Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25967 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25967 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICOM srl, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Catania e
dall’avv. Francesco Cucinotta ed elettivamente domiciliata in

oggettivamente
inesistenti
componenti
positivi
del
reddito
nuova
discipliNA

Roma presso l’avv. Rosario Rao in via Fasana n. 16;
– ricarrente contro
~ZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore generale pro

teapore;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 93/26/07, depositata il 19 settembre 2007;
-Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14 marzo 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Francesco Cucinotta per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gardbardella, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
MIO:MENTO DEL PROCESSO
La srl SICCM propone ricorso per cassazione, sulla base di
due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione

Data pubblicazione: 20/11/2013

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tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello,
ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, ai fini
dell’IRPEG e dell’ILOR per l’anno 1996, con il quale venive
rideterminato il reddito d’impresa della società in lire
1.605.393.000 contro quello dichiarato di lire 10.528.000.
Il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo
grado avendo rilevato come dal verbale di constatazione emergesse
“la mancata esibizione delle scritture contabili, di gran parte
acquisti e contabilizzazione dei costi, chiaramente inesistenti”;
ha quindi rilevato che la società contribuente aveva
contabilizzato costi inesistenti per lire 1.594.865.000,
“documentati con alcune fatture forse emesse dalla spa Bull Hn
Information, ma non riscontrabili nella contabilità della
predetta società”; ed ha perciò ritenuto che tali spese dovevano
essere “escluse” in base all’art. 75 del d.P.R. 22 diceffibre 1986,
n. 917.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella
presente sede.
14DT1VI DECIA, DECISIONE

Con il primo motivo la società contribuente denuncia la
nullità assoluta della sentenza per violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., concludendo con il
seguente quesito di diritto: “Può l’Organo Giudicante decidere
una controversia esaminando nel merito soltanto alcuni fatti ed
eccezioni non aventi, comunque, natura pregiudiziale ed omettere
l’esame di altri fatti ed eccezioni egualmente prospettati come
specifici motivi d’impugnativa?”
Il motivo è inanmissibile per essere formulato il quesito
in termini del tutto generici e senza riferimento alla
fattispecie.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito inerente ad
una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di
integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso
specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non
può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato
nella fattispecie concreta, per nettere la Corte in grado di

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delle fatture e della documentazione relativa alle operazioni di

poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene
compito dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne
consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di
accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o
della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo”
(Cass. n. 3530 del 2012).
È in altri termini inammissibile “il ricorso per cassazione
istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge
denunziata nel motivo: nella specie, la S.C. ha ritenuto
inammissibile il ricorso con il quale veniva posto un quesito
circa la possibilità per il giudice, ai sensi degli artt. 115 e
116 cod. proc. civ., di fondare la propria decisione attenendosi
a mere dichiarazioni difensive svolte in atti dai difensori delle
parti in lite, senza chiarire l’errore di diritto imputato alla
sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia”
(Cass., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21672).
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione del combinato disposto degli artt. 53 e 75 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la contribuente critica la
decisione assumendo che ai fini della determinazione del reddito
d’impresa l’ufficio non possa prescindere dal considerare la
stretta correlazione fra i ricavi ed i costi, sulla base del
principio dell’incidenza percentuale di questi ultimi,
assoggettando a tassazione, come nella specie, solo ed
esclusivamente i ricavi dichiarati, e disconoscendo in toto i
costi correlati, anch’essi dichiarati.
La censura è fondata nei termini di seguito indicati.
Con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti,
l’art. 8, coma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito
nella legge 26 aprile 2012, n. 44, costituente ius supperveniens
applicabile alla controversia in forza del successivo comma 3 – a
tenore del quale “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano, in luogo di quanto disposto dal coma 4-bis dell’art.
15 della 1. 24 dicembre 1997, n. 537, previgente

(“Nella

determinazione dei redditi di cui all’art. 6, coma /, db/ tuir,
di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in

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nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica

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N. 131 TAB. ALL. A. – N. 5

blikEERIATRIBLITARLk
deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita’ qualificabili cuffie reato, fatto salvo l’esercizio
CU diritti costituzionalmente riconosciuti”),

anche per fatti,

atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore
degli stessi corrimi 1 e 2, ove più favorevoli…” -, ha infatti
stabilito che, “ai fini dell’accertamento delle imposte sui
redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di
rettifica i componenti positivi diretta mente afferenti a spese o

effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell’ammontare
non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti
negativi”, ed ha previsto “in tal caso” l’applicazione di una
sanzione amministrativa.
In ipotesi siffatte grava pertanto sul contribuente l’onere
di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano
nell’accertamento concorso alla formazione del reddito, siano
fittizi anch’essi perché ricavi “correlati” (come sostenuto dalla
ricorrente), vale a dire “direttamente afferenti” a spese o ad
altri componenti negativi relativi a beni o servizi non
effettivamente scambiati o prestati.
In conclusione, il primo motivo del ricorso va dichiarato
inammissibile mentre va accolto nei termini indicati il secondo
motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
come accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la
quale procederà ad un nuovo esame della controversia
uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara
inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2013.

DEPOSITATONCANCELLERA
IL

2 O NOV. 2013

altri componenti negativi relativi a beni O servizi non

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