Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25965 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 1167-2016 proposto da:

GESSI S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati TOMMASO MARIA GIOVANNI

UBERTAZZI e LUIGI CARLO UBERTAZZI, giusta procura in calce al

ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

CAIMI S.R.L. in liquidazione e concordato preventivo omologato, in

persona del liquidatore negoziale, rappresentante pro tempore e

Presidente del consiglio di amministrazione STEFANO CAIMI, e del

liquidatore giudiziale LUIGI CORBELLA, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GUGLIELMO MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato

GIULIO CIMAGLIA, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati BRUNO BRUCOLI, ALBERTO RODA;

– resistenti –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., quale incorporante di UNIPOL

ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PALTRINIERI, giusta

procura speciale per atto Notaio G.T. di (OMISSIS), n.

Rep. (OMISSIS), allegata in atti;

– resistente –

e contro

P.P., PO.GI., L.L., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA MARIO FANI 106 palazzina B, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO ROSSI che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI PAPP, giusta procura a margine

della memoria difensiva;

– resistenti –

e contro

GENERALI ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS); C.L.,

C.M.C., A.M., C.S.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Federico

Sorrentino, che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l’inammissibilità del

ricorso, con le conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 7532/2015 del TRIBUNALE di TORINO, emessa il

06/11/2015 e depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Con citazione del febbraio 2013 la Gessi s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, la Caimi s.r.l. (già s.p.a.) in liquidazione, nonchè gli ex amministratori della stessa sig.ri C.S., C.L., C.S. e C.M.C. e i sindaci sig.ri Po.Gi., P.P. e L.L., nonchè il sig. A.M., amministratore della società Global Investiments. Chiese condannarsi la Caimi s.p.a. al risarcimento del danno per mancato pagamento del corrispettivo di forniture per complessivi Euro 146.376,93; i suoi ex amministratori e sindaci al risarcimento dei danni per mala gestio e conseguenti alla illegittimità delle delibere assembleari di approvazione di bilanci; il sig. A. al risarcimento del danno conseguente alla decisioni adottate in relazione alla cessione a Caimi s.p.a. delle quote della Global Investiments. Chiese altresì accertarsi la decadenza dei sindaci dalla loro carica e, in via surrogatoria, condannarsi i medesimi alla restituzione dei compensi percepiti per il loro incarico.

Tutte le parti convenute si costituirono eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale delle imprese di Milano; inoltre i sindaci predetti e il sig. A. chiesero ed ottennero di chiamare in garanzia i propri assicuratori Unipol Assicurazioni s.p.a. e Generali Italia s.p.a., le quali si costituirono facendo proprie le eccezioni, anche processuali, dei chiamanti nei confronti dell’attrice.

Il Tribunale di Torino ha accolto l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalle parti convenute, salvo che dagli ex amministratori, i quali non l’avevano confermata nelle conclusioni finali. Ha quindi deciso nel merito – rigettandola – la domanda proposta nei confronti di questi ultimi e, quanto agli altri convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale delle imprese di Milano, nella cui circoscrizione aveva sede la Caimi s.r.l., risiedevano le persone fisiche convenute ed erano sorte e andavano eseguite le obbligazioni dedotte in giudizio.

La Gessi s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato anche con memoria.

Si sono difese con memorie le parti intimate Caimi s.r.l., sig.ri Po., P. e L., Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (quale incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a.).

Diritto

CONSIDERATO

1. – La ricorrente deduce sia l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale accolta dal Tribunale, sia l’inammissibilità della stessa come sollevata dalle parti convenute, le quali non avrebbero ottemperato all’onere, individuato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di contestare la competenza territoriale del giudice adito sotto tutti i profili in base ai quali essa si sarebbe potuta in teoria radicare.

2. – La deduzione relativa alla inammissibilità dell’eccezione, da esaminare con priorità rispetto all’altra, è fondata anzitutto quanto ai sig.ri Po., P., L. e A. – e conseguentemente alle società assicuratrici da loro chiamate in garanzia – per l’assorbente ragione che i primi quattro avevano contestato la competenza del Tribunale del capoluogo piemontese sotto il profilo della loro residenza, ma non anche del loro domicilio: avevano, cioè, contestato di essere residenti nella circoscrizione territoriale del Tribunale delle imprese di Torino, per essere residenti invece in quella del Tribunale delle imprese di Milano, ma non avevano contestato, altresì, di avere un domicilio – che non coincide necessariamente con la residenza (art. 43 c.c.) – nella circoscrizione del primo Tribunale (cfr. Cass. 4975/1997, 11649/2004, 24277/2007, 20866/2014).

Considerazioni analoghe valgono quanto alla convenuta Caimi s.r.l., la quale – nell’eccepire l’incompetenza del Tribunale adito sotto il profilo del forum rei “allargato” ai luoghi di residenza o domicilio degli altri convenuti ai sensi dell’art. 33 c.p.c., attesa la pacifica connessione oggettiva delle cause – aveva contestato la sola residenza, non anche il domicilio dei litisconsorti nella circoscrizione di quel Tribunale.

3. – Fondato è, infine, anche il rilievo della ricorrente riguardante la statuizione di competenza del Tribunale delle imprese di Milano quanto alla domanda di accertamento della nullità di delibere assembleari di approvazione dei bilanci della Caimi s.p.a. Corretta è, invero, la precisazione della ricorrente secondo cui quell’accertamento era stato richiesta in via meramente incidentale – e dunque non influente sulla competenza – nell’ambito della domanda di risarcimento proposta nei confronti dei sindaci.

4. – In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua, dichiarandosi la competenza del Tribunale delle imprese di Torino, davanti al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del giudizio di regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata quanto alle statuizioni di incompetenza e dichiara, in ordine alle domande proposte nei confronti della Caimi s.r.1., dei sig.ri Po.Gi., P.P., L.L. e A.M., nonchè della Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e della Generali Italia s.p.a., la competenza del Tribunale delle imprese di Torino, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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