Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25966 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4633/2014 proposto da:

Z.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 1,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANNOTTO ULIVI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE SPINOSO –

NAPOLITANI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FROSINI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

emessa il 07/06/2016 e depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di separazione personale, tra Z.A.G. e M.A., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 7/6-27/6/2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda di addebito proposta dal marito nei confronti della moglie e disponeva il versamento a suo favore di un assegno di Euro. 400,00 mensili.

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie, che pure deposita memoria difensiva.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 9074 del 2011 e 2059 del 2012) per cui, per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria non solo l’esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell’art. 143 c.c., ma pure quella di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l’elemento della intollerabilità della convivenza. Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello di fedeltà.

Diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza: viene meno in tal senso da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza; sarà l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.

Nulla aggiunge a quanto osservato la memoria difensiva della resistente, che richiama richieste istruttorie formulate nelle fasi di merito, ma che peraltro non ha proposto al riguardo ricorso incidentale condizionato.

Va pertanto accolto per quanto di ragione il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà ai principi suindicati, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese lana Corte di appello di Firenze,in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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