Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2596 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29544-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(S.C.C.I.) S.p.A. elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE

BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

18/09/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FIATANO per delega dell’Avvocato ANTONINO

SGROI, difensore del ricorrente, che si riporta al ricorso e chiede

la compensazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.A. impugnava il preavviso di fermo n. (OMISSIS) emesso sulla base di tre cartelle esattoriali chiedendo, previo accertamento della prescrizione dei crediti azionati, la declaratoria di inefficacia dell’atto.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.

La Corte di appello di Ancona, pronunziando sul ricorso dell’INPS, in parziale riforma della decisione di primo grado – confermata nel resto ha dichiarato legittimo l’atto di preavviso di fermo nella parte concernente i crediti portati dalla cartella esattoriale n. (OMISSIS); ha compensato le spese di lite fra tutte le parti. Il decisum del giudice di appello è stato fondato, quanto ai crediti iscritti a ruolo e portati a conoscenza del contribuente mediante le cartelle esattoriali notificate in data 8.3.2002 e 17.2.2003, sul maturarsi del termine – quinquennale e non decennale, come sostenuto dall’INPS di prescrizione, in assenza di validi atti interdittivi intervenuti nel quinquennio dalla relativa notifica.; quanto alla cartella notificata in data 13.4.2004, sulla considerazione della validità della relativa notifica, esclusa, invece dal primo giudice.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. Equitalia Centro s.p.a ha depositato tempestivo controricorso. B.A. è rimasta intimata.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c., censurando la decisione per avere ritenuto non applicabile il termine decennale di prescrizione al credito portato dalle prime due cartelle non opposte dal contribuente.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Il Collegio ritiene di dissentire dalla proposta del Relatore alla luce della recentissima pronunzia a sezioni unite di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 23397 del 2016), successiva al deposito della relazione.

In tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30 convertito dalla L. n. 122 del 2010)”.

E’ stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

La sentenza impugnata, conforme a tali principi, risulta pertanto esente da censura.

1. tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese sono compensate in considerazione del sopravvenire solo nel corso del giudizio di legittimità della richiamata decisione a sezioni unite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA