Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25961 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30787-2019 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avv. ANGELO RANELI che lo rappresenta e difende per

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PALERMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il

01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- H.M., cittadino tunisino, propone ricorso nei confronti della Prefettura di Palermo, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo, pubblicata in data 1.3.2019, non notificata, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto di espulsione dal territorio dello Stato italiano con accompagnamento coattivo alla frontiera.

La Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

2. – Il ricorrente riferisce nella parte introduttiva del ricorso la sua vicenda personale: – a seguito della separazione dei genitori, venne condotto per la prima volta in Italia nel 1990, a sette anni, dalla madre, insieme alla sorella, e da allora rimase in Italia ove si si integrò pur rimanendo in posizione irregolare, prese il diploma di scuola media, andò a coabitare con la sorella che nel frattempo aveva sposato un italiano dal quale aveva avuto due figlie;

– nel 2019 riceve il provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera (nel quale, come riportato nella ordinanza impugnata, risulta che lo stesso era stato condannato in Italia per rapina);

– dà inizio alla procedura per la concessione della protezione internazionale;

– il Tribunale di Palermo non convalida il provvedimento di trattenimento presso il CPR, risultando la totale assenza di rapporti e legami nel paese di origine e risultando per converso il ricorrente radicato in Italia;

– invece il giudice di pace, dinanzi al quale il ricorrente opponeva il provvedimento di espulsione, confermava il decreto di espulsione emesso dal Prefetto.

3. – Nella ordinanza, il giudice di pace afferma che:

– non è provato in alcun modo nè che il ricorrente sia convivente con la sorella, nè che questa lo aiuti economicamente, nè che la stessa abbia contratto matrimonio con un italiano: è allegato soltanto che questa abbia concluso un matrimonio cattolico, privo di effetti civili;

– la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma della sorella non avrebbe alcun valore probatorio, in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal D.P.R. n. 445 del 2000, sostituisce la produzione di certificati esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici;

– il ricorrente stesso rinunciava alla prova testimoniale richiesta per documentare la convivenza con la sorella o il supporto economico di questa;

– in ogni caso, il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti di familiari stranieri risiedenti in Italia è riconosciuto solo ai titolari di carta o permesso di soggiorno temporaneo e comunque nei confronti di coniuge, figli o genitori a carico, non anche dei fratelli o delle sorelle;

– il divieto di espulsione opererebbe solo in presenza di una ragione di persecuzione individualizzata, neppure allegata dal ricorrente;

– non sussiste alcuna prova in ordine alla presentazione dell’istanza per il riconoscimento della protezione internazionale (datata 15.1.2019, depositata dal ricorrente);

– la sottoscrizione del provvedimento di espulsione da parte di funzionario di prefettura diverso dal viceprefetto vicario sarebbe valida purchè su base di delega conferita per iscritto e non si richiede che tale delega sia rilasciata per uno o più atti determinati;

conclude affermando che non compete al giudice di pace valutare la sussistenza o meno delle condizioni per il riconoscimento di una o dell’altra ipotesi di protezione internazionale, richiedibili al tribunale competente.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, dell’art. 8 Cedu e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Sostiene che il provvedimento impugnato non abbia considerato che la Corte di legittimità ha interpretato la norma nel senso che la rilevanza dei legami familiari in Italia, indicata nella norma citata, vada tenuta in considerazione non solo in relazione a chi abbia già attivato la procedura di ricongiungimento familiare ma anche a prescindere da ciò, e quindi anche in favore di chi semplicemente deduca di avere legami familiari significativi in Italia, sulla base di una interpretazione promanante dalla Corte Edu e dalla Consulta volta a privilegiare il riferimento ad una nozione di famiglia che vada oltre alla famiglia cosiddetta legittima per estendersi anche alla famiglia di fatto.

Sostiene quindi che in sede di convalida dei provvedimenti di espulsione occorrerebbe operare un bilanciamento tra l’interesse pubblico teso ad impedire la presenza irregolare di stranieri sul territorio, e il diritto alla vita privata e familiare di questi, e che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata laddove non avrebbe tenuto in conto questi principi.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis.

Contesta il passo della sentenza impugnata in cui il giudice ha ritenuto che nessuna prova fosse stata fornita in ordine all’esistenza in Italia della sorella con la quale il ricorrente sostiene di essere convivente, essendo stato prodotto solo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, documento privo di alcuna valenza probatoria. Sostiene che il giudice di pace avrebbe dovuto compiere un’indagine ufficiosa sul punto, che era stata anche sollecitata dal ricorrente, e che avrebbe comunque dovuto valutare l’elemento probatorio apportato, non essendo questo stato contestato dalla controparte.

Con il terzo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, che dispongono che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione. Segnala la presenza di un errore di diritto nel provvedimento impugnato laddove il giudice di pace si sarebbe limitato ad affermare che il ricorrente non avrebbe in alcun modo dimostrato di aver ragione di temere una persecuzione ai suoi danni, argomentando copiosamente sul principio del non refoulement, che ricostruisce nella inibizione di qualsiasi forma di allontanamento forzato verso un paese non sicuro nella accezione secondo la quale paese non sicuro sarebbe qualsiasi paese nel quale dalla situazione possano derivare danni per i civili a prescindere dalla loro identità.

Con il quarto ed ultimo motivo, deduce la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7.

Attacca l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale: “non sussiste alcuna prova in ordine alla presentazione dell’istanza datata 15.1.2019 depositata dal ricorrente” e sostiene che l’allegato 8 nel giudizio di merito era appunto la domanda di protezione internazionale e segnala che nel parallelo provvedimento con il quale non si convalidava il trattenimento in CPR, il tribunale dava atto che il ricorrente fosse un richiedente asilo, e quindi dice che, ex art. 7, nei suoi confronti vigeva il divieto di espulsione.

Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, il cui accoglimento condurrebbe all’assorbimento del primo.

Il secondo motivo è fondato.

E’ errata infatti nella sua secchezza l’affermazione, contenuta nella ordinanza impugnata, che nega alcun valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta in giudizio dal ricorrente, che avendo prodotto tale documento rinunciava anche all’assunzione della prova testimoniale atta a documentare l’esistenza in Italia della sorella, i suoi legami affettivi con la stessa e la disponibilità di questa a fornirgli un sostegno anche economico.

E’ ben vero che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 2 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, riguardano “la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonchè ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono”.

Pertanto, ove la dichiarazione sostitutiva venga prodotta in giudizio, essa non ha valore di prova tipica e non può costituire di per sè, nel giudizio in cui è prodotta, prova della verità del suo contenuto, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma essa costituisce pur sempre una prova atipica, che deve essere liberamente apprezzata dal giudice al fine di formarsi il proprio convincimento, alla quale deve attribuirsi quanto meno valore indiziario, e che quindi deve essere valutata dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti (v. Cass. n. 11223 del 2014, Cass. n. 27173 del 2011).

In particolare il giudice, ove la stessa sia prodotta, dovrà adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno non del documento in sè, dei fatti ivi affermati (v. Cass. S.U. n. 12065 del 2014).

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo, in quanto il giudice dovrà riesaminare l’esistenza di legami familiari significativi in Italia alla luce di tutte le risultanze istruttorie e quindi la loro rilevanza in sede di opposizione al decreto di espulsione.

Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha ribadito, anche di recente (Cass. 9762/2019), che “in materia di protezione internazionale dello straniero, l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, postula che il giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, esamini e si pronunci sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine”. Conforme principio era stato già affermato con la pronuncia n. 3898/2011: “in materia di protezione internazionale dello straniero, l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, impone al giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice”.

La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 14 maggio 2019, nelle cause riunite C391/16, C-77/17 e C-78/17, ha ribadito i principi fondamentali che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a rispettare quando decidono di respingere o rimpatriare persone cui siano state negate o revocate misure di protezione ai sensi della Direttiva 2011/95/UE; in particolare, la Corte UE ha precisato che l’art. 21, par. 2, della Direttiva 2011/95, sulle garanzie relative al respingimento, deve essere interpretato e applicato in osservanza dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare dei suoi artt. 4 e 19, par. 2, che vietano in termini perentori la tortura nonchè le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, così come l’allontanamento verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto ai trattamenti vietati, cosicchè il principio di non refoulement non può soffrire eccezioni nemmeno nel caso in cui lo straniero sia un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico o abbia commesso gravi reati.

La conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace è, però, conforme a diritto.

Invero, il suddetto divieto di respingimento o espulsione implica, pur sempre, che sussista il concreto pericolo attuale, per il richiedente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti, in caso di rimpatrio nel paese di origine, ed il rischio in oggetto deve essere dunque accertato con riferimento ad elementi reali e concreti allegati dal richiedente (v., in questo senso, da ultimo, Cass. n. 3875 del 2020). Il concetto stesso di persecuzione indica l’esistenza di una minaccia concreta contro il singolo per un motivo specifico, relativo ad una sua particolare condizione.

E tuttavia, il ricorrente argomenta solo sulle condizioni generali del paese, nulla indica che sia trascurato in relazione al suo particolare profilo di rischio, nè in relazione a fatti precedenti l’adozione del provvedimento di espulsione e neppure in relazione a fatti ad esso successivi.

Il quarto motivo è infondato.

E tuttavia, la censura, relativa al mancato reperimento in atti della domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente, non attacca un punto decisivo della decisione, perchè la pendenza del procedimento per la verifica del diritto al riconoscimento di una delle protezioni internazionali di per sè non determina l’illegittimità del decreto di espulsione, ma incide sulla possibilità di darvi esecuzione.

Quindi, quand’anche il giudice di pace avesse verificato il regolare deposito della istanza di concessione della protezione internazionale protocollata, non per questo avrebbe dovuto dichiarare illegittimo il decreto di espulsione: come precisato da Cass. n. 5437/2020, “In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento”.

Va accolto pertanto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, rigettati il terzo e il quarto. L’ordinanza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione e la causa rimessa al giudice di pace di Palermo in persona di diverso giudicante, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, rigettati il terzo e il quarto. Cassa e rinvia al giudice di pace di Palermo in persona di diverso giudicante anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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