia potere essere considerata materia prima del ridetto processo produttivo.

Non è consentito, quindi, sollecitare in questa sede un nuovo accertamento di mero fatto, in ordine alla natura del processo produttivo di lavorazione del vetro e all’impiego dell’energia elettrica come materia prima, già compiutamente posto in essere in maniera assolutamente congrua e coerente – dalla corte d’appello nella decisione qui impugnata.

1.2. Inammissibile, infine, si mostra pure la censura relativa al mancato affidamento di nuove indagini ad un collegio di consulenti, dovendosi ricordare come in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice, restando l’esercizio di tale potere insindacabile in sede di legittimità, ove – come nel caso di specie adeguatamente motivato (da ultimo, Cass. 24/01/2019, n. 2103).

3. Le spese seguono la soccombenza.) Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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