Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25966 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31981-2019 proposto da:

L.Z., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour 139,

presso lo studio dell’avv. LUIGI MIGLIACCIO, che lo rappresenta e

difende per procura consolare in atti;

– ricorrente –

contro

UTG PREFETTURA NAPOLI, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SANLORENZO RITA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.Z., cittadino cinese, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, articolato in due motivi, notificato il 28.10.2019, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Napoli, depositata il 26.3.2019, non notificata con la quale il giudice di pace ha rigettato il ricorso in opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto, convalidando il decreto stesso, affermando che il ricorrente aveva dedotto, come motivo di opposizione, la nullità del decreto per omessa traduzione in madre lingua ma che il provvedimento fosse stato comunque tradotto in una delle lingue veicolari ed in tal modo il suo contenuto era stato portato correttamente a conoscenza del destinatario.

Il provvedimento aggiunge che, essendo il ricorrente entrato in Italia nel 2005 ed essendo il provvedimento di espulsione datato 2018, si dovesse presumere, stante la situazione di fatto, la conoscenza, almeno approssimativa, della lingua italiana da parte del ricorrente.

Il Ministero non ha svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Vi sono conclusioni scritte del Procuratore generale nel senso dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Preliminarmente, va detto, in ordine alla valutazione della tempestività o meno della proposizione del ricorso che, a fronte di un provvedimento depositato il 26.3.2019 notificato il 28.10.2019, che il ricorrente si fa carico implicitamente di illustrare il rispetto del termine generale c.d. lungo, di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, fissato per i procedimenti civili dall’art. 327, comma 1, c.p.c., precisando che nel caso di specie la scadenza del termine semestrale era prorogata d’ufficio al lunedì 28 ottobre, atteso che il termine andava a scadere il precedente sabato 26 ottobre.

Infatti, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione disciplinato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli che ne sono esclusi la L. n. 742 del 1969, ex art. 3, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica (giurisprudenza costante: in questo senso, da ultimo, Cass., n. 26968, del 2018).

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed il cui esame avrebbe condotto ad un esito diverso della controversia Indica il “fatto decisivo” nella circostanza i ndicata a fondamento del primo motivo di impugnazione del decreto di espulsione, col quale il ricorrente denunciava che il provvedimento fosse carente dell’elemento soggettivo in quanto non sottoscritto dal Prefetto nè dal Vicario, ma da un altro funzionario.

Lamenta l’omesso esame della censura, perchè il giudice di pace si sarebbe limitato ad affermare l’assoluta inconsistenza di tutti gli altri motivi di nullità del decreto di espulsione sollevati dal ricorrente. Segnala in particolare che, pur a fronte di una specifica eccezione in tal senso, il giudice di pace adito ometteva di verificare l’esistenza della delega prefettizia in favore del funzionario che aveva firmato il decreto.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, il motivo proposto non contiene in effetti una censura di difetto di motivazione, ma è volto nella sostanza a denunciare una violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonchè la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione, ai sensi di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e, così riqualificate, le censure sono fondate.

In particolare, il ricorrente risulta aver impugnato specificamente il profilo concernente la mancanza di delega prefettizia in capo al funzionario che ha sottoscritto il decreto, vizio che, ove sussistente, determinerebbe l’illegittimità del provvedimento, da rilevarsi con il ricorso in opposizione dell’interessato, e non già la sua inesistenza. Manca invece, nel provvedimento impugnato, ogni riferimento alla sollevata questione che pure avrebbe un rilievo dirimente rispetto alla soluzione della controversia.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, e art. 13, comma 7, nonchè dell’art. 12 comma 3, della direttiva 2008/115 CE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Fa presente di aver eccepito, in sede di opposizione, l’illegittimità del decreto di espulsione per omessa traduzione in una lingua nota al ricorrente, di aver fatto presente che non era in grado di leggere i caratteri latini, e ribadisce la violazione della direttiva CE che impone agli Stati membri di predisporre delle schede informative generalizzate in almeno cinque lingue frequentemente utilizzate e comprese dagli immigrati irregolari.

Fa presente altresì che la tempestività di proposizione da parte sua dell’opposizione non ha sanato la nullità conseguente alla mancata traduzione, in quanto la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., non consente di superare la violazione dei diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un atto amministrativo in una lingua che non ne consenta l’immediata conoscibilità.

Deduce anche la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, laddove prevede che il decreto di espulsione nonchè ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione debbano essere comunicati all’interessato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola.

In sostanza, sostiene che il giudice di pace non avrebbe accertato se sarebbe stato possibile all’autorità amministrativa tradurre il decreto in cinese, e perchè non si sia proceduto in tal senso, e che non abbia accertato, in positivo, che lo straniero conoscesse la lingua italiana a sufficienza per comprendere il contenuto del documento.

Richiama alcune decisioni di legittimità (Cass. n. 24148 2016) nelle quali la Corte avrebbe affermato la necessità di ripensare la precedente scelta interpretativa, orientata alla insindacabilità della attestazione di impossibilità di procedere alla traduzione, ritenendo maggiormente conforme ai principi del giusto processo un sindacato di ragionevolezza e plausibilità senza per questo impingere nell’area della valutazioni riservate all’autorità amministrativa.

Il motivo è infondato.

E’ ben vero che è da tempo superato il precedente orientamento secondo il quale atterrebbe ad una scelta amministrativa, insindacabile, l’aver ottemperato o meno all’obbligo di traduzione. Si è infatti più volte affermato che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue ed è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo (Cass. n. 11887 del 2018).

Tuttavia, l’accertamento in fatto in questo caso è stato compiuto dal giudice di pace e motivato sulla base di un convincimento fondato su presunzioni (l’essere il ricorrente abitante in Italia da ben 13 anni prima dell’espulsione) utilizzabili e peraltro non implausibili: v. Cass. n. 2953 del 2019, secondo la quale “L’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’ordinanza impugnata va quindi cassata in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, e la causa rinviata al giudice di pace di Napoli, in persona di diverso giudicante, che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigettato il secondo, cassa e rinvia anche per la determinazione delle spese al Giudice di pace di Napoli in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA