Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25966 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25966 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 3542-2010 proposto da:
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA in persona
del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio
dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 20/11/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 21/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

udito per il ricorrente l’Avvocato PUOTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

OLIVIERI;

Svolgimento del processo

Con sentenza 21.5.2009 n. 46 la Commissione tributaria della regione
Veneto ha accolto l’appello principale proposto dalla Direzione della
Circoscrizione doganale di Venezia e rigettato l’appello incidentale di

prime cure ha dichiarato legittimo l’avviso di pagamento con il quale
veniva liquidato l’importo di € 1.253.836,00 dovuto a titolo di accisa
applicata con l’aliquota ridotta prevista dal punto 8 della Tabella A allegata
al Dlgs n. 504/1995 sui prodotti petrolieri impiegati dalla società per le
prove sperimentali dei motori installati su quattro costruzioni navali
realizzate nel periodo 2000-2005.
Il Giudice di merito
– rilevava che la norma dell’art. 1 comma 6 della legge 21 luglio 1965
n. 939, che prevedeva la “esenzione totale” dalla accisa, doveva
ritenersi venuta meno con il Dlgs n. 504/1995 (adottato in base alla
delega legislativa disposta con DL 30.8.1993 n. 331 conv. in legge
29.10.1993 n. 427, in attuazione delle direttive comunitarie n. 92/12/CEE, n.
92/81/CEE e n. 92/82/CEE, aventi ad oggetto la disciplina armonizzata delle
disposizioni degli Stati membri in materia di accise ed il ravvicinamento delle
aliquote delle accise sugli oli minerali)

in quanto, se pure non

espressamente contemplata nell’elenco delle norme abrogate
contenuto nell’art. 68 del decreto legislativo, era comunque da
ritenersi divenuta incompatibile con il diritto comunitario -e con la
normativa statale di recepimento contenuta nel DL n. 331/1993 che, all’art.
20, rinviava alla Tabella A integralmente riprodotta nella identica Tabella A
allegata al Dlgs n. 504/1995- che, per i prodotti petroliferi destinati alle

prove sperimentali e di collaudo motori di aviazione e marina,
limitava la agevolazione ad una riduzione della aliquota d’imposta,
1
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Fincantieri — Cantieri Navali Italiani s.p.a., ed in riforma della sentenza di

pari al 30% di quella normale, escludendo quindi il mantenimento
della originaria totale esenzione prevista della legge n. 939/1965
– riteneva inoltre che la protratta inerzia riscontrata nella prassi
applicativa degli Uffici doganali i quali, nella incertezza
dell’avvenuta abrogazione della norma di esenzione, avevano
omesso di adottare atti impositivi volti al recupero dell’accisa,

n. 212/2000, con conseguente esclusione della irrogazione delle
sanzioni pecuniarie. Ed infatti soltanto in seguito alla diramazione
della circolare n. 41D prot. 230N/GT del 21.1.2005, la Agenzia delle
Dogane aveva uniformato la prassi degli Uffici, specificando che
l’accisa era dovuta nella indicata misura ridotta, dovendo intendersi
abrogata la precedente norma di esenzione: non essendo stati
emanati anteriormente alla circolare predetta istruzioni od atti
interpretativi, non ricorreva invece la ipotesi di cui al comma 2 della
legge n. 212/2000 che escludeva anche la applicazione degli interessi
moratori
demandava poi alla Agenzia delle Dogane di rideterminare l’importo
dell’accisa relativamente ad una delle quattro costruzioni navali.

Avverso tale sentenza notificata il 30.11.2009 ha proposto ricorso per
cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi con relativi
quesiti di dritto.
Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Dogane
La società ha depositato anche memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

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RG n. 3542/2010
tic. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons. èt.
Stefano hwieri

integrava il presupposto applicativo dell’art. 10 comma 3 della legge

§ 1. C,on il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 1 comma 6 legge 21.7.1965 n. 939, l’art. 15 disp. prel. c.c., nonché
del combinato disposto dell’art. 24 e del punto 8 Tabella A del Dlgs
26.10.1995 n. 504.
Sostiene la società che la asserita incompatibilità della originaria norma
di esenzione con il diritto comunitario sarebbe smentita dalla stessa

paragr. 2 lett. e), legittima gli Stati membri ad applicare esenzioni o
riduzioni di aliquota proprio nel caso di impiego di prodotti petroliferi per
collaudo e prove di motori di marina.
Inoltre le fattispecie disciplinate dalla legge n. 939/1965 e dal punto 8
della Tabella allegata al TU n. 504/1995 sarebbero distinte in quanto la
prima troverebbe applicazione in un ambito oggettivo più ristretto.
Ancora l’effetto abrogativo, per incompatibilità, della norma di
esenzione totale, conseguente alla disciplina del TU n. 504/1995, con il
quale è stata data attuazione alla direttiva comunitaria, ne determinerebbe la
illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost., per violazione
della norma interposta di cui all’art. 1 comma 4 legge 29.10.1993 n. 427
che fissava i limiti ed i criteri della delega legislativa, senza autorizzare
anche effetti abrogativi delle norme preesistenti.
Doveva comunque escludersi una abrogazione tacita ex art. 15 disp. prel.
c.c., da parte del TU n. 504/1995, della norma del 1965, difettando tanto il
presupposto della “incompatibilità”, quanto quello dell’ “assorbimento”
nella nuova disciplina generale, attesa la inoperatività di quest’ultimo
criterio in caso di norme “speciali” previgenti.

1.1 H motivo è infondato.

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RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons.
Stefano O ieri

direttiva n. 92/81 /CEE del Consiglio in data 19.10.1992 che, all’art. 8

1.2 La questione, sotto i diversi profili indicati nel motivo di ricorso, è
stata già esaminata da questa Corte -con riferimento ad identiche cause in
cui era parte la stessa FINCANTIERI s.p.a.- e risolta alla stregua del
principio di diritto secondo cui “in tema di imposte di fabbricazione e di
consumo, la disposizione agevolativa, prevista dall’art. 1, comma 6, della
legge 21 luglio 1965, n. 939, finalizzata all’impiego di oli minerali “per le

mercantili”, deve ritenersi abrogata con l’entrata in vigore del d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504 (T. U. sulle accise), con cui è stato modificata l’intera
normativa di settore, in adempimento degli obblighi comunitari, senza che
abbia rilievo alcuno la circostanza che l’art. 68 del d.lgs. 504, cit. non
abbia espressamente ricompreso l’art. 1 della legge n. 939 cit.
nell’elencazione, meramente esemplificativa, delle abrogazioni effettuate,
in quanto, per il medesimo impiego degli oli minerali (“prove sperimentali,
collaudo di motori di aviazione e marina”), risulta prevista una riduzione

dell’aliquota del 30%, dalla tabella A), n. 8 allegata al d.lgs n. 504 del
1995, risultando, quindi, implicitamente abrogata per incompatibilità la
precedente agevolazione” (cfr. Corte cass. V sez. 29/12/2010 n. 26289; id. V
sez. 9.3.2012 nn. 3757-3761).

1.3 Non ritiene il Collegio che le ragioni addotte dalla società a
sostegno della tesi difensiva -volta a sostenere la perdurante vigenza della
norma di esenzione totale- forniscano nuovi elementi di valutazione tali da
modificare le conclusioni interpretative raggiunte nei precedenti
giurisprudenziali indicati.
Gli argomenti in diritto sui quali si fonda la legittimità della pretesa
tributaria avente ad oggetto la applicazione dell’accisa in misura ridotta
prevista dal punto 8 della Tabella A allegata al TU n. 504/1995 ed il
corrispondente disconoscimento del diritto alla esenzione totale vantato
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RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons. e t.
Stefano

prove degli apparati completi e dei macchinari installati sulle navi

dalla società contribuente, possono essere riassunti ed integrati come di
seguito :

la mancata espressa previsione, nell’elenco dell’art. 68 Dlgs n.
504/1995, della abrogazione della norma di esenzione di cui all’art.

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1 comma 6 legge 939/165 è irrilevante, in quanto il predetto articolo

norme abrogate, come si argomenta dall’inciso “in particolare” di cui
al primo comma (“Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme
incompatibili con le disposizioni del presente testo unico

ed in

partieolare:…”), non escludendosi, quindi, l’abrogazione anche di

altre disposizioni -non specificamente enunciate- per
“incompatibilità” con la nuova normativa: in particolare elemento
dirimente a favore della tesi abrogazionista è dato dalla logica
impossibilità di mantenere l’applicazione della esenzione totale di
cui all’art. 1 comma 6 legge n. 939/1965, concessa con riferimento

“all’imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di
confine”, una volta che, in seguito al generale riordino della materia
delle accise, in funzione di armonizzazione comunitaria, effettuato
mediante il D.Lgs. n. 504 del 1995, è stata abrogata (art. 68 lett. g)
proprio la “imposta di fabbricazione”

sugli oli minerali di cui al

R.D. n. 334 del 1939

l’argomento difensivo, sostenuto dalla società ricorrente,
concernente la ipotizzata oggettiva distinzione delle fattispecie
disciplinate, rispettivamente, dalla norma di esenzione della legge n.
939/1965 e dal punto 8 della Tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995
(Tabella cui rinvia espressamente l’art. 24 del TU), distinzione sulla quale

si fonderebbe peraltro il carattere di “lex specialis” della norma del
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RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons. e
Stefano Obieri

non contiene un elenco tassativo ma soltanto esemplificativo delle

1965, è smentita dalla stessa esemplificazione fornita dalla
ricorrente, che intravede tale distinzione nell’aver previsto il TU del
1995, a differenza della legge del 1965, la estensione della stessa
misura agevolativa anche “per un ipotetico collaudo di motore
aeronautico effettuato al banco dalla fabbrica costruttrice”,con ciò,
da un lato, dovendo presumersi evidentemente la identità (quanto allo

“tipo di agevolazione” concessa con la legge del 1965 e con il TU n.
504/1995, la cui applicazione viene appunto soltanto “estesa” ad una
ulteriore ipotesi prima non contemplata, differenziandosi le norme
agevolative esclusivamente per la diversa entità del beneficio
riconosciuto, modificata con effetto abrogativo dal TU n. 504/1995;
dall’altro lato utilizzando un elemento di comparazione (la nuova
fattispecie cui è stata estesa la agevolazione) che non incide affatto
sulla originaria fattispecie tuttora oggetto del beneficio fiscale (prove
di apparati motori marini), che non presenta sostanziali differenze tra
la originaria previsione normativa dell’art. 1 comma 6 legge n.
939/1965, che faceva riferimento a “combustibili e lubrificanti
occorrenti per tutte le prove degli apparati motori

completi e dei

macchinari in genere istallati su navi di nuova costruzione o in
esercizio…” e la disposizione agevolativa introdotta con il TU n.
504/1995 che fa riferimento a “prove sperimentali, collaudo di

motori di…marina…”, dimostrando quindi, al contrario della tesi
sostenuta dalla società, proprio la continuità dell’identico tipo di
agevolazione fiscale contemplato dalle norme succedutesi nel tempo
(occorre al proposito evidenziare come non sarebbe comunque consentito
discernere un ridotto ambito distintivo delle due norme, dal mero riferimento,
contenuto solo nella prima, alle prove concernenti anche “macchinari in
genere”: premesso che alla espressione “apparati motori completi e
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RG n. 3542/2010
tic. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons. st.
vieri
Stefano

scopo perseguito, volto a non penalizzare determinati settori industriali) del

macchinari in genere” sembra doversi attribuire valore semantico endiadico
piuttosto che specificativo-disgiuntivo, una tale interpretazione risulterebbe,
infatti, palesemente lesiva del principio costituzionale di ragionevolezza, non
trovando alcuna logica giustificazione il mantenimento di una esenzione
totale per “i macchinari in genere” ed invece la applicazione della aliquota
ridotta per “gli apparati motore”. Quanto poi alla prova su banco, anziché “in

comparazione, così come non è dato individuare un ambito differenziato in
riferimento al tipo di prova motore da effettuare)

– la circostanza, evidenziata dalla società ricorrente, secondo cui,
anteriormente alla introduzione del TU n. 504/1995, era dato rilevare
la coesistenza e la sovrapposizione di disposizioni normative
agevolative (che si differenziavano talvolta solo in parte in relazione al tipo
di prodotti energetici destinati al consumo per le prove sperimentali e di
collaudo dei motori, al tipo di interventi praticati sui motori -anche di
revisione-, al tipo di macchinari anche diversi dai motori oggetto delle prove,
alla fase di costruzione o di esercizio dei beni su cui erano installati i motori
od i macchinari: DL n. 878/1953 conv. in legge n. 2/1954 -aliquota ridotta-;
legge n. 522/1954 -esenzione totale-; legge n. 939/1965 -esenzione totale-;
legge n. 1852/1962 -aliquota ridotta-; DL n. 989/1964 conv. in legge n.
1350/1964

-aliquota ridotta)

non appare argomento dirimente a

sostenere la attuale coesistenza delle norme del 1965 e del 1995 e
dunque della esenzione totale e della riduzione di aliquota d’imposta:
se infatti il fenomeno di “congestione normativa” preesistente al TU
n. 504/1995, da un lato, non esclude che eventuali conflitti tra le
norme indicate debbano essere risolti mediante applicazione del
criterio della abrogazione tacita determinata dalla successione delle
norme nel tempo, dall’altro lato non dimostra affatto la perdurante
vigenza della norma di esenzione del 1965 anche dopo la
introduzione del nuovo TU n. 504/1995, non potendo desumersi
7
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Con st.
livieri
Stefan

opera”, non è dato affatto ricavare una tale distinzione tra le due norme in

argomenti “a contrario” dalla formale abrogazione dell’art. 20
commi 1 e 2 del DL n. 331/1993 -che richiamava il DL n. 989/1964disposta soltanto con l’art. 4 comma 2 del Dlgs n. 48/2010, non
potendo da ciò ritenersi che la norma agevolativa del 1964 fosse
tuttora vigente, in quanto con il Dlgs n. 48/2010 è stato disposto un
“intervento di semplificazione amministrativa, compiuto

norme inutili o inattuali” (Corte cass. n. 26289/2010 cit.)

– se appare corretta l’affermazione della società ricorrente secondo cui
la esenzione totale d’imposta non sarebbe in assoluto incompatibile
con l’ordinamento comunitario, in quanto la Direttiva Comunitaria
92/81 CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992

(relativa alla

armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali) come

modificata dalla direttiva n. 94/74 CE del Consiglio del 22.12.1994,
recepita attraverso il citato T.U. n. 504/1995, consente “esenzioni o
riduzioni totali o parziali” dell’aliquota dell’accisa sugli oli minerali
nel settore della “produzione, sviluppo, collaudo e manutenzione di
aeromobili o navi” (cfr. dir.CEE art. 8 n. 2, lett. g), tuttavia occorre
osservare che: 1-la direttiva comunitaria, che non è volta ad istituire
esenzioni di carattere generale (cfr.

Corte Giustizia sentenza

10.11.2011, causa C-505/10, Partrederiet Sea Fighter,

distingue nettamente tra

punto 21),

“esenzioni obbligatorie a livello

comunitario” ed “altre esenzioni od aliquote ridotte” che gli Stati
membri possono applicare “a titolo facoltativo” all’interno del loro
territorio (cfr. dir.CEE considerando 5 e 6); 2-il Legislatore nazionale si
è inteso avvalere di tale facoltà, disciplinando “ex professo” la
materia ed innovando alle norme preesistenti, laddove con l’art. 20
del DL n. 331/1993 conv. in legge n. 427/1993, riprodotto nell’art.
8
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons. st.
vieri
Stefano

dall’Esecutivo al fine di espungere definitivamente dall’ordinamento

24 del TU n. 504/1995, ha considerato espressamente nella Tabella
A, punto 8, l’impiego di prodotti energetici per “prove sperimentali,
collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di
aviazione, nei quantitativi stabiliti dalla Amministrazione
finanziaria”, ritenendo opportuno – nell’esercizio delle scelte di
politica industriale e finanziaria riservate alla discrezionalità

(pari al 30% della aliquota normale) dell’accisa, e non anche una

esenzione totale dall’imposta : ne consegue che la coesistenza delle
due norme, ipotizzata dalla società, pur dopo l’esercizio da parte
dello Stato membro della facoltà predetta, determinerebbe un
evidente contrasto tra i contenuti precettivi delle due norme del 1965
e del 1995, in quanto l’impiego di carburanti o combustibili per la
“prova motori marini” verrebbe ad essere contemporaneamente
oggetto di benefici fiscali non cumulabili e neppure alternativi (tenuto
conto che il maggior beneficio della esenzione rende superfluo il minor
beneficio della riduzione di aliquota), e dunque di benefici fiscali

necessariamente incompatibili

deve escludersi, inoltre, la violazione dell’art. 76 Cost., da parte del
legislatore del Testo Unico, cui la Legge Delega 29 ottobre 1993 n.
427, all’art. 1 comma 4, aveva affidato l’espresso compito di
raccogliere e riordinare le disposizioni vigenti in materia di imposte
di fabbricazione e di consumo, “apportando ad esse le modifiche e
le integrazioni necessarie

ai fini del loro coordinamento ed

aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal
processo di integrazione Europeo” rispetto al quale, per quanto sopra
detto, il mantenimento in vigore della esenzione del 1965 risultava
9
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

t.
Con
Stefano 01 ieri

legislativa – prevedere soltanto la applicazione di un’aliquota ridotta

incompatibile con la disposta armonizzazione comunitaria (in termini
Corte cass. n. 26289/2010 cit.), atteso che la previsione autorizzativa ad

apportare

“modifiche o integrazioni”

implica sicuramente la

possibilità di disporre l’abrogazione di norme vigenti, “posto che
nella nozione di modifica di una norma è compresa anche la
possibilità dell’abrogazione per sostituzione, parziale o totale,

cass. Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 11/07/2006, con riferimento ad identica

previsione normativa contenuta nella legge comunitaria n. 146/1994 art 2 col
lett. c) che nel conferire la delega aveva consentito al legislatore delegato
l’introduzione delle “occorrenti modifiche o integrazioni

alle discipline

stesse”).

§ 2. Con il secondo motivo la società ricorrente impugna la sentenza di
appello per vizio di “error juris” concernente la violazione dell’art. 1
comma 6 legge n. 939/1965, dell’art. 15 disp. prel. c.c., dell’art. 62 e del
combinato disposto dell’art. 24, Tab. A punto 8 del Dlgs. n. 504/1995,
sostenendo che i Giudici di appello hanno errato nell’aver ritenuto che la
norma del 1965, se pure tacitamente abrogata dal TU n. 504/1995 per
quanto concerneva l’aliquota ridotta dell’accisa applicata sui “prodotti

energetici” destinati alle prove di collaudo e sperimentali dei motori
marini, potesse ritenersi abrogata anche in relazione alla esenzione totale
disposta per gli “oli lubrificanti”‘ destinati al medesimo impiego.

2.1 Il motivo è destituito di fondamento.

2.2 Gli stessi argomenti indicati a sostegno della intervenuta
abrogazione dell’art. 1 comma 6 della legge n. 939/1965 valgono, infatti, ad
escludere anche una sopravvivenza “parziale” della norma di esenzione
10
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Con est.
Stefano rvieri

accanto a quella dell’inserimento in essa di un’aggiunta” (cfr. Corte

totale, che secondo l’assunto della ricorrente continuerebbe a trovare
applicazione in relazione alla “imposta di consumo” (prevista dall’art. 30 DL
n. 331/1993, e riprodotta nell’art. 62 comma 1 del TU n. 504/1995) istituita sugli

“oli lubrificanti” (prodotti individuati nel Codice tariffario doganale con i numeri
della Nomenclatura combinata da 2710 00 87 a 2710 00 98) se utilizzati per “usi

diversi dalla combustione o carburazione”

(ove invece utilizzati per tali usi gli

dall’art. 21 collima 2 lett. d) dello stesso TU n. 504/1995).

2.3 L’intervento riformatore (DL n. 331/1993 conv. in legge n.
427/1993; TU n. 504/1995) resosi necessario per armonizzare le
disposizioni previgenti in materia di imposte sugli oli minerali alla
disciplina comunitaria dettata dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del
25 febbraio 1992 (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed
ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa) e dalla direttiva 92/81/CEE del

Consiglio in data 19 ottobre 1992, ha infatti determinato l’abrogazione
espressa (art. 68 col lett. TU n. 504/1995) del regio decreto-legge 28 febbraio
1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, (concernente
l’istituzione di una “imposta di fabbricazione” sugli oli minerali e sui prodotti della
loro lavorazione, e successive modificazioni) che stabiliva la “imposta di

fabbricazione” sugli oli minerali e prodotti della loro lavorazione utilizzati
anche per usi diversi dalla combustione, come appunto gli oli minerali
utilizzati esclusivamente per la lubrificazione (art. 1 r.d n. 334/1939 Lubrificanti: oli bianchi, altri-).

Ne segue che, come già rilevato nell’esame

del precedente motivo, sarebbe del tutto illogico ritenere attualmente
vigente una esenzione -limitatamente agli oli lubrificanti- che era stata
concessa in relazione ad un regime fiscale -concernente anche tali prodotti- concernente anche tali prodotti-

venuto meno a seguito della abrogazione

espressa disposta dal TU n. 504/1995.
11
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

C s. est.
Stefa Olivieri

oli lubrificanti rimangono assoggettati alla corrispondente accisa, come previsto

2.4 Occorre inoltre considerare che il Legislatore del TU del 1995 è,
infatti, intervenuto a riordinare l’intera materia, prevedendo, anche per gli
oli minerali destinati esclusivamente alla lubrificazione, una disciplina
innovativa, assoggettando tali prodotti ad “imposta di consumo” (art. 62 TU
n. 504/1995, ed Allegato I “Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote

Imposizioni di diverse – Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg), senza

neppure prevedere in questo caso -al contrario di quanto disposto per gli oli
minerali impiegati nelle prove sperimentali e di collaudo di apparati motori marini-

misure di esenzione o di riduzione di aliquota, così rinunciando ad
avvalersi, per quanto riguarda gli oli lubrificanti, della facoltà concessa
dall’art. 8 paragr. 2 della direttiva n. 92/81 CEE.

2.5 La tesi interpretativa, sostenuta dalla ricorrente, della persistente
vigenza parziale (in quanto limitata agli oli lubrificanti usati per le prove
sperimentali e di collaudo dei motori marini) della norma di esenzione totale,

viene peraltro a collidere (tenuto conto che l’impiego in questione si è protratto
dall’anno 2000 all’anno 2005: pag. 5 ricorso; pag. 6 motivazione sentenza CTR) con

la stessa evoluzione della specifica disciplina normativa specifica, essendo
stata soppressa la “imposta di consumo” sugli oli lubrificanti , istituita dal
TU n. 504/1995, con l’art. 6 del DL 28.12.2001 n. 452 conv. in legge
27.2.2002 n. 16, e quindi essendo stata successivamente reintrodotta, a
decorrere dall’1.1.2006, con l’art. 1 comma 116 della legge 23.12.2005 n.
266 (legge finanziaria 2006). Lo sviluppo normativo descritto, se da un
lato denota l’intento del Legislatore del Testo Unico di ridefinire l’intera
materia della imposizione sugli oli minerali, con conseguente abrogazione
delle norme preesistenti incompatibili con la nuova disciplina, dall’altro
non consente di giustificare la perdurante vigenza parziale di una norma
12
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Co est.
Stefano ivieri

vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico imposizioni diverse”,

(quella di totale esenzione del 1965) che sarebbe rimasta addirittura
indifferente al venir meno del proprio oggetto -in conseguenza della
soppressione della “imposta di fabbricazione” e successivamente, nel 2002, anche
della “imposta di consumo” sugli oli lubrificanti- e che se considerata

attualmente vigente si collocherebbe in palese contrasto con la scelta
legislativa del 2006 di assoggettare nuovamente ad imposta il consumo

destinati (ed infatti, reintroducendo la “imposta di consumo”, il Legislatore della
legge finanziaria del 2006 non ha ritenuto opportuno includere nella Tabella A
allegata al TU n. 504/1995 misure di esenzione o riduzione di aliquota per gli oli
lubrificanti).

§ 3. Con il terzo (violazione di giudicato parziale interno) ed il quarto

motivo (violazione dell’art. 10 della legge 20.7.2000 n. 212) la società
ricorrente censura la sentenza di appello per non avere riconosciuto che il
comportamento della Amministrazione doganale aveva ingenerato nella
contribuente il legittimo affidamento in ordine alla non debenza del tributo,
con la conseguenza che, in assenza di condotte negligenti ascrivibili alla
società (che si era conformata al telescritto del Dip. Dogane prot. 9303217
dell’1.9.1993 ed alla precedente circolare ministeriale n. 335 del
30.12.1992), la stessa doveva andare esente, non soltanto dalle sanzioni e
dagli interessi moratori, in quanto sulla statuizione della decisione di primo
grado concernente l’applicazione dell’art. 10 comma 2 legge n. 212/2000 si
era formato il giudicato interno parziale -dovendo in conseguenza ritenersi
viziata la pronuncia del Giudice di appello che, in riforma della predetta statuizione,
aveva dichiarato dovuti gli interessi di mora in applicazione dell’art. 10 comma 3
della legge-, ma la società non doveva neppure essere assoggettata

all’imposta, in conformità al principio di diritto affermato dal precedente di
questa Corte cass. n. 17575/2002, tanto più che nel caso di specie l’errore
nella applicazione della esenzione era stato determinato dal
13
RG n. 3542/2010
Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Con st
Stefano livieri

degli oli lubrificanti, indipendentemente dallo specifico impiego cui sono

comportamento “attivo” della Amministrazione, avendo rilasciato l’Ufficio
doganale di Venezia specifiche autorizzazioni, in relazione a ciascuna nave
in costruzione, su richieste della società volte ad ottenere la applicazione
della esenzione prevista dalla legge n. 939/1965.

3.2 II legittimo affidamento maturato dal contribuente, in dipendenza di
errori riconducibili all’attività amministrativa degli Uffici finanziari, trova
specifica tutela anche nell’ordinamento tributario, venendo a codificare la
norma dell’art. 10 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 un principio
di carattere generale che trova riconoscimento in norme di rango
costituzionale quali gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. (cfr. Corte cass.
Sez. 5, Sentenza n. 21513 del 6/10/2006; id. V sez. 13.10.2011 n. 21070).

La situazione di legittimo affidamento, come la giurisprudenza di
legittimità ha avuto modo di precisare, deve essere ravvisata sempre con
riferimento al singolo caso concreto, qualora emergano elementi
circostanziali da cui sia dato rilevare: a) un’apparente legittimità e coerenza
dell’attività della Amministrazione finanziaria in senso favorevole al
contribuente; b) la buona fede del contribuente, intesa quale condotta
connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza
gravante sul medesimo (cfr. Corte cass. V sez. n. 21513/2006 cit. ; id. V sez.
ord. 9.11.2011 n. 23309).

Le conseguenze sul rapporto tributario, correlate alla situazione di
legittimo affidamento, attengono evidentemente soltanto alla esclusione
degli aspetti “sanzionatori, risarcitori ed accessori” che la legge riconduce
all’inadempimento colpevole della obbligazione tributaria (andando quindi
esente il contribuente dagli effetti dell’omesso o ritardato versamento del tributo:
“non sono irrogate sanzioni, nè richiesti interessi moratori al contribuente qualora
14
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Co est.
Stefant Iflivien

3.1 Il quarto motivo è infondato.

egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione
finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di
fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione
stessa”: art. 10 comma 2 legge n. 212/2000, nonché da eventuali decadenze

comminate in caso di omesso adempimento di obblighi formali: cfr. Corte cass.
Sez. 5, Sentenza n. 1949 del 30/1/2007; id.Sez. 5, Sentenza n. 16731 del 16/7/2010),

tributo, in quanto la insorgenza della obbligazione prescinde del tutto dalle
intenzioni manifestate dalle parti del rapporto, dipendendo in via esclusiva
dal dato obiettivo della realizzazione dei presupposti impositivi i quali
trovano direttamente fonte nella legge ex art. 23 Cost. (cfr. Corte eass. V sez.
10.9.2009 n. 19479; id. V sez. 9.3.2012 n. 3757).

Ne deriva che: a) gli eventuali “errori interpretativi” della norma
impositiva in cui siano incorsi gli Uffici finanziari non consumano il potere
impositivo, non essendo previsto dalla legge in relazione a tale errore alcun
effetto decadenziale dal potere di accertamento del tributo; b) nel caso in
cui il rapporto tributario debba invece ritenersi definitivamente esaurito, ed
il tributo, in realtà dovuto, non sia stato riscosso in tutto o in parte in
conseguenza del legittimo affidamento ingenerato nel contribuente da errori
imputabili alla Amministrazione finanziaria, a questa rimane precluso
l’esercizio dei poteri di autotutela volti a far valere la pretesa in relazione ai
medesimi presupposti sui quali era stato definito a favore del contribuente il
rapporto tributario (cfr. Corte cass. V sez. 10.12.2002 n. 17576 -richiamata dalla
parte ricorrente che, impropriamente, astrae il principio di diritto affermato dallo
specifico contesto riferito all’esercizio dei poteri di autotutela volti ad incidere su un
rapporto ormai definito con il perfezionamento del procedimento di condono fiscale
erroneamente ammesso dalla PA-).

3.3 Se può certamente condividersi l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui la valenza generale del principio del legittimo affidamento
15
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Co est.
Stefano livieri

essendo, invece, irrilevante detta situazione in ordine alla debenza del

consente di qualificare l’art. 10 legge n. 212/2000 come norma aperta, nel
senso che la induzione in errore incolpevole del contribuente può essere
determinata anche da differenti circostanze di fatto ovvero anche da altre
condotte, imputabili ad errore della Amministrazione finanziaria, dalla
stessa norma non espressamente considerate (condotte diverse quindi da quelle
tipizzate, quali: errate

“indicazioni contenute in atti”

della PA, ovvero

“obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della
norma impositiva”

—art.10co3-:

cfr.

Corte cass.

n.

17576/2002; id.

Sez. 5, Sentenza n. 14000 del 22/09/2003), e che in presenza di tali situazioni –

ove caratterizzate da circostanze concrete di natura eccezionale- la tutela
del legittimo affidamento possa venire ad incidere sulla stessa debenza del
tributo (è l’ipotesi appunto esaminata dalla Corte nella sentenza n. 17576/2002),
tuttavia occorre osservare che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle
predette ipotesi eccezionali, atteso che la induzione in errore è da ascriversi
ad errate informazioni fornite dalla Amministrazione doganale con atti
interpretativi (telescritto del 1993; circolare n. 335/1992), nonchè ad errate
prassi degli Uffici (che negli anni precedenti non avevano emesso atti di
accertamento contestando la applicazione della esenzione da parte della società
contribuente), o ancora -come invece ritenuto dalla CTR- ad obiettiva

incertezza nella portata applicativa della norma di esenzione (recte: nella
contraddittoria interpretazione fornita dalla PA in ordine, dapprima alla perdurante
vigenza, e poi alla intervenuta abrogazione, della norma di esenzione totale
dall’accisa), trattandosi quindi di ipotesi espressamente contemplate dai

commi secondo e terzo dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e dunque di
ipotesi, comunque, inidonee ad esonerare il contribuente dalla obbligazione
tributaria. Occorre osservare al riguardo che la tesi prospettata dalla società
ricorrente, nel motivo di ricorso in esame, secondo cui l’Ufficio doganale
avrebbe rilasciato specifiche autorizzazioni volte a riconoscere la esenzione
totale, oltre ad introdurre una questione nuova che non risulta aver
16
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Con st.
Stefano tvieri

“fatti… conseguenti a ritardi, omissioni od errori” della PA —art.10co2- o ancora

costituito specifico oggetto di esame nel corso dei gradi di merito (a pag. 6
della sentenza della CTR si riferisce nelle premesse in fatto che erano state rilasciate
dalla Dogana di Venezia quattro “autorizzazioni” relative alle costruzioni navali ma
si omette qualsiasi indicazione del contenuto di tali atti),

non muterebbe

comunque le conclusioni raggiunte ricadendo anche tale ipotesi nell’ambito
della disposizione di cui al comma secondo dell’art. 10 della legge n.

pecuniarie e dagli interessi di mora ma non potrebbe sottrarsi in ogni caso
al pagamento delle imposte.

3.4 Esente da censura deve, pertanto, ritenersi la sentenza della CTR
veneta nella parte in cui ha accolto l’appello dell’Ufficio statuendo la
legittimità dell’avviso di pagamento, quanto alla debenza dell’accisa e della
imposta di consumo, anche nel ricorso dei presupposti di cui all’art. 10
legge n. 212/2000.

3.5 Relativamente alla eccezione di giudicato interno, dall’esame degli
atti del procedimento di merito, al cui accesso la Corte non incontra limiti
(in quanto “posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicche’

la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e
non gia’ degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della
violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di
legittimita’ puo’ direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno
con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla
diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed
accertamenti, anche di fatto,

indipendentemente dall’interpretazione data al

riguardo dal giudice di merito”: cfr. Corte cass. SU 28.11.2007 n. 24664 che ha
risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi tra le pronunce di legittimità
rispettivamente adesive a Corte cass. SU n. 277/1999 -secondo cui la interpretazione
del giudicato è “quaestio facti” riservata al giudice di merito-, ed a Corte cass. SU n.
17
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Con
Stefano

t.
vieti

212/2000, con la conseguenza che la società andrebbe esente dalle sanzioni

226/2001 e n. 13916/2006, secondo cui il giudicato è costituivo della “regula iuris”
ed in quanto elemento normativo della fattispecie il suo contento precettivo deve
essere accertato alla stregua dei criteri di interpretazione delle norme giuridiche.
Conf. Corte cass. I sez. 5.10.2009 n. 21200, id. sez. lav. 30.4.2010 n. 10537; id. I
sez. 23.12.2010 n. 26041), risulta che:

nel corso del giudizio di primo grado l’Avvocatura dello Stato, in

causa, depositava memoria in data 24.3.2005 riconoscendo la
legittimità del ricorso introduttivo della società limitatamente alla
richiesta di annullamento dell’avviso di pagamento per quanto

concerneva la irrogazione delle sanzioni pecuniarie e la
liquidazione degli interessi di mora,

ritenendo in particolare

sussistente nel caso di specie il presupposto applicativo dell’art. 10
comma 2 legge n. 212/2000 “a seguito del mutato orientamento
interpretativo dell’Amministrazione” (cfr. sentenza CTP Venezia in data
11.7.2007 n. 60, motivazione , pag. 5)

la sentenza di primo grado, dando atto del predetto riconoscimento
operato dalla Amministrazione finanziaria, statuiva “alla luce del
disposto dell’art. 10 della L. 212/2000 e dell’insegnamento della
Suprema Corte recato dalla sentenza n. 17575/’02” l’annullamento
dell’avviso di pagamento impugnato e la non debenza non soltanto
delle sanzioni pecuniarie e degli interessi di mora, ma anche delle
imposte (uccisa sugli oli minerali ed imposta di consumo sugli oli
lubrificanti, entrambi utilizzati per le prove di motori marini), annullando in

toto l’avviso di pagamento opposto
il ricorso in appello proposto dalla Direzione Circoscrizionale di
Venezia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura erariale, contestava
la motivazione della decisione di prime cure in relazione alla errata
interpretazione della norma dello Statuto del contribuente e della
18
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons. e t.
vieri
Stefano

rappresentanza della Circoscrizione doganale di Venezia, parte in

sentenza della Corte n. 17575/2002, e concludeva specificamente
(atto appello pag. 11) richiedendo di “annullare la sentenza

nella

parte in cui ritiene applicabile il disposto dell’art. 10 della legge n.
212 del 2000 e la sentenza n. 17576 del 2002 della Cassazione ai
fini della inesigibilità del tributo… ”

carattere circoscritto della impugnazione dell’Ufficio finanziario, dovendo
conseguentemente ravvisarsi l’intervenuto giudicato interno -per mancata
specifica impugnazione- sul punto concernente la esclusione della “pretesa
sanzionatoria” e della applicazione degli “interessi di mora”, essendo stato
delimitato dalla parte appellante l’oggetto del giudizio devoluto al Giudice
di alla statuizione della pronuncia di primo grado concernente la non
debenza del tributo.

3.7 La pronuncia della CTR veneta che ha qualificato diversamente la
fattispecie concreta (ravvisando la “incertezza normativa” ex art. 10 comma 3
della legge n. 212/2000 che manda esente il contribuente dalla sola sanzione
pecuniaria, e non anche dal pagamento degli interessi moratori), non può trovare,

peraltro, giustificazione nel principio di prevalenza del diritto comunitario.
Ed infatti se, vertendosi nella specie in tema di tributi armonizzati e,
costituendo le accise armonizzate entrate finanziarie proprie della
Comunità, si impone, anche in sede di legittimità (non dovendo procedersi ad
ulteriori accertamenti in fatto: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 13/5/2010;
id. Sez. 2, Sentenza n. 21637 del 21/10/2010), la verifica di compatibilità delle

norme nazionali, anche processuali (quali le norme che disciplinano la
formazione del giudicato), con l’ordinamento comunitario (cfr. Corte eass.

Sez. 5, Sentenza n. 17564 del 10.12.2002;id.Sez,. 5, Sentenza n. 13225 de/ 16.7.2004
; id. Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 15.3.2010: id. V sez. 19.5.2010 n. 12249),

19
RG n. 3542/2010
Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Co
st.
Stefano .vieri

3.6 La disamina degli atti processuali porta quindi a concludere per il

essendo tenuto il Giudice dello Stato membro a non applicare la norma
dell’ordinamento interno le volte in cui la stessa “renda impossibile od
eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario”

in

violazione del “principio di effettività” (con riferimento al bilanciamento tra
principio di certezza del diritto e principio di effettività del diritto comunitario —
entrambi principi generali propri dell’ordinamento comunitario-, cfr.

Corte di

234/04, Kapferer; id. sent. 3.9.2009 , causa C- 2/08, Fall. Olimpiclub s.r.1.), tanto

premesso, nel caso di specie non può pervenirsi alla conclusione -raggiunta
in altro precedente di questa Corte: Corte cass. v sez. 27.7.2012 n. 13505- secondo

cui anche il credito per sanzioni pecuniarie, oltre al credito per interessi
moratori, deve ritenersi “accessorio” al tributo armonizzato e come questo,
pertanto, indisponibile, atteso che la fattispecie oggetto della presente
controversia è del tutto diversa da quella esaminata nel richiamato
precedente della Corte in quanto:
a) la “rinuncia” della PA al credito per sanzioni pecuniarie, ritenuta
illegittima dalla sentenza n. 13505/2012, si iscriveva nel procedimento di
condono fiscale di cui all’art. 8 legge n. 289/2002 già dichiarato in
contrasto con la Sesta direttiva (IVA) con sentenza della Corte di giustizia
17.7.2008;
b)

l’argomento sostenuto nella motivazione della sentenza n.

13505/2012 è tutto “interno” alla logica dello stesso sistema clemenziale, in
quanto la esclusione dal condono del tributo armonizzato trascinava
necessariamente con sè, sottraendole alla indicata disciplina normativa,
anche le obbligazioni accessorie (interessi) e “connesse” (sanzioni);
c) la questione concernente la applicabilità del condono di cui alla legge
n. 289/2002 presuppone una violazione delle norme tributarie imputabile a
titolo di dolo o colpa al contribuente, mentre -nel caso di specie- tale
imputabilità, anche a titolo di colpa, è espressamente esclusa dall’art. 10
20
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Co
Stefabo 01 vieri

giustizia sent. 1.6.1999, causa C- 126/97 Eco Swiss; id. sent. 16.3.2006, causa C-

commi 2 e 3 della legge n. 212/2000 presupponendo tali disposizioni un
errore incolpevole nella inosservanza delle norme tributarie, essendosi
questi conformato a prescrizioni impartite dalla stessa PA od avendo fatto
legittimo affidamento, senza sua colpa, su condotte concludenti non
conformi a diritto tenute dalla PA o ancora essendo incorso nella violazione
della norma a causa di un insuperabile difficoltà interpretativa sulla portata

d) il discrimine evidenziato tra le due fattispecie, appare essenziale per
escludere che il giudicato interno sulla non debenza della sanzione
pecuniaria e degli interessi di mora in applicazione dell’art. 10 comma 2
legge n. 212/2000, possa ritenersi incompatibile con le norme comunitarie
di settore ed integrare un vulnus alle risorse proprie della Comunità, tanto
in considerazione della mancanza di una specifica disciplina in materia
sanzionatoria ed in materia di interessi contenuta nella direttiva 92/12/CEE
del Consiglio del 25.2.1992 -relativa al regime generale dei prodotti soggetti ad
accisa -, nonché nelle direttive nn. 92/81 e 92/82 del Consiglio del

19.10.1992 -concernenti armonizzazione delle strutture e riavvicinamento delle
aliquote sugli oli minerali-, con la conseguenza che -salvo l’obbligo del recupero
del tributo armonizzato in tutto od in parte evaso- è riservata all’ordinamento

interno dei singoli Stati membri la disciplina dell’illecito tributario e delle
ulteriori conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo tributario (ivi
inclusa, pertanto, anche la disciplina del legittimo affidamento e dell’errore
incolpevole) salva la osservanza dei limiti costituiti dall’eguale trattamento
dei diritti comunitari e nazionali (principio di equivalenza) e dell’effettivo
esercizio del diritto comunitario (principio di effettività), limiti entro i quali
si collocano le disposizioni dei commi 2 e 3 della legge n. 212/2000.

3.8 La statuizione della sentenza di appello con cui la CTR veneta,
riformando la decisione di prime cure (che aveva ritenuto la società non
21
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Co
Stefa

vieri

applicativa della norma tributaria

assoggettabile a sanzione pecuniaria ed indebita la pretesa per interessi di mora, ai
sensi del comma secondo dell’art. 10 legge n. 212/2000), ha riqualificato la

fattispecie come “incertezza normativa” ai sensi del comma terzo dell’art.
10 legge n. 212/2000 dichiarando dovuti anche gli interessi di mora, deve
ritenersi pertanto affetta dal vizio di violazione del giudicato interno e deve
in conseguenza essere cassata in “parte qua”, dovendo ulteriormente

sentenza di prime cure e la normativa comunitaria, il Giudice di appello
non avrebbe comunque potuto ignorare -disapplicandolo- il giudicato
formatosi sul punto, avuto riguardo alla ribadita affermazione da parte del
Giudice di Lussemburgo del “principio della autorità della cosa giudicata”
anche nell’ordinamento comunitario, tale per cui deve essere salvaguardata
la esigenza di garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici
assicurando che “le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo
l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei
termini previsti per questi ricorsi, non possano più essere rimesse in
discussione” (cfr. Corte giustizia sent. 30.9.2003 , causa C- 224/01 Kobler,
punto 38; id. sent. 16.3.2006, causa C- 234/04, Kapferer, punto 20, id. sent.
3.9.2009 , causa C-2/08, Olimpiclub, punto 22), essendo stato in proposito

perentoriamente puntualizzato che “il diritto comunitario non impone al
giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che
attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando
ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto
comunitario da parte di tale decisione” (cfr. Corte giustizia, Kapferer, cit.
punto 22; id. Olimpiclub, cit, punto 23), rimanendo invece escluso che, con

specifico riferimento ai giudizi tributari, il vincolo di tale giudicato possa
esplicare effetto oltre la causa decisa, estendendosi anche ad altri giudizi in
cui si controverta delle medesime questioni di diritto ma in relazione a

22
RG n. 3542/2010
ric. Fincantieri s.p.a. c/Ag.Dogane

Cons.
Stefano Òlivieri

osservarsi che, quando anche fosse stato ravvisabile un contrasto tra la


differenti anni d’imposta ed a differenti atti impositivi (Corte giustizia,
Olimpiclub, cit., punti 29 32).

§ 4. In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al terzo motivo,

infondati gli altri, e, rilevata la intervenuta formazione del giudicato interno
sul capo della sentenza n. 60 in data 11.7.2007 della Commissione

somme liquidate nell’avviso di pagamento a titolo sanzionatorio e di ristoro
del danno da ritardo, la sentenza di appello deve essere cassata in parte qua
senza rinvio.
Essendo risultata la società ricorrente soccombente in ordine alla
debenza del tributo, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra
le parti le spese del presente giudizio.

D- r–’71-rfrTr) r;
IL

2 0 Y,01. 201

P.Q.M.

La Corte :
– accoglie il ricorso proposto dalla società e cassa la sentenza impugnata
nella parte in cui dichiara dovuti dalla contribuente anche gli interessi di
mora, in violazione del giudicato interno formatosi sul capo della sentenza
n. 60 in data 11.7.2007 della Commissione tributaria provinciale di Venezia
che ha statuito la non debenza delle somme liquidate nell’avviso di
pagamento a titolo sanzionatorio e di ristoro del danno da ritardo;
– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio

Così deciso nella camera di consiglio 5.3.2013 e,

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tributaria provinciale di Venezia che ha statuito la non debenza delle

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