Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25967 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep.15/12/2016),  n. 25967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA ADELAIDE – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10581/2014 proposto da:

TEKNOIMMOBILIARE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DI BLASIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 757/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

26/06/2013, depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Ralatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Teknoimmobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro il Fallimento (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 18 luglio 2013 con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Pescara nel novembre del 2007.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Curatela Fallimentare.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente improcedibile.

Parte ricorrente ha espressamente allegato nel ricorso che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 17 febbraio 2014, ma non ha prodotto una copia autentica della sentenza recate tale relata di notificazione.

Ne segue che viene in rilievo il seguente principio di diritto: “La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

Nella specie, peraltro, la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, pur al lordo della sospensione dei termini per il periodo feriale del 2013, sicchè non è applicabile il principio di diritto espresso da Cass. n. 17066 del 2013″.

p.2. Il Collegio rileva in via preliminare che non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio della trattazione che ha fatto pervenire il difensore della ricorrente, adducendo di essere impegnato, il giorno dell’odierna adunanza, in un procedimento penale presso il Tribunale di Ascoli Piceno, in altro presso la Corte d’Appello di L’Aquila e altri due presso il Tribunale di Pescara.

Il difensore ha depositato ampia memoria e la parte resistente non ha depositato a sua volta memoria e non ha chiesto di essere sentita nell’odierna adunanza. D’altro canto, tenuto conto del principio della ragionevole durata del processo, il difensore della ricorrente bene avrebbe potuto dare delega ad un sostituto, ove avesse avuto altro da aggiungere a quanto precisato nella memoria.

p.2.1. Il Collegio non ritiene di dare rilievo alla causa di improcedibilità, in quanto nella memoria il ricorrente ha fatto constare che risulta rimessa alle Sezioni Unite dall’ordinanza n. 1081 del 2016 la questione della procedibilità del ricorso per cassazione, ove la copia notificata della sentenza risulti depositata da una parte diversa dal ricorrente. Poichè la parte resistente ha prodotto – come si dichiara in chiusura del ricorso – la copia notificata della sentenza, la questione oggetto della rimessione giustificherebbe un rinvio della decisione.

p.2.2. Senonchè, il Collegio ritiene che il rinvio sarebbe del tutto inutile, in quanto il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Queste le ragioni.

p.2.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione da parte della corte territoriale di una congerie di norme del procedimento “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” (evocando, fra l’altro il concetto di travisamento, estraneo al c.p.c.), con riferimento alla ritenuta regolarità della notifica alla qui ricorrente dell’atto introduttivo di primo grado, ma non fornisce l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti su cui si fonda, che sono rappresentati dalla relazione di notificazione del detto atto, da tale atto (di cui si riproducono due brevi frasi), da un atto notarile di costituzione di ipoteca (di cui viene riportato un passo). Dall’esame di tali atti dovrebbe evincersi che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto rituale la notificazione della citazione di primo grado, effettuata alla qui ricorrente in persona di S.L., ancorchè l’amministratrice della stessa fosse D.F.E..

Ora, riguardo agli atti su cui si fonda il motivo non si fornisce alcuna indicazione del se e dove siano stati prodotti e, quindi, siano esaminabili in questo giudizio di legittimità e, pertanto, alla stregua di consolidata giurisprudenza di questa Corte l’art. 366 c.p.c., n. 6, non risulta rispettato, atteso che imponeva, fra i contenuti dell’onere di indicazione specifica, quello di individuare, oltre, che il come e il dove nel giudizio di merito gli atti fondanti il motivo fossero starti prodotti, anche e soprattutto di dire se e dove essi siano stati prodotti in questa sede (Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; per gli atti processuali Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, che consente, per gli atti processuali presenti nel fascicolo d’ufficio, di fare riferimento alla loro presenza ivi al fine di soddisfare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sulle ragioni fondanti l’art. 366 c.p.c., n. 6 e sul suo essere norma che costituisce il precipitato del c.d. principio di autosufficienza, si veda Cass. n. 7455 del 2013).

Il primo motivo è, dunque, inammissibile.

p.2.2.2. Anche il secondo motivo – denunciante una violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. e della L. Fall., artt. 32 e 41 (nuovamente ai sensi del n. 3 e del n. 5, con impropria evocazione del concetto di travisamento) per non essersi la Corte territoriale pronunciata su un’eccezione (relativa alla mancata richiesta di autorizzazione al comitato dei creditori alla nomina di un legale della curatela resistente sia in primo grado che in appello, con conseguente nullità dei suoi atti difensivi), che sarebbe stata proposta nel foglio di precisazione delle conclusioni, depositato a nome dell’Avvocato Maria Concetta Zumpano il 12 giugno 2013 e asseritamente richiamato nel verbale di udienza – è articolato in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si omette di riprodurre il tenore della pretesa eccezione (o tramite trascrizione dell’attività espositiva o tramite indiretta riproduzione di essa) e – ma sarebbe assorbente questo primo rilievo – anche di dire se e dove siano esaminabili gli atti processuali su cui si fonda, riguardo ai quali si omette di precisare (alla stregua di Cass. sez. un. n. 22726 del 2011) se, al fine di adempiere all’onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità si sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio.

Tanto è dirimente non senza che debba osservarsi che non si comprende e non è spiegata la ragione dell’evocazione della figura del coadiutore del curatore fallimentare, di cui alla L. Fall., art. 32, in relazione alla nomina di un difensore.

p.2.2.3. Anche il terzo motivo – denunciante violazione degli artt. 83, 156, 163, 164 e 182 c.p.c., “ai sensi dell’art. 360” – viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda su atti processuali (verbali di udienza) nuovamente senza rispettare la norma ed in particolare, oltre che l’onere di localizzazione, senza trascrivere, nè direttamente nè indirettamente, il contenuto degli atti processuali sui quali si fonda, costituiti dal verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2013, in cui sarebbe comparso un difensori senza delega di quello costituito, e dalle note di replica del 30 dicembre 2010 e dal verbale dell’udienza di precisazione del 17 gennaio 2007, riguardo alla comparizione di altro difensore sempre senza delega di quello costituito.

Si deve, poi, aggiungere che la deduzione dell’inosservanza delle norme del procedimento in tal caso è avvenuta senza alcuna attività assertiva dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2.

p.2.2.4 Il quarto motivo, che sostiene che, in dipendenza dell’irritualità della precisazione delle conclusioni da parte del difensore senza delega all’udienza del 12 giugno 2013, le domande della Curatale si dovessero intendere abbandonate ai sensi dell’art. 189 c.p.c. (a parte ogni rilievo sull’esattezza della prospettazione) resta assorbito stante la sorte di quello precedente.

p.2.2.5. Il quinto motivo denuncia che la corte territoriale “abbia travisato e/o omesso di valutare delle prove decisive presenti nel fascicolo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, determinando vizi sulla pronuncia ex art. 113 c.p.c., per omessa valutazione delle prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., L. Fall., ex art. 5 e l’art. 2272 c.c., n. 4”.

Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo, viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda su tre atti prodotti dalla difesa avversaria, che localizza come prodotti nel fascicolo della stessa di primo grado quanto ai primi due e genericamente come “(all. 16)” quanto al terzo, ma si astiene dal dire se e dove sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità e senza comunque rispettare l’onere di individuarne il contenuto, o mediante trascrizione diretta o mediante indiretta riproduzione e specificazione della parte del documento in cui l’indiretta riproduzione troverebbe rispondenza.

In secondo luogo, risolvendosi nella denuncia di omesso esame di risultanze probatorie si colloca al di fuori dei limiti del nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., siccome individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

In fine, quanto alle violazioni dei paradigmi degli artt. 115 e 116 c.p.c., si colloca al di fuori di quanto necessita per la loro deduzione (si veda Cass. sez. un. n. 15698 del 2016).

p.3. L’inammissibilità di tutti i motivi determina quella del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seimilacinquecento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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