Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25963 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 13/06/2016, dep.15/12/2016), n. 25963
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6274/2015 proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO D’ANDREA, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2652/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
20/10/2014, depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato LUCIANO D’ANDREA, difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
PREMESSO
Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – La Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’istanza di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tra il sig. L.M. e la sig.ra S.M. pronunciata dal Tribunale della Rota Romana. Ha affermato che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, il riconoscimento di tale pronuncia sarebbe stato produttivo di effetti contrari all’ordine pubblico, confliggendo con i generali principi di buona fede e legittimo affidamento. Secondo la ricostruzione della Corte, infatti, la moglie non sarebbe stata posta in grado di conoscere, mediante l’ordinaria diligenza, l’esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte del marito, che la Sacra Rota posto a fondamento della nullità.
2. – Il sig. L. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’intimata non ha svolto difese.
3. – I due motivi di ricorso, con cui si denunziano, rispettivamente, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono fra loro strettamente collegati e vanno pertanto trattati congiuntamente.
Essi sono inammissibili perchè il ricorrente, riportando numerosi stralci documentali del giudizio civile e di quello ecclesiastico, lamenta che la Corte abbia male apprezzato le risultanze relative all’effettiva conoscenza o conoscibilità, da parte della convenuta, della riserva di non indissolubilità del vincolo nutrita dal L.. Secondo il ricorrente, da una differente e corretta valutazione sarebbe inevitabilmente derivato l’accoglimento della sua domanda. Ciò che egli richiede è quindi un nuovo apprezzamento degli elementi probatori, diverso da quello operato dalla Corte veneziana, dunque una valutazioni di merito non consentita in sede di legittimità;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che in mancanza di attività difensiva di controparte non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016