Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25964 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SMA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA MORDA’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

– SEDE (OMISSIS) – in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ANCONA TRIBUTI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 818/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/10/2011 R.G.N. 926/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello de L’Aquila (sentenza del 5.10.2011) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla società SMA s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima alla cartella esattoriale concernente un’omissione contributiva, dopo aver rilevato che a fronte della sentenza di primo grado, pubblicata il 14.10.08, la società aveva tardivamente depositato il ricorso in appello il 7.7.10, vale a dire oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

La Corte ha precisato che l’appello era da considerare tardivo anche tenendosi conto della sospensione disposta ex D.L. n. 39 del 2009, art. 5, comma 1 bis, convertito in L. n. 77 del 2009, per i noti eventi sismici di quell’area territoriale, per il periodo compreso tra il 6 aprile ed il 31 luglio del 2009, a nulla valendo il più lungo termine di sospensione fino al 31.12.2009 disposto con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6.4.2009, provvedimento, questo, superato dalla predetta legge.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società SMA s.p.a. con tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello si era limitata a registrare l’esistenza della disciplina sopravvenuta e non aveva esaminato la propria argomentazione difensiva incentrata non solo sul richiamo all’Ordinanza n. 3753 del 6.4.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche al raffronto fra tale provvedimento di carattere generale e la disciplina normativa successiva, che non aveva espressamente abrogato quella precedente e che non era con la stessa incompatibile, il tutto con particolare riferimento alla questione dell’interruzione dei termini.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione dell’art. 15 preleggi, la ricorrente sostiene che il D.L. n. 39 del 2009, art. 5, comma 1 bis, convertito nella L. 24 giugno 2009, n. 77, non conteneva alcuna abrogazione espressa della summenzionata Ordinanza n. 3753 del 6.4.2009 e che le rispettive discipline in tema di sospensione dei termini erano tra loro compatibili, in quanto la predetta Ordinanza abbracciava una fattispecie più ampia (tutti i termini scadenti nel periodo 5 aprile – 31 dicembre 2009) rispetto a quella prevista dal citato decreto legge (soltanto i termini già decorrenti alla data del 5.4.2009).

3. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi in connessione coi principi costituzionali di cui agli artt. 111 e 24, la ricorrente assume che l’interpretazione della normativa in esame offerta dalla Corte territoriale sarebbe in contrasto coi principi fondamentali in tema di giusto processo e di agevole esercizio del diritto di difesa.

4. Osserva la Corte che i tre motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, la tesi della ricorrente, secondo la quale l’Ordinanza n. 3753 del 6.4.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contemplante per quel che qui interessa la sospensione dei termini processuali fino al 31.12.2009 per i soggetti che alla data del 5.4.2009 erano residenti o avevano sede operativa o esercitavano la loro attività nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, le consentiva di non poter essere dichiarata decaduta dall’impugnazione del 7.7.2010 avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 14.10.2008, a nulla valendo la disciplina normativa successiva di cui al D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2009, n. 77, non è condivisibile per le seguenti ragioni: – Tale prospettazione difensiva disconosce, infatti, infondatamente l’efficacia sopravvenuta di una norma di rango superiore disciplinante, per quel che qui rileva, la stessa materia oggetto di causa, vale a dire la sospensione dei termini processuali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

5. Infatti, al Capo 1 (Interventi immediati per il superamento dell’emergenza) del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) era contenuto l’art. 5, comma 1, (Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonchè alle comunicazioni e notifiche di atti) stabiliva quanto segue: “Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.”

In sede di conversione (L. 24 giugno 2009, n. 77) venne inserito dopo il comma 1 il comma 1-bis recante la seguente previsione: “Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 2”;

6. Tale essendo il preciso quadro normativo è agevole rilevare che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6.4.2009, destinata a regolamentare la sospensione dei termini nell’immediatezza del sisma che colpì il territorio de L’Aquila, non può assurgere a norma primaria rispetto alla legge sopravvenuta n. 77 del 2009 che ha disciplinato compiutamente la stessa questione della sospensione dei termini dei procedimenti giurisdizionali e che a sua volta è norma speciale sopravvenuta di rango superiore.

Oltretutto, nemmeno sussiste la lamentata compressione del diritto di difesa in quanto nel momento in cui scadeva il termine di sospensione del 31.7.2009, previsto dalla Legge di conversione n. 77/2009, non era ancora venuto a maturazione quello di un anno per l’impugnazione della sentenza di primo grado pubblicata il 14.10.2008, tanto che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che anche tenendo conto del periodo di sospensione previsto dalla citata legge risultava che la proposizione dell’appello in data 7.7.2010 era comunque tardiva.

7. Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 3, n. 24841 del 21.11.2014) che “nel quadro degli interventi urgenti per gli eventi sismici interessanti la Regione Abruzzo il computo del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. deve tener conto della sospensione tra il 6 aprile ed il 31 luglio 2009, introdotta dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 1 bis, convertito con modifiche dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ed esteso al compimento di qualsiasi atto che debba svolgersi negli uffici giudiziari interessati, la cui efficacia, pur trattandosi di norma inserita solo con la legge di conversione, decorre dal 6 aprile 2009 attesa la sua ragionevolezza e conformità alla Costituzione in relazione alle inevitabili disfunzioni originate dal sisma, tanto più che, alla data di pubblicazione della legge di conversione, il termine “lungo” ai fini dell’impugnazione non era ancora decorso”.

8. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA