Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25960 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26831/2010 proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145/A, presso l’avvocato ALLEGRA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MARTINO Domenico,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso l’avvocato TERRACCIANO GENNARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati COSTAGLIOLA Michele, D’ALTERIO

EMANUELE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL

TRIBUNALE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3277/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DI MARTINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 20 ottobre 2010, ha confermato la declatatoria di decadenza del sig. P. L. dalla carica di consigliere comunale di Giugliano, pronunciata dal Tribunale di Napoli su ricorso di un elettore, il sig. D.F. M..

La corte territoriale, premesso il difetto di interesse ad interloquire in causa del Comune di Giugliano, cui il ricorso era stato notificato a solo titolo di denuntiatio litis, ha ritenuto, infatti, che il sig. P. versasse in situazione d’incompatibilità, essendo pendente dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale una causa tra lui ed il predetto comune per l’annullamento di una concessione edilizia in sanatoria. La stessa corte, in considerazione dell’autonomia dell’azione popolare proposta a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, ha stimato irrilevante una precedente delibera con cui il consiglio comunale aveva viceversa reputato insussistente la dedotta causa d’incompatibilità, insita nel mero fatto della pendenza della lite; ed ha aggiunto che risultavano manifestamente infondate le eccezioni d’illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema d’incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dalla carica di consigliere comunale sollevate dalla difesa del sig. P..

Per la cassazione di tale sentenza il medesimo sig. P. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, al quale il sig. D. F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, dolendosi in primo luogo della violazione dell’art. 237 c.p.c. e art. 124 disp. att., sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto della circostanza che un iniziale contenzioso, intercorso tra lo stesso sig. P. ed il Comune di Giugliano in relazione all’annullamento in sanatoria di una concessione edilizia, si era ormai concluso con sentenza passata in giudicato del Tar, il che aveva fatto venir meno ogni ragione d’incompatibilità elettorale. Erroneamente, poi, la corte aveva escluso l’interesse del predetto comune a partecipare al giudizio elettorale, trattandosi invece di una partecipazione essenziale.

Ultrapetizione e vizi di motivazione della sentenza impugnata sono denunciati nel secondo motivo di ricorso, nel quale si ripropone la tesi già esposta nel motivo precedente, aggiungendo che malamente la corte d’appello ha negato rilevanza probatoria alla sentenza del Tar dianzi menzionata, in difetto di difese in tal senso delle controparti; che la medesima corte non avrebbe potuto affermare – come invece ha fatto – che quella sentenza aveva annullato il provvedimento amministrativo impugnato solo per vizi procedurali, in conseguenza dei quali era stato emesso un nuovo provvedimento di analogo tenore, oggetto di nuova impugnazione; e che la posizione assunta dal comune nell’intera vicenda era dimostrativa dell’assenza di ogni reale contenzioso tra l’ente territoriale ed il consigliere eletto.

Nel terzo motivo, oltre a denunciare nuovamente vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 16. La doglianza si incentra sul rilievo che, essendo stato definitivamente annullato il primo provvedimento amministrativo impugnato dinanzi al Tar, la reiterazione del medesimo provvedimento era da considerare totalmente nulla e priva di effetti, onde non ne sarebbe potuta scaturire alcuna ragione d’incompatibilità elettorale; nè, da parte dell’attore, era stata fornita la prova che il predetto nuovo provvedimento avesse un fondamento diverso dal precedente, come puntualmente rilevato dal consiglio comunale nella delibera con cui quell’organo aveva escluso l’esistenza della dedotta causa d’incompatibilità dell’eletto.

L’ultimo motivo di ricorso, oltre a contenere una doglianza per violazione del citato D.Lgs. n. 267, art. 63, ribadisce le eccezioni d’illegittimità costituzionale già dichiarate manifestamente infondate dalla corte di merito. Eccezioni basate sul rilievo che l’incompatibilità elettorale per lite pendente sarebbe sproporzionata rispetto all’esigenza di tutelare l’interesse all’imparzialità dell’agire dell’ente territoriale, che ne risulterebbe indebitamente compresso il diritto alla difesa giurisdizionale e che irragionevolmente dall’area dell’incompatibilità il legislatore ha escluso l’ipotesi di pendenza di liti tributarie, lasciandola invece sussistere per altre liti di diverso oggetto.

2. Nessuno di tali motivi di ricorso – esposti in modo non sempre ordinato e che per taluni aspetti si sovrappongono l’un l’altro – appare meritevole di accoglimento.

2.1. Giova premettere che la disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, n. 4, inequivocabilmente esclude che possa ricoprire la carica di consigliere comunale colui il quale si trovi ad essere controparte del comune in un procedimento civile o amministrativo. Il presupposto dell’incompatibilità è, dunque, costituito dal mero fatto che vi sia una tal lite pendente, con la sola eccezione che questa appaia connotata da un carattere palesemente strumentale, perchè finalizzata proprio a determinare artificiosamente la pronuncia d’incompatibilità (cfr. Cass. 3384/08).

Al di fuori di tale ultima ipotesi – che qui certamente non è ravvisabile, giacchè la controversia con il comune è stata promossa e coltivata dallo stesso odierno ricorrente l’esistenza dell’incompatibilità dipende dal fatto stesso della pendenza della lite, a prescindere dalla maggiore o minore fondatezza delle tesi difensive prospettate in quella sede dalle parti, essendo siffatta pendenza di per sè solo dimostrativa di posizioni contrapposte, senza la necessità di alcuna indagine sulla consistenza del conflitto di interessi sottostante a tali posizioni.

Ciò rende del tutto irrilevante soffermarsi a discutere sulle ragioni per le quali, in un primo tempo, il tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento in tema di concessione edilizia emesso in favore del sig. P., nè ha alcuna importanza che tale pronuncia di annullamento sia passata in giudicato, volta che è poi sopravvenuto un ulteriore provvedimento sul medesimo oggetto e che, come è pacifico, anche questo secondo provvedimento è stato impugnato dal sig. P. dinanzi al giudice amministrativo. E’ infatti l’esistenza di quest’ultimo giudizio a determinare l’incompatibilità del ricorrente a ricoprire la carica consiliare; e se anche fosse esatto quanto egli sostiene in ordine alla radicale nullità (o addirittura inesistenza giuridica) del secondo dei due atti amministrativi da lui impugnati dinanzi al Tar, il semplice fatto della pendenza della causa nascente dalla seconda di tali impugnazioni basterebbe ad integrare l’indicata ragione d’incompatibilità con la carica elettiva ricoperta.

2.2. Del pari irrilevante, in un tale contesto, è la discussione circa la veste in cui il comune è stato chiamato a partecipare al presente giudizio elettorale, non essendo la posizione in concreto assunta dall’ente rispetto all’oggetto del giudizio a poter influire sull’esistenza della rilevata causa d’incompatibilità. E neppure rilevano – come correttamente ha già osservato la corte d’appello – le motivazioni in base alle quali il consiglio comunale ha invece a suo tempo ritenuto di escludere l’esistenza della causa d’incompatibilità denunciata dal medesimo elettore che ha poi promosso l’azione popolare da cui trae origine il presente giudizio, attesa la piena autonomia di detta causa rispetto a quella deliberazione consiliare (si vedano Cass. 15104/05 ed altre conformi).

2.3. Quanto, infine, alle reiterate eccezioni d’illegittimità costituzionale della citata norma del D.Lgs. n. 267, basterà richiamare l’indicazione già al riguardo fornita da Cass. 16305/03, che ha stimato manifestamente infondata analoga questione, perchè l’esigenza di prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse tra i singoli componenti degli organi elettivi e l’ente territoriale, essendo diretta ad assicurare la trasparenza, il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (e, quindi, la tutela di interessi di indubbio rilievo costituzionale), ben può giustificare l’apposizione di limiti al diritto garantito dall’art. 51 Cost., considerato anche che – come già prima sottolineato – il giudice elettorale, nel controllare l’esistenza della lite, deve accertare, pur nel rispetto dell’autonomia del giudice della lite stessa, se la controversia pendente non sia, all’evidenza, meramente apparente o manifestamente infondata ovvero chiaramente pretestuosa. Può a questo aggiungersi che la misura entro la quale gli anzidetti limiti all’esercizio di funzioni elettive sono giustificati dall’esigenza di tutela degli interessi costituzionali dianzi richiamati, ove non ecceda ogni ragionevolezza, è rimessa alla valutazione del legislatore; e che del pari rientra nella discrezionalità legislativa lo stabilire se la pendenza di un determinato genere di liti (quali quelle tributarie) possa costituire eccezione; non senza dire che anche un’ipotetica irragionevolezza di tale scelta potrebbe semmai inficiare la legittimità dell’eccezione, ma non certo provocare il venir meno del regime dell’incompatibilità per ogni altra lite pendente e la conseguente totale compromissione dell’interesse costituzionalmente protetto dal regime dell’incompatibilità.

3. Il ricorso deve, quindi, esser rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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