Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25963 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31396-2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Ribecco del

Foro di Crotone per procura speciale spillata in calce al ricorso,

rilasciata in data 29.9.2019, domiciliato presso l’indirizzo

PEC del medesimo;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA CROTONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di CROTONE, depositata il

19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.M., cittadino senegalese, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti della Prefettura di Crotone, notificato il 17.10.2019 presso la sede della Prefettura, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Crotone, depositata il 19.9.2019, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale il giudice di pace ha rigettato il ricorso in opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto.

2. Espone che entrava in Italia nel 2017, indicava nell’apposito modulo la lingua wolof come lingua parlata, e come lingua di preferenza, sostenendo l’audizione dinanzi alla Commissione territoriale in lingua wolof. Non proponeva opposizione in sede giurisdizionale avverso il rigetto della propria domanda di protezione, quindi gli veniva notificato, in data 2.4.2019, il decreto di espulsione. Proponeva opposizione al decreto di espulsione deducendo che il decreto fosse viziato in quanto non sottoscritto dal prefetto ma dal viceprefetto, non tradotto in lingua wolof, unica lingua da lui padroneggiata, e che la commissione territoriale non aveva ritenuto fondati i rischi di persecuzione ai quali sarebbe stato esposto in caso di ritorno nel suo paese.

3.L’ordinanza impugnata riporta che, a fronte dei motivi di opposizione dedotti dall’attuale ricorrente, la Prefettura di Crotone eccepiva che:

1) il decreto era stato sottoscritto non personalmente dal Prefetto, ma da un Viceprefetto, in forza di provvedimento di delega;

2) il decreto di espulsione veniva tradotto in lingua francese essendo stata tale lingua veicolare indicata come conosciuta dal ricorrente stesso in sede di esame di fronte alla Commissione territoriale;

3) il rigetto della richiesta di protezione internazionale non poteva essere impugnato davanti al giudice di pace ma davanti al giudice competente.

Quindi, così testualmente ed esclusivamente motiva: “che pertanto i motivi di illegittimità del decreto opposto appaiono del tutto infondati”.

4. La Prefettura, unica intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Preliminarmente va detto che, come questa Corte ha più volte precisato, in genere in relazione alle opposizioni a sanzione amministrativa, nel caso in cui l’amministrazione opposta sia rimasta contumace oppure si sia avvalsa – come nella specie – della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso per cassazione, in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale. Detto principio è stato affermato anche in materia di espulsione dello straniero fin da Cass. n. 9079 del 2000: “Il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione di uno straniero va notificato, a norma del D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4, all’autorità che tale provvedimento ha emesso, autorità che può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari appositamente delegati; legittimato processuale nel suddetto giudizio di opposizione è, pertanto, il prefetto, e tale legittimazione permane, in mancanza di contrarie disposizioni nel citato D.Lgs. n. 113, per tutto l’arco del giudizio, compresa la fase di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che, in deroga al disposto di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, il destinatario degli atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di merito, va identificato nell’ufficio del prefetto che ha pronunziato l’espulsione, sempre che quest’ultimo si sia costituito in primo grado personalmente o per mezzo di un funzionario della prefettura all’uopo delegato e non per il tramite della competente Avvocatura distrettuale dello Stato”.

Il ricorso introduttivo, notificato presso la sede della Prefettura e non presso l’Avvocatura dello Stato, è pertanto stato correttamente notificato.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., nonchè il difetto assoluto di motivazione, in quanto inferiore al “minimo costituzionale”.

Il motivo è fondato.

La motivazione, sopra riportata a testimonianza non soltanto della sua esiguità ma della totale mancanza di un percorso elaborativo della decisione comprensibile all’esterno, è inesistente.

Se ne può inferire che il giudice di pace abbia ritenuto persuasive le repliche svolte dalla Prefettura, e che abbia inteso rigettare l’opposizione per le ragioni esposte dalla Prefettura stessa.

E tuttavia, in primo luogo neppure ciò è stato esplicitato, onde costruire almeno una parvenza di motivazione per relationem.

Non è data comunque al giudicante facoltà di limitarsi a recepire acriticamente (nel nostro caso, addirittura per implicito) le tesi dell’una o dell’altra parte, senza in alcun modo consentire alle parti, grazie ad una seppur minima ma autonoma motivazione di verificare che tale adesione sia frutto di un proprio autonomo processo di costruzione del convincimento previo l’esame delle questioni nel senso della condivisione delle soluzioni, anche argomentative, esposte dall’una o dall’altra parte (v., a proposito dei caratteri minimi di legittimità della motivazione per relationem del giudice di appello che condivida appieno la decisione di primo grado, Cass. n. 20883 del 2019: “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente le ragioni)”).

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale si denunciava la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per la mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento di espulsione cassato e la causa rinviata al giudice di pace di Crotone in persona di diverso giudicante che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al giudice di pace di Crotone in persona di diverso giudicante anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA