Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25967 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32035-2019 proposto da:

O.I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PREFETTO PROVINCIA ROMA, QUESTURA

ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

O.I.A., cittadino della Nigeria, propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Roma e della Questura di Roma, notificato il 23.10.2019, avverso l’ordinanza in data 23.9.2019 del Giudice di pace di Roma, comunicata in pari data mediante PEC, con la quale il giudice di pace, a fronte della mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio ad esse comunicato, ex art. 181 c.p.c., disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Sono state depositate conclusioni scritte del Procuratore generale nel senso dell’accoglimento del ricorso.

La vicenda personale della parte è in questa sede del tutto irrilevante e può essere omessa, atteso che il ricorso pone esclusivamente una questione di carattere processuale.

Il ricorso denuncia, come unico motivo, la falsa o erronea applicazione degli artt. 13 e 13 bis del TU immigrazione, laddove prevedono che il decreto di espulsione emesso dal Prefetto possa essere impugnato dinanzi al giudice di pace competente, che fissa l’udienza di comparizione in camera di consiglio, alla quale le parti hanno il diritto, ma non l’obbligo, di partecipare e dell’art. 127 c.p.p.. Sottolinea che una delle caratteristiche peculiari di questo procedimento è proprio quella di non rendere necessaria la partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei rispettivi difensori. Segnala che questa Corte si è già pronunciata (richiama Cass. n. 27392 del 2006) nel senso che la mancata comparizione dell’opponente non faccia venir meno l’obbligo per il giudice di pronunciarsi sul merito del provvedimento.

Sarebbe quindi errato e nullo il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del procedimento emesso dal giudice di pace, in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., e quindi del rito ordinario.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante in quanto il procedimento proposto ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 14 è caratterizzato dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominato dal costante impulso officioso e non sottostà alle regole ordinarie sulla cancellazione ed estinzione per inattività delle parti, come già affermato con principio di diritto consolidato e di recente riaffermato da questa Corte secondo il quale “In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere”. (Cass. n. 6061 del 2019, in materia di protezione internazionale, e in precedenza Cass. 18043 del 2010 seguita da 24168 del 2010; 23915 del 2011; Cass. n. 27392 del 2006 in materia di opposizione al decreto di espulsione).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per la liquidazione delle spese al Giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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