Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25961 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25961 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 5037-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 19/11/2013

- ricorrenti contro
DI MICCO ANTONIETTA;

– intimata –

12.1.2011, depositata il 13/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2012 n. 05037 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 384/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

5037/2012

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata in data 13.1.2011 il Tribunale di
Napoli rigettò l’appello proposto da Enel Distribuzione

condannata a risarcire ad Antonietta Di Micco il danno da
inadempimento del contratto di somministrazione di energia
elettrica.
L’inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e
il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di
predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia,
in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di
somministrazione.
Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a., nella
qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A.
nonché Enel Servizio Elettrico s.p.a., quale beneficiaria di
ramo di azienda di Enel Distribuzione spa, hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte si è già pronunciata, in varie occasioni, sui
temi oggetto del presente ricorso affermando che:

Il potere

normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità

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S.p.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace che l’aveva

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per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) al sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre
1995, n. 481, si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario

tramite l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al
comma 37 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il contenuto
del rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione
che queste ultime siano meramente dispositive – e, dunque,
derogabili dalle stesse parti e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga
a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme
di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore
(Cass. 21.2.2013 n. 4395; Cass. ord. 7.2.2012 n. 1734; Cass.
12.12.2011 n. 26610; Cass. 27.7.2011 n. 16401).
Concludendo che

la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della

deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato
la modifica o integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione e, di
riflesso, l’integrazione del contratti di utenza al sensi

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margini di scelta sul “quando” e sul “quomodo”, le quali,

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dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice
risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel

La giurisprudenza così formatasi è pienamente condivisibile
ed i principi enunciati possono essere posti alla base della
presente decisione di accoglimento del proposto ricorso.
Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione
sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi, e la sentenza è cassata.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di
rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto
non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la
domanda proposta dall’utente debba essere rigettata. Al
riguardo, la sua infondatezza emerge anche per il profilo
subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione: è evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto
dell’obbligo de quo non può essere insorto.
Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché
è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di

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contratto di utenza.

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diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è
stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo
ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti i successivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la
causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
proposta da Antonietta Di Micco. Compensa le spese dei gradi
di merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore
delle ricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione
liquidate in Euro seicento, di cui Euro quattrocento per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 10 ottobre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

P.Q.M.

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