Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2596 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 265-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

P.G. (C.F. (OMISSIS)), elett.te dom.ta in LEGNANO (MI),

alla VIA XXIX MAGGIO, n. 54, presso lo studio degli Av.ti Andrea

Mifsud ed Antonio Imbimbo;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/01/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che in data 9.9.2005 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Canicattì notificò alla società EMMEVI’ S.A.S. DI M.V. E C., nonchè ai soci (tra i quali la P.), l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso a seguito di annullamento, in sede giurisdizionale, del precedente avviso n. (OMISSIS), con il quale, contestando l’emissione di fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti, nonchè di fatture false, elevò, ai fini del recupero dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P., il reddito di impresa per il 1999 da Lire 1.120.886.000 a Lire 16.822,275,000;

che tale avviso di accertamento fu impugnato innanzi alla C.T.P. di Agrigento da P.G., la quale ne dedusse per quanto in questa sede ancora interessa – la nullità, tra l’altro, per violazione del principio del ne bis in idem e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3: il ricorso fu accolto, in parte qua, con sentenza n. 214/07/06, successivamente confermata, in sede di gravame, dalla C.T.R. di Palermo con la sentenza n. 162/01/10 del 28.10.2010;

che avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre è rimasta intimata la P.;

Considerato che con il primo motivo parte assume la insufficiente motivazione della decisione impugnata, che “ha acriticamente recepito e fatte proprie le argomentazioni della Commissione Tributaria provinciale di Agrigento, senza prendere minimamente in considerazione le eccezioni esposte nelle controdeduzioni dell’Ufficio” (cfr. ricorso, p. 42, ult. cpv. e 43); “la C.T.R. di Palermo (…) si è limitata a un mero richiamo alle statuizioni contenute nella sentenza appellata senza alcuna confutazione specifica dei motivi di impugnazione articolati nell’atto di appello” (cfr. ricorso, p. 51).

che con il secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nonchè dell’art. 2697 c.c., laddove ha ritenuto illegittimo il nuovo avviso di accertamento (n. (OMISSIS)), sostitutivo di quello (n. (OMISSIS)) annullato dalla CTP;

Osservato, in via del tutto preliminare rispetto all’esame del merito dei motivi di ricorso, che il contraddittorio non appare integro: ed infatti, se l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, ove autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci, cionondimeno, qualora l’Agenzia – come nella specie – abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass., Sez. 5, 30.12.2015, n. 26071, Rv. 638421-01);

che tale rilievo ben può essere svolto in via ufficiosa dalla Corte, essendo consolidato il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass., Sez. 6-3, 16.3.2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass., S.U., 16.2.2009, n. 3678, Rv. 607444-01);

che, pertanto, non essendo presente in giudizio la EMMEVI’ S.A.S. DI M.V. E C. (società di cui la P. è socia e nei cui confronti è stato emesso l’avviso di accertamento in questa sede impugnato), in applicazione del predetto principio, l’impugnata sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla C.T.P. di Agrigento, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società, nonchè per la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio (non altrettanto può disporsi, invece, rispetto al socio M.T., la cui posizione rispetto al medesimo avviso di accertamento in questa sede impugnato è stata già definita da questa Corte con la sentenza 13.3.2013, n. 6329, con annullamento della impugnata decisione e rinvio alla C.T.R. di Palermo).

PQM

cassa la gravata sentenza, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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