Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25961 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25961

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7347-2012 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza definitiva n. 7249/2011 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositata il 03/11/2011 R.G.N. 648/2007;

avverso la sentenza non definitiva n. 7666/2008 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 09/02/10 R.G.N. 648/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza non definitiva n. 7666/2008 la Corte di Appello di Roma ha accolto, per quanto di ragione, l’appello di A.G. avverso la sentenza del Tribunale di Rima n. 2932/2006 e, per quanto qui interessa, ha disposto, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio per la quantificazione del “risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale” che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali era condannato a pagare all’ A., secondo i principi dalla stessa Corte romana stabiliti;

che, con sentenza definitiva n. 7249/2011, la stessa Corte d’appello – muovendo dalla premessa che nella sentenza non definitiva erano state decise tutte le domande e le eccezioni delle parti tranne il capo di domanda relativo al “risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale” – ha condannato l’Amministrazione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro 38.411,94, con accessori di legge, a decorrere dalla data della sentenza stessa;

che avverso tale sentenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che A.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, il ricorso è articolato in due motivi, entrambi volti a contestare la condanna dell’Amministrazione al pagamento del danno non patrimoniale perchè asseritamente disposta senza il doveroso accertamento in concreto della sussistenza dell’elemento soggettivo – dolo o colpa – del Ministero oggi ricorrente;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. SU 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. 28 aprile 2011, n. 9453; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26108):

a) la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

b) ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

c) in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

d) tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1;

che nel caso in esame, l’intimato non ha svolto attività difensiva e il Ministero ricorrente non ha addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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