Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25960 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25960

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5153-2012 proposto da:

A.G.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRAFICI 199/A, presso lo studio

dell’avvocato LIDIA MARIA PALATIELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato UMBERTO GIUSEPPE GARRISI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALICE SALENTINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo

STUDIO LENOCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

VANTAGGIATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2149/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/10/2011 R.G.N. 1289/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.G.S. nei confronti del Comune di Salice Salentino, aveva condannato quest’ultimo a pagare all’ A. la somma di Euro 2.000,17 a titolo di indennità aggiuntiva ed aveva rigettato le domande volte alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di revoca dell’incarico di Direttore Generale e di Segretario Titolare ed alla condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti a tali provvedimenti;

che la Corte di Appello di Lecce, adita in via principale dall’ A. ed in via incidentale dal Comune, disposta la chiamata in causa del Ministero dell’Interno, con la sentenza n. 2149 del 10.10.2011 ha rigettato entrambi gli appelli;

che, per quanto oggi rileva, la Corte territoriale, precisato, che l’attribuzione al Segretario Comunale dell’incarico di Direttore Generale rientra, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 108, tra le prerogative del Sindaco, ha ritenuto che la revoca delle funzioni dirigenziali e dell’incarico di Segretario Comunale, lungi dall’essere ispirata da motivi illeciti, trovava giustificazione nella discrezionalità riconosciuta all’ente locale ai fini della valutazione dell’elemento fiduciario e nella convenzione stipulata dal Comune di Salice Salentino con il Comune di Trepuzzi per il servizio di segreteria comunale, convenzione che aveva riservato al Comune di Trepuzzi la nomina del segretario Comunale, non possedendo il ricorrente i requisiti per l’assunzione della titolarità di segreteria convenzionata (iscrizione in fascia professionale corrispondente a segreteria generale di seconda classe);

che avverso detta sentenza A.G.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso il Comune di Salice Salentino; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

Entrambe le pari hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione di norme di diritto (primo motivo) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (secondo motivo), per avere la Corte territoriale, in violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 100 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 15, comma 5 e con motivazione superficiale ritenuto legittimo il provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario Comunale per il solo fatto che era intervenuta la convenzione stipulata tra il Comune di Salice Salentino ed il Comune di Trepuzzi per la gestione del servizio di segreteria comunale;

che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 100 dispone che “il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco…, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio”;

che il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 15 stabilisce che “Il segretario può essere revocato ai sensi dell’art. 17, comma 71, della legge.

Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l’interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale”;

che l’art. 18 del C.C.N.L. relativo ai segretari comunali e provinciali 1998-2001, siglato 16 maggio 2001 (applicabile “ratione temporis”) dispone che: “1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267 del 2000 e del D.P.R. n. 465 del 1997.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.

3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2”;

che il D.P.R. n. 645 del 1997, art. 10 dispone che “1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia”;

che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 98, comma 3 ribadisce tale facoltà stabilendo che “I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia”;

che questa Corte con la sentenza n. 7510 del 2012, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio, ha affermato che “In tema di rapporto d’impiego di segretari comunali e provinciali, la revoca dell’incarico – che costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro, assunto dalla P.A. con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato – è soggetta al sindacato del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la circostanza che il provvedimento sia dipeso dal convenzionamento, in forma associata con altro Comune, dei servizi di segreteria con conservazione del posto al solo segretario del Comune associato, trattandosi di atto la cui legittimità può essere valutata, in via incidentale, dal giudice adito. Ne consegue che, avendo il legislatore individuato quale causa di cessazione del rapporto funzionale del segretario comunale unicamente la mancata conferma (a inizio mandato) o la revoca per gravi ragioni (ravvisabili nella violazione dei doveri d’ufficio), è illegittimo il collocamento in disponibilità del segretario comunale determinato esclusivamente dall’atto di convenzionamento, ponendosi tale decisione in contrasto con il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2, che costituiscono attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost.”.

che va data continuità all’orientamento espresso nella richiamata decisione di questa Corte n. 7510 del 2012 poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che nel controricorso e nella memoria depositata dal controricorrente ex art. 378 c.p.c. non risultano sviluppate argomentazioni idonee a superare il richiamato orientamento giurisprudenziale;

che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente principale volta alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di revoca dell’incarico di Segretario Comunale, nella impostazione e nello sviluppo argomentativo, nel quale risultano sovrapposte le figure e le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale, è del tutto in contrasto con i principi innanzi richiamati, perchè ha fondato il giudizio di legittimità del provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario Comunale sulla sola circostanza della avvenuta stipulazione della convenzione con altro Comune e della riserva a questi fatta in ordine alla scelta del segretario comunale;

che per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere in “parte qua” cassata;

che la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bari, che in diversa composizione, farà applicazione del seguente principio di diritto “In tema di rapporto d’impiego di segretari comunali e provinciali, la revoca dell’incarico – che costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro, assunto dalla P.A. con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato – è soggetta al sindacato del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la circostanza che il provvedimento sia dipeso dal convenzionamento, in forma associata con altro Comune, dei servizi di segreteria con conservazione del posto al solo segretario del Comune associato, trattandosi di atto la cui legittimità può essere valutata, in via incidentale, dal giudice adito. E’ illegittimo il collocamento in disponibilità del segretario comunale determinato esclusivamente dall’atto di convenzionamento, ponendosi un provvedimento di tal fatta in contrasto con il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 99 e 100 e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 2, che costituiscono attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost.”, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella udienza Camerale, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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