Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25962 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1538/2009 proposto da:
S.I.D.A. SOCIETA’ ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA M. BRAGADIN, 95, presso l’avvocato PARROTTA Matteo Carlo,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GERIT S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI
ROMA (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Delegato
prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
62, presso l’avvocato CARLETTI Donatella, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4920/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORGIO COSTANTINO, con delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CARLETTI che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26.11.2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la nullità dell’insinuazione al passivo della l.c.a. della s.p.a. SIDA proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena – alla quale è subentrata la GERIT s.p.a. – ha ammesso il credito insinuato per Euro 27.720,87 in privilegio e per Euro 14.081,40 in chirografo, ritenendo che la domanda fosse sufficientemente determinata con riferimento all’indicazione del credito e alle ragioni di esso, costituito da tributi e accessori come da estratti di ruolo richiamati nell’istanza e prodotti con essa.
Contro la sentenza di appello la l.c.a. della s.p.a. SIDA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due gruppi di motivi conclusi, complessivamente, da otto quesiti ex art. 366 bis c.p.c..
La società intimata resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
2. – Con il primo gruppo di censure parte ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia pronunciato e motivato in ordine all’eccezione con la quale la l.c.a. appellata evidenziava che la procura prodotta dall’appellante non era una copia autentica e con il secondo motivo lamenta che la Corte di merito non abbia valutato l’eccezione con la quale la l.c.a. aveva evidenziato la mancata indicazione nell’istanza di ammissione degli elementi essenziali del credito e delle ragioni della prelazione nonchè l’omessa produzione dei documenti giustificativi del credito.
2.1.- Le censure sono infondate perchè la copia fotografica di documenti ha la stessa efficacia di quella autentica se la conformità con l’originale non è espressamente disconosciuta (art. 2719 c.c.) mentre nella concreta fattispecie, come ammette parte ricorrente (pag. 4 del ricorso), solo nella comparsa conclusionale, quindi tardivamente, la l.c.a. appellata ha evidenziato “l’esigenza di produrre l’originale o una copia conforme alla procura” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3695 del 16/02/2007: “La copia fotostatica della procura generale alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.) nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sufficiente la produzione della copia fotostatica della procura generale rilasciata al difensore dell’appellante, e dunque ammissibile l’appello, in quanto l’appellato aveva dedotto la necessità della produzione dell’originale soltanto nella comparsa conclusionale”). Talchè la Corte di merito neppure era tenuta a motivare in ordine all’eccezione tardivamente proposta.
3.- Con il secondo gruppo di censure, con le quali parte ricorrente lamenta che la Corte di merito a) abbia omesso ogni pronuncia sull’eccezione di nullità del ricorso introduttivo; b) abbia erroneamente ritenuto sufficientemente indicati gli elementi della pretesa insinuati; c) abbia erroneamente ritenuto che il concessionario possa insinuarsi in base agli estratti di ruolo pur non essendo questi ultimi idonei a provare la prelazione; d) non abbia motivato in ordine alle eccezioni della ricorrente.
3.1.- Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha espressamente disatteso le deduzioni di parte ricorrente nel momento in cui accoglieva l’appello del concessionario, affermando che il ricorso introduttivo conteneva tutte le indicazioni necessarie per individuare le ragioni della richiesta di ammissione al passivo.
La decisione impugnata, poi, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “ai fini dell’ammissione di un credito d’imposta al passivo fallimentare (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 45), la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 cod. civ. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale)” (Sez. 1, Sentenza n. 4426 del 06/05/1994).
Il privilegio, infine, è attribuito dalla legge in relazione alla causa del credito e, nella concreta fattispecie, la Corte di merito ha evidentemente fatto ricorso al codice del tributo indicato nella copia dei ruoli.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011