Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25962 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25962

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5107-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAPOLEONE III

28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE LEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO BELLOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8157/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2011 R.G.N. 6292/07;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza in data 14.2.2008 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma DEL 27.6.2006, confermando la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e F.C. per il periodo 7.10.1999/29.2.2000 la cui causale era riferita ad ipotesi individuata ai sensi dell’8, comma 2 del CCNL ‘94 per” esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione assetti occupazionali, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, con condanna al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno.

che avverso tale sentenza Poste s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Che la F. ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con il ricorso la società ricorrente lamenta:

1) omessa motivazione in ordine agli artt. 1372,1175,2697 e 1427 c.c. e art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte omesso di pronunciarsi in merito alla reiterata eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

2) violazione e falsa applicazione della n. 56/87, art. 23, dell’art. 8 C.C.N.L. 1994, oltre che dell’accordo attuativo del 25.9.1997, e dei successivi accordi sindacali del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto in esame in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”) oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell’accordo aziendale del 25-9-1997, sostenendo quindi l’insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi. Sostiene Poste italiane spa l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistente, anche sulla base di una interpretazione dell’accordo collettivo fondato sul significato letterale delle espressioni in esso utilizzate e del comportamento successivo delle parti, il potere dei contraenti collettivi, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, di individuare nuove ipotesi di assunzione termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, senza limiti di tempo, considerato che la suddetta legge non prevede alcun limite temporale al riguardo.

3) omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte romana avrebbe erroneamente indicato la data finale fino a cui era prevista la stipula dei contratti a termine nel 30.4.1998 assegnando, senza una motivazione sufficiente e logica, a tale data la valenza di termine finale dell’accordo integrativo del 25.9.1997.

4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1204,1217,1218,1233 e 2967 c.c., per non avere effettuato la Corte territoriale) violazione degli artt. 1206,1204,1217,1218,1233 e 2967 c.c.. Secondo la ricorrente le retribuzioni non potevano che decorrere dal momento in cui vi era stata l’effettiva ripresa del servizio, stante la natura sinallagmatica delle prestazioni, e, quanto all’aliunde perceptum sarebbe stato era onere della lavoratrice provare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro e di non aver percepito somme a titolo retributivo.

Che in via subordinata, la ricorrente società ha chiesto infine l’applicazione dello ius superveniens, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7, con la cassazione della sentenza e con rinvio per la rideterminazione del risarcimento.

Che è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza il primo motivo del ricorso principale. Ed infatti Poste Italiane spa avrebbe dovuto indicare esattamente l’eccezione sollevata in primo grado, trascrivendo specificatamente la memoria di costituzione nella parte in cui l’eccezione era stata sollevata, comunque indicando specificatamente tale atto processuale cui ha fatto riferimento come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena di inammissibilità.

Che sono infondati anche il secondo ed il terzo motivo di gravame principale che, essendo connessi, possono esaminarsi congiuntamente.

Sulla questione, con riferimento al sistema vigente prima del D.Lgs. n. 368 del 2001, vi è indirizzo ormai consolidato di questa Corte, (cfr da ultimo, Cass., 11 febbraio 2014, n. 3045). Sulla scia di Cass. S.U. n. 4588/2006, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (cfr Cass., n. 21063/2008). “In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (cfr fra le tante Cass. n. 18383/2006, Cass. n. 7745/2005), In particolare, quindi, questa Corte ha costantemente affermato che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (cfr per tutte Cass. n. 21062/2008 e da ultima Cass.n.286/2016).

Che va accolto il quarto motivo ma esclusivamente con riferimento alla richiesta applicazione dello ius superveniens con riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Sul punto si richiama la recente sentenza di questa Corte a SS.UU. n. 21691/2016, secondo cui la violazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano norme applicabili perchè dotate di efficacia retroattiva, non richiedendosi necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico. Peraltro, come rilevato dalle SSUU citate, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima.

Che la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr. per tutte Cass.n.14461/2015), con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della nullità del termine (cfr. Cass. n. 3062/2016),

PQM

La Corte accoglie il motivo concernente la L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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