Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2596 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3334-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INTERFINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO PARIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN MARIA VOLPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 986/5/17 depositata in data 20 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 270/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Novara, avente ad oggetto il diniego di rimborso per IVA 2010. La società (OMISSIS) Srl in fallimento per il 2011 presentava dichiarazione IVA esponendo richiesta di rimborso per oltre 320.000 Euro, e il data 8.6.2011 cedeva ad Interfinance Spa, la contribuente, un credito pari ad 84.000,00 Euro. L’Agenzia, riscontrato che il credito era sorto nel 2004, rigettava la richiesta di rimborso IVA 2010 per Euro 46.100,00 per inadeguata documentazione a supporto del credito, provvedimento contro cui ricorreva la contribuente deducendo l’intervenuta decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 47;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo;

– La contribuente si è difesa con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per aver la CTR ritenuto che l’Agenzia fosse decaduta dal potere di rettifica, in presenza di credito di imposta 2005 (maturato nel 2004) ed esposto in dichiarazione, in quanto non aveva provveduto alla rettifica entro il 31 dicembre 2009;

– Il motivo è fondato. Si rammenta che: “In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5069 del 15/03/2016, Rv. 639014 – 01; conforme Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2392 del 31/01/2018, Rv. 646705 – 01);

– La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado con una motivazione secondo la quale in presenza di credito di imposta maturato nel 2004 (credito di imposta 2005) ed esposto in dichiarazione, l’Agenzia sarebbe decaduta dal potere di rettifica, per non aver provveduto in tal senso entro il 31 dicembre 2009, collide frontalmente con il richiamato principio giurisprudenziale, consolidato;

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR del Piemonte, affinchè si attenga all’enunciato principio di diritto, per l’esame delle questioni rimaste assorbite di cui dà conto la sentenza gravata, oltre che per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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