Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25966 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15014-2012 proposto da:

P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI

MANGILI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO CARLINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4989/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2011 R.G.N. 132/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M., già iscritto al Fondo Volo presso l’Inps, convenne in giudizio l’Istituto chiedendo il ricalcolo della pensione erogatagli; in particolare si dolse che l’importo mensile fosse inferiore a quanto di competenza sulla base del disposto della L. n. 480 del 1988, art. 8, comma 7.

Il Giudice adito accolse la domanda.

Con sentenza del 1-8-2011, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da P.M. osservando che la sentenza di primo grado aveva integralmente accolto il ricorso introduttivo, con le conclusioni formulate dall’attore, dunque, non vi era motivo di riformare la decisione impugnata in quanto l’appellante in secondo grado aveva sostenuto di avere indotto in errore il Giudice con riferimento al calcolo della pensione mensile iniziale totale dovutagli, posto che il primo Giudice si era attenuto alla domanda e non corrispondeva al vero che a pagina 5 del ricorso di primo grado sarebbe stato riportato per il 1997 un tetto più alto.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, P.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi illustrati da memoria. L’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamandosi all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, denuncia violazione della L. n. 480 del 1988, art. 8, comma 7 nonchè vizio di motivazione; in sostanza, le doglianze si fondano sulla considerazione che la Corte territoriale non aveva colto il contenuto del motivo d’appello, diretto ad un sindacato sul calcolo matematico del quantum del rateo di pensione in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente aveva indotto il giudice a prendere in considerazione l’annualità del 1998 piuttosto che quella del 1997; soggiunge il ricorrente che l’Istituto, nelle more del giudizio, aveva correttamente provveduto a ricalcolare la pensione iniziale con determinazione dell’importo globale di Euro 11.917,97 lordi, salvo poi disapplicare la determinazione e riposizionare il rateo sull’esatto tenore della determinazione giudiziale.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che la domanda nominalisticamente definita subordinata aveva, nella sostanza, la specifica caratteristica di domanda principale, dovendo l’importanza della domanda essere individuata nel suo peso effettivo nel contesto globale, piuttosto che nella definizione che ne venga data in termini processuali e formali; non avrebbe quindi potuto essere negato l’accesso all’esame del problema dell’eliminazione del limite massimo in coerenza al principio costituzionale dell’irriducibilità della pensione.

3. Con il terzo motivo riferito alla violazione dell’art. 100 c.p.c., il ricorrente deduce che il ricorso in appello avrebbe potuto condurre alla verifica del tetto effettivamente applicabile, essendo in gioco questioni di mera quantificazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 345 c.p.c., deduce che la domanda svolta in appello non avrebbe potuto essere considerata nuova e, quindi inammissibile, posto che il petitum consisteva nella richiesta di corretta applicazione della L. n. 480 del 1988, art. 8, comma 7, configurandosi quindi una mera emendatio libelli.

5. I suddetti motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Al riguardo va osservato che le censure svolte, già esaminate in precedente analogo da questa Corte con sentenza n. 657/2015 cui si intende dare continuità, muovono dall’assunto secondo cui la somma indicata nella domanda principale, accolta dal primo Giudice, sarebbe stata errata per difetto, stante l’errore di calcolo in cui il pensionato era asseritamente incorso nell’applicazione del D.Lgs. n. 164 del 1997, art. 3, comma 8. Ma il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, omette di indicare in tale atto i vari passaggi del conteggio attraverso i quali era giunto a determinare (erroneamente, per quanto dedotto) la somma richiesta con il ricorso introduttivo e, per converso, il diverso esito a cui sarebbe invece pervenuto se tale conteggio fosse stato svolto nella (in tesi) corretta applicazione della suddetta norma.

6. Dal che discende che non può neppure valutarsi se l’accoglimento della domanda subordinata – di cui peraltro, in ulteriore violazione del principio di autosufficienza, neppure è riportato in ricorso il puntuale tenore – avrebbe potuto condurre all’esito invocato, tanto più che, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, il primo Giudice aveva fatto corretta applicazione, come richiesto, della L. n. 480 del 1988, art. 8, comma 7.

7. Le ricordate omissioni (alle quali, in ogni caso, non possono supplire le allegazioni svolte nella memoria illustrativa) impediscono pertanto in radice la valutazione dell’ammissibilità di tutte le censure proposte, risultando impossibile verificare se l’applicazione della normativa di riferimento avrebbe effettivamente condotto ad una diversa quantificazione, come prospettato, della somma originariamente domandata.

8. Per completezza di motivazione deve comunque osservarsi che la decisione impugnata non contraddice i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 532/1990;919/1999; 18991/2003; 6945/2007); dal che discende l’inammissibilità della richiesta, svolta in appello, di attribuzione di un trattamento pensionistico maggiore di quello già richiesto e riconosciuto in prime cure e, come tale, non ricompreso nel petitum.

9. Inoltre, ancora in ossequio del principio dispositivo (ed essendo inconferente al riguardo il richiamo all’art. 421 c.p.c., che contempla poteri officiosi di natura istruttoria, ma sempre da esercitarsi nell’ambito della domanda svolta), deve considerarsi che l’esame della domanda, che la parte abbia proposto in via espressamente subordinata rispetto ad altra domanda, avanzata in via principale, trova ostacolo nell’accoglimento di quest’ultima, indipendentemente da ogni indagine sull’effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione, incorrendo perciò nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che, accolta la richiesta principale, pronunci anche su quella subordinata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4498/1984; 7847/1998).

10) In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo in considerazione che la difesa dell’Inps si è limitata alla discussione, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore del contro ricorrente che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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