Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25964 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25272/2009 proposto da:

D.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso l’avvocato ALBERTO

D’AURIA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AVINO Arcangelo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

28/04/2009, n. 705/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 28 aprile 2009 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato un ricorso del sig. D.F., il quale aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondergli un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio da lui promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel gennaio 1999 e concluso nel febbraio del 2008.

La corte d’appello ha fondato la propria decisione sul duplice rilievo che il ricorrente non aveva depositato dinanzi al giudice amministrativo alcuna istanza sollecitatoria, dimostrando perciò di non avere un reale interesse alla rapida definizione del giudizio pendente, e che era verosimilmente consapevole dell’infondatezza della domanda in quella sede avanzata, poi infatti rigettata dal giudice amministrativo.

Per la cassazione di tale decreto il sig. D. ha proposto ricorso articolato in due motivi.

Nessuna difesa ha svolto l’amministrazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente si duole: a) del fatto che la corte d’appello, pur avendo constatato l’eccessiva durata del processo del quale si discute, abbia ritenuto di poter superare la presunzione del conseguente danno non patrimoniale subito dalla parte facendo leva su circostanze non dedotte dall’amministrazione convenuta; b) del fatto che sia stato dato rilievo dirimente alla mancata presentazione, nel corso del giudizio amministrativo, di un’istanza di prelievo che, viceversa, la parte non aveva alcun onere di proporre; c) del fatto che analogo rilievo sia stato dato ad una asserita giurisprudenza contraria all’accoglimento della pretesa fatta valere dal ricorrente nel giudizio anzidetto, senza però indicarne gli estremi e trascurando di considerare che l’esito sfavorevole della causa non basta ad escludere il pregiudizio subito dalla parte per effetto dell’eccessiva durata della causa medesima.

Il rilievo sub a) non è condivisibile, dovendo il giudice valutare come infondata e perciò rigettare la domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una causa quando dagli atti risultino elementi tali da far escludere l’esistenza del pregiudizio da indennizzare, che è uno degli elementi costitutivi di detta domanda, indipendentemente dalla proposizione di specifiche eccezioni sollevate al riguardo dall’amministrazione convenuta. E ciò dicasi anche per l’ipotesi in cui l’infondatezza della domanda dipende dalla circostanza che la causa di merito si presenti come una lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio (cfr. Cass. 9 aprile 2010, n. 8513).

Il rilievo sub b) è invece fondato, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento di questa corte secondo cui la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di ragionevole durata possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla ritardata presentazione di essa, potendo tale evenienza incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 c.c., all’avente diritto (cfr., ex multis, Cass. 18 giugno 2010, n. 14753).

Giova poi aggiungere che non risulta qui applicabile, ratione temporis, la disposizione dettata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, mentre l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito, dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo; con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (in tal senso Cass. 18 marzo 2010, n. 6619).

Del pari fondato è il rilievo sub c). Infatti, il diritto all’equa riparazione spetta indipendentemente dall’esito del processo presupposto, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in tal caso il presupposto stesso dell’incertezza e del conseguente disagio psicologico derivante dall’attesa di giustizia (cfr., ex multis, Cass. 20 agosto 2010, n. 18780: e 12 maggio 2011, n. 10500). Ma, se è vero che la valutazione in ordine alla temerarietà della lite spetta al giudice di merito e che, se adeguatamente motivata, essa si sottrae al vaglio della Suprema corte, è vero altresì che, nel caso in esame, tale motivazione risulta affidata unicamente al generico richiamo ad una giurisprudenza di segno contrario all’accoglimento della pretesa fatta valere dalla ricorrente nel giudizio intrapreso dinanzi al tribunale amministrativo. Il che non appare sufficiente a dimostrare, sul piano logico, la temerarietà di siffatta pretesa, ove almeno non si deduca che chi la ha avanzata non solo era cosciente dell’esistenza dell’indicata giurisprudenza di segno contrario, ma nulla ha addotto -in un sistema giuridico come il nostro, che non riconosce valore vincolante ai precedenti giurisprudenziali – per tentare di provocarne un ribaltamento o una qualsiasi forma di revisione.

L’accoglimento del ricorso, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, comporta la cassazione dell’impugnato decreto.

Non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto è possibile decidere senz’altro la causa nel merito, accogliendo la domanda di equo indennizzo proposta dalla parte. Nel determinare il quantum della condanna, si deve tener conto del fatto che il giudizio amministrativo di cui si discute è stato promosso nel gennaio del 1999 ed è stato definito in unico grado circa nove anni dopo, tre soli dei quali corrispondenti ad una misura di durata ragionevole. Va perciò indennizzata un’eccedenza di circa sei anni, tenendo naturalmente conto dei parametri usualmente adoperati in questa materia, ma tenendo altresì conto, nel caso di specie, della riduzione conseguente alla mancata tempestiva presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto (cfr. anche, in tal senso, Cass. 10 febbraio 2011, n. 3271).

Alla stregua di tali considerazioni appare dunque equa una liquidazione del danno non patrimoniale derivante dal ritardo di giustizia pari a complessivi Euro 5.250,00, sul quale andranno computati interessi a far tempo dalla domanda.

L’esito della lite comporta che l’amministrazione intimata debba essere altresì condannata al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.095,00 (di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti) e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 900,00 per onorari), oltre in entrambi i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

PQM

La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 5.250,00, con interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.095,00 e del giudizio di legittimità, liquidate in complessivo Euro 1.000,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA