Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25964 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.15/12/2016), n. 25964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25292/2014 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato STEFANO OLIVA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE MOGAVERO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.I., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PASQUALE
CANANZI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, emessa il 02/05/2013 e depositata il 11/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato Pasquale Mogavero, per la parte ricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di divorzio tra L.L. e T.I.,la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 2/5/13 depositata in data 11/7/2013, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, determinava assegno di Euro 200,00 mensili per la moglie, con decorrenza dalla domanda; dichiarava altresì la cessazione della corresponsione diretta alla moglie dell’assegno di mantenimento a favore del figlio A., maggiorenne.
Ricorre per cassazione il marito che pure deposita memoria difensiva.
Resiste con controricorso la moglie.
Nel ricorso non si indicano o si indicano in modo del tutto inadeguato le ragioni di violazione di legge; in realtà si espongono circostanze di fatto e valutazioni alternative rispetto a quanto precisato dal giudice a quo, con motivazione accurata e non illogica, circostanze e valutazioni, insuscettibili di controllo in questa sede. Si richiamano bensì alcune sentenze di questa Corte, di per sè condivisibili per i principi che affermano, ma senza un collegamento preciso con la fattispecie dedotta.
La Corte di merito esamina accuratamente le condizioni economiche delle parti e rileva la sufficienza del reddito del marito a garantirgli una esistenza dignitosa, mentre per la moglie non emerge la sussistenza di un reddito continuato e comunque adeguato al suo concreto fabbisogno (ovvero al tenore di vita anteatto cui – ammette il ricorrente – si dovrebbe comunque almeno ” tendere” con la determinazione dell’assegno divorzile).
Nè introduce elemnti ulteriori la memoria difensiva che si limita in sostanza a richiamare circostanze di fatto insuscettibili di controllo in questa sede.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 1.200.00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016