Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25965 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 15/10/2019), n.25965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30204/2011 proposto da:

P.R.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Cunfida

n. 20, presso lo studio dell’Avv. Monica Battaglia che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/1/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata l’11 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 ottobre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTP di Potenza accoglieva parzialmente il ricorso di P.R.V., esercente l’attività di farmacista, contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) riguardante IRPEF, IRAP, addizionali IRPEF e IVA, oltre sanzioni e interessi, dovute per l’anno d’imposta 2002, con cui gli era stata contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2003 e determinato il reddito d’impresa con accertamento induttivo per il quale il P. aveva presentato istanza di accertamento con adesione, peraltro non definita con accordo;

2. la CTP confermava le sanzioni per omessa dichiarazione, ma riteneva corretto e comprovato da idonea documentazione il più favorevole ricalcolo delle somme dovute e di quelle soggette a rimborso richiesto dal contribuente;

3. interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate – che deduceva l’omessa produzione di documentazione giustificativa ed il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti nel termine di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1 (da far valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto) – la CTR della Basilicata lo accoglieva ritenendo che: a) il contribuente aveva riconosciuto “di aver omesso la presentazione e trasmissione del Modello Unico 2003, per l’anno 2002, e nella sede degli incontri successivi all’istanza con adesione forniva all’Ufficio la documentazione relativa ai versamenti d’imposta effettuati. A seguito di tanto l’Ufficio, riconoscendo l’effettuazione dei versamenti, emetteva un provvedimento d’annullamento parziale”; b) di conseguenza, la controversia riguardava solo le imposte ancora da versare, risultanti dal maggior reddito accertato, ossia “quasi esclusivamente” l’IVA; c) “correttamente l’Ufficio non ha provveduto a detrarre dall’IVA dovuta sui ricavi accertati quella pagata derivante dai costi. Infatti, se pure teoricamente la detrazione spetta, il correlativo diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. Nella specie, il contribuente avrebbe dovuto esercitarlo entro il termine di presentazione previsto per la dichiarazione 2004, cosa questa non verificatasi con correlativa decadenza dal diritto al rimborso”;

4. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.R.V. affidato ad un motivo, illustrato con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

5. con l’unico articolato motivo di ricorso P.R.V. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55, nonchè omessa motivazione: i) sotto il primo profilo della violazione di legge, la CTR, nel ritenere l’intempestività dell’esercizio del diritto alla detrazione, avrebbe mal applicato l’art. 19 senza coordinarlo con il successivo art. 55, a mente del quale, anche allorquando il contribuente subisca l’accertamento induttivo, deve essere detratta l’imposta sugli acquisti di beni e servizi necessari all’esercizio dell’impresa, laddove il relativo importo risulti dalle liquidazioni periodiche, mentre il limite temporale di esercizio del diritto alla detrazione, previsto dall’art. 19, comma 1, si riferisce alla diversa ipotesi in cui manchino del tutto le relative dichiarazioni; nella specie, il contribuente aveva esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti dell’anno 2002 attraverso le liquidazioni trimestrali depositate in atti, come del resto riconosciuto dalla sentenza della CTP, sicchè la detrazione era stata operata nei rispettivi trimestri di competenza dell’anno 2002; ii) sotto il secondo profilo del vizio motivazionale, la sentenza impugnata non offrirebbe motivazione alcuna circa la rilevanza o meno della documentazione prodotta (registro corrispettivi e registro acquisti, con le liquidazioni periodiche di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 27 e 33, richiamate dal citato art. 55, comma 1);

6. preliminarmente, non ha pregio la censura di inammissibilità del mezzo svolta dall’Agenzia delle Entrate, essendo lo stesso all’evidenza scevro dei denunciati profili di merito e aderente alla motivazione offerta dalla CTR sulla base della criticata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1;

7. il motivo è complessivamente fondato;

7.1. è incontroverso tra le parti (p. 3 del controricorso) – e comunque accertato dalla sentenza impugnata (p. 3, retro sub 3 a) che il P., riconosciuta l’omissione della presentazione della dichiarazione, successivamente all’istanza di accertamento con adesione ha documentato i versamenti d’imposta effettuati, a seguito dei quali l’ufficio, che aveva proceduto ad accertare induttivamente l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta dovuta, ha emesso un provvedimento di annullamento parziale;

7.2. la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, sull’accertamento induttivo, a mente del quale “Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.”;

7.3. al riguardo, nella giurisprudenza di questa Corte ricorre l’affermazione secondo cui “Codeste norme hanno evidente carattere sanzionatorio dell’obbligo di presentare la dichiarazione annuale – momento essenziale nel regime dell’I.V.A. – ed altrettanto evidente scopo di prevenire il danno che altrimenti verrebbe cagionato all’erario quando quella dichiarazione viene a mancare. Perciò: in relazione al detto carattere subordinano la detrazione delle imposte già pagate al fatto che queste risultino dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, rendendo così inutilizzabile ogni diversa documentazione; in relazione allo scopo, attribuiscono all’ufficio ampi poteri di indagine, esonerandolo per un verso dall’onere di ispezionare la contabilità – la quale “può”, non “deve”, essere ispezionata – e legittimandolo, per un altro verso, a dedurre l’imponibile da dati e notizie comunque reperiti, senza cioè precostituiti condizionamenti in ordine alla fonte di tali elementi. In tale specifico contesto normativo, come non può operare il principio generale di inscindibilità del contenuto delle scritture dell’impresa, enunciato del resto dall’art. 2709 c.c. solo “contro” l’imprenditore, così è impossibile pretendere dall’ufficio l’esame di una documentazione diversa da quella esclusivamente ammessa dall’ultima delle disposizioni sopra trascritte.” (Sez. 1, 24 luglio 1991, n. 8265, in motivazione; conf. Sez. 6-5, 26 gennaio 2015, n. 1422, così massimata: “In tema di IVA ed ai fini della determinazione dell’imponibile in via induttiva, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 55 – il quale ha carattere sanzionatorio dell’obbligo di presentare tale dichiarazione – consente di computare in detrazione (oltre ai versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente) solo le imposte, detraibili ai sensi del citato D.P.R., art. 19, che risultino dalle dichiarazioni mensili e trimestrali, di modo che, in difetto, resta irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa.”; si v. anche Sez. 5, 13 marzo 2009, n. 6134);

7.4. più recentemente si è affermato che “In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 Dir. n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 citata Dir., purchè detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3” (Sez. 5, 27 luglio 2018, n. 19938);

7.5. nella specie, non è controversa l’avvenuta presentazione, da parte del P., delle liquidazioni trimestrali ai sensi del citato art. 55, comma 1, del registro corrispettivi e di quello degli acquisti; a fronte poi dell’affermazione della CTR secondo cui “se pure teoricamente la detrazione spetta” (p. 3 della sentenza), la deduzione dell’Agenzia delle Entrate circa la mancata annotazione delle fatture d’acquisto nei relativi registri risulta affatto nuova;

7.6. si impone pertanto il rinvio giacchè, a seguito dell’accertamento induttivo e dell’impugnazione del contribuente, la detraibilità dovrà essere valutata dal giudice del merito, quale giudice del rapporto e non solo dell’atto, per la quantificazione della pretesa erariale (Sez. 5, n. 6134/2009 cit.)

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla CTR della Basilicata che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai suesposti principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizioni, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA