Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25965 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25965 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

induttivo

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

terpore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;

59>

ricorrente –

contro

CICCCNCERI ROSA;
– intimata CASTELLANI CLAUDIO,

rappresentato e difeso dall’avv. Aleandro

Tinelli e dall’avv. Alessandro Vbglino, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Roma in via F. Siacci n. 4;
– contooricorrente e ricorrente incidentaie —
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 38/33/06, depositata il 20 aprile 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 febbraio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la
ricorrente e l’avv. Alessandro Vbglino per il controricorrente e
ricorrente incidentale

1

Data pubblicazione: 20/11/2013

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SVOLSDIENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettando
l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale del
accertamento con il quale con metodo induttivo veniva determinato
a carico di Claudio Castellani, esercente l’attività di
panificazione e di vendita al minuto di generi alimentari, e
della coniuge codichiarante Rosa Cicconofri, collaboratrice nella
impresa familiare, un maggior reddito ai fini dell’IRPEF e
dell’ILOR per l’anno 1992.
Il giudice d’appello, rilevato anzitutto il difetto di
integrità del contraddittorio, disponeva la chiamata in giudizio
della Cicconofri, che tuttavia non si costituiva.
Nel merito, riteneva che non potesse farsi ricorso
all’accertamento induttivo, perché “nel caso concreto, in
presenza di una contabilità regolarmente tenuta, non ricorrevano
le necessarie presunzioni gravi precise e concordanti”, e quindi
i fatti e circostanze atti a giustificarlo.
Claudio Castellani resiste con controricorso, articolando
tre motivi di ricorso incidentale condizionato.
trivi MILA, DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
sentenza, vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia.
Con il primo motivo del ricorso principale
l’amministrazione, denuncia la violazione degli artt. 37, 38 e 39
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360,
n. 3, e n. 4, cod. proc. civ., concludendo l’illustrazione della
censura con il seguente quesito di diritto: “vero che in materia
di imposte dirette la regolarità formale delle scritture
contabili non preclude l’accertamento induttivo del reddito
allorché la contabilità possa essere considerata complessivamente
inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di

2

contribuente, ha confermato l’annullamento dell’avviso di

ragionevolezza, can conseguente legittimo operato dell’A.F. nel
caso di specie”.
Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di
diritto, atteso che, pur essendo corretta in astratto
l’affermazione secondo cui la regolarità formale delle scritture
non preclude in assoluto l’accertamanbo induttivo del reddito,
alla risposta positiva non consegue la legittimità dell’operato
dell’ufficio, perché il giudice di merito ha per un verso

verso accertato che non si era “in presenza di fatti e
circostanze che potessero giustificare” l’accertamento induttivo.
Con il secondo motivo l’amministrazione denuncia la
violazione dell’art. 2730 cod. civ., e conclude l’illustrazione
della censura chiedendo se la confessione nel procedimento e nel
processo tributario consenta all’ufficio “di procedere ad un
accertamento analitico induttivo pur al cospetto di contabilità
formalmente corretta ed al giudice tributario di ritrarne le
necessarie conseguenze in termini di prova di determinati fatti
sfavorevoli al confidente”.
Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito, del
tutto astratto (anche in ordine al contenuto delle dichiarazioni
confessorie) e privo di riferimenti alla fattispecie.
Cal il terzo motivo denuncia contraddittoria e
insufficiente motivazione, formulando il seguente momento di
sintesi: la motivazione appare inidonea a giustificare la
decisione dove si limita ad affermare genericamente insussistenza
dei presupposti dell’accertamento analitico induttivo, senza
spiegare nel concreto quali sarebbero gli elementi ostativi, e
senza operare un accurato esame della normativa di riferimento
tale da far cogliere l’adeguatezza del supporto argarentativo in
rapporto proprio alla cornice percettiva di riferimento.
Il motivo è inammissibile in quanto mentre investe il tema
della sussistenza dei presupposti per procedere con il metodo di
accerbwrento cui l’amministrazione ha fatto ricorso, non tocca
l’ulteriore ratio decidéndi della pronuncia di rigetto impugnata,
costituita dalla ritenuta non ricorrenza delle “necessarie
presunzioni grave precise e concordanti”.

3

ritenuto la contabilità regolarmente tenuta, ed ha per altro

ESENTE DA REGIST;t:
AI SENSI DF.I.1).;,.

.ALL – N.5
MATERIA ‘fRIBUTARIA
proposto dal
.

Il ricorso incidentale condizionato
contribuente resta conseguentemente assorbito.

In conclusione, il ricorso principale deve essere
rigettato, assorbito l’esame del ricorso incidentale
condizionato.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti, in
considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q. M.

assorbito il ricorso incidentale condizionato
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2013.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale,

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