Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25965 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25965

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7677-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COMANO 95, presso

lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO MANCINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 466/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/07/2011 R.G.N. 548/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLEMANTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 466/2011 depositata in data 7 luglio 2011, la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa città, riconosceva in favore di O.J. l’assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della revisione e condannava l’INPS al pagamento dei ratei maturati e maturandi con gli accessori di legge. Riteneva la Corte territoriale sussistenti il requisito sanitario e reddituale ed in particolare quanto a quest’ultimo, senza altra indicazione in punto di fatto,precisava che i redditi dell’interessata dovevano essere valutati al netto delle deduzioni e nei limiti di quanto assoggettato effettivamente ad Irpef. Richiamava, quindi, la massima di questa Corte di cassazione n. 4158/2001 in materia di rilevanza di quanto corrisposto dall’invalido all’ex moglie titolare di assegno divorzile di mantenimento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidato a due motivi illustrati da memoria.

O.J. resiste con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Inps denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito reddituale riferito alla domanda di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13, oggetto di specifica eccezione sollevata dall’Inps, essendosi limitata a riportare, senza collegarla a fatti concreti, una massima di questa Corte di cassazione relativa alla necessità di escludere dal reddito rilevante a tali fini l’importo erogato dall’invalido all’ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento, che è deducibile ai fini del pagamento dell’Irpef ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. h).

2. Il secondo motivo lamenta la violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, della L. n. 153 del 1969, art. 26 come modificato dal D.L. n. 30 del 1974, art. 3 conv. in L. n. 114 del 1974, nonchè del D.M. Econ. e Fin. 15 marzo 2005, n. 17409, in relazione alla circostanza che la Corte aveva riconosciuto la sussistenza del requisito reddituale in capo alla O. anche se la stessa nell’anno 2005 aveva percepito redditi superiori ad Euro 4.021,16.

3. Il primo motivo è fondato. In effetti la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione sulla ritenuta sussistenza in capo alla O. del requisito reddituale, al fine di riconoscerle l’assegno di invalidità civile. Si è limitata ad affermarne l’esistenza “posto che i redditi dell’interessata devono essere valutati al netto delle deduzioni, nei limiti del reddito effettivamente assoggettato ad IRPEF (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 4158 del 22/03/2001….)”.

2. La tecnica di rappresentazione dello svolgimento logico del pensiero che sorregge la decisione deve, invero, garantire la comprensibilità degli elementi della concreta fattispecie che il ragionamento ha posto a fondamento delle scelte operate dal giudice e non può ridursi alla mera affermazione di condizioni del tutto astratte ed ipotetiche. Affinchè il mero richiamo di un precedente giurisprudenziale soddisfi il parametro di concretezza richiesto dall’obbligo costituzionale di motivazione (art. 111 Cost.) è necessario almeno affermare che la fattispecie concreta in esame sia in tutto coincidente con il precedente, mentre il mero richiamo non dà conto della parziale diversità in fatto tra i fatti di causa e i fatti alla base del precedente richiamato, e non spiega in alcun modo perchè il precedente di legittimità sarebbe utilizzabile rispetto ad una fattispecie concreta in parte differente.

3. Nel caso di specie la sentenza non fornisce alcuna indicazione per poter valutare e ritenere che il principio di diritto richiamato sia predicabile rispetto alla fattispecie concreta, atteso che nessun riferimento in positivo è stato fatto in ordine all’entità del reddito posseduto dalla parte, nè alla incidenza dell’importo lordo sul reddito al netto di oneri deducibili.

4. Poichè, poi, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, il cosiddetto requisito economico (o reddituale) integra, non diversamente dal requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall’interessato e non una mera condizione di erogabilità della prestazione, e quindi la sua mancanza è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo l’operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo – in particolare per effetto del giudicato interno -, nel caso di rigetto della domanda in primo grado (nella specie senza alcuna considerazione del requisito economico), e di accoglimento della domanda in appello con sentenza sfornita di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito economico, può dedursi con ricorso per Cassazione il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia (vd. Cass. 4217/1995; 5317/1996; 3031/1997).

3. Il secondo motivo, relativo alla violazione del sistema normativo che regola il calcolo del limite reddituale utile al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

4. La sentenza va, quindi, cassata e rinviata alla Corte d’appello di Ancona affinchè proceda ad accertare la sussistenza del requisito reddituale in capo a O.J. al fine del riconoscimento del diritto alla erogazione dell’assegno di invalidità civile a decorrere dall’ottobre 2005, come accertato nel corso del giudizio di merito senza impugnazione sul punto.

5. La Corte designata per il giudizio di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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