Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2596 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2596 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 12916-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ITALPERLATI SRL;
– intimato

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
15/03/2006;

n.

di LATINA,

10/2006

della

depositata il

Data pubblicazione: 05/02/2014

,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

12916-07

Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento ritualmente notificato
l’agenzia delle entrate, ufficio di Cassino, ritenendo
inattendibile la contabilità, recuperava a tassazione, ai
fini dell’Irpeg e dell’Ilor, il maggior reddito d’impresa

della Italperlati s.r.l. relativo all’anno d’imposta 1995.
La rettifica aveva trovato fondamento in rilievi contenuti
in un verbale di constatazione della guardia di finanza,
concernenti l’omessa contabilizzazione di ricavi.
La società proponeva opposizione, eccependo, tra le altre
cose, l’illegittimità dell’avviso di rettifica per
violazione dell’art. 12, 7 0 co., della 1. n. 212-00.
L’adita commissione tributaria provinciale accoglieva
parzialmente il ricorso, determinando in minor misura il
reddito accertato.
La commissione tributaria regionale del Lazio, invece,
annullava l’avviso di accertamento, evidenziando che lo
stesso era stato notificato il 27 luglio 2001, a fronte
della chiusura delle operazioni di constatazione di cui al
verbale 18 giugno 2001; sicché non era stato rispettato il
termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, 7 0 co.,
della l. n. 212 del 2000.
Il termine – a dire della commissione – dovevasi ritenere
posto a tutela del contraddittorio col contribuente, e
nessuna ragione di urgenza era stata illustrata
nell’accertamento al fine di derogarvi. Né una ragione di
tal genere poteva dirsi esistente nel caso specifico, in

1

quanto l’accertamento era stato notificato nel luglio
2001, a fronte della maturazione a dicembre dello stesso
anno del termine decadenziale dell’azione amministrativa.
La commissione reputava inol tre che l’atto tributario era
nullo per vizio della motivazione, nella parte in cui
aveva recepito in modo acritico e pedissequo le risultanze

del verbale della guardia di finanza, e che non era stata
allegata l’autorizzazione all’accesso e all’utilizzo di
dati relativi a indagini bancarie.
Per la cassazione della sentenza d’appello, l’agenzia
delle entrate ha proposto ricorso affidato a cinque
motivi.
La società non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo, deducendo la violazione dell’art.
12, 7° co., della 1. n. 212 del 2000, la ricorrente
lamenta che la commissione tributaria regionale abbia
erroneamente interpretato la norma indicata, avendo
ritenuto nullo l’avviso di accertamento notificato prima
dello spirare del termine di 60 giorni in mancanza di una
espressa comminatoria.
Col secondo mezzo,

deducendo violazione e falsa

applicazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973, la
ricorrente sostiene che dovevasi ritenere legittimo
l’avviso di accertamento che aveva recepito, quale parte
integrante della motivazione, il verbale di constatazione
della guardia di finanza.

2

Col terzo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, la ricorrente assume
che era conforme a legge l’avviso di accertamento che
aveva richiamato il suddetto verbale di constatazione
formato in contradditorio con la parte e da questa firmato
in ogni pagina; verbale evidenziante l’esistenza e

l’avvenuta esibizione dell’ordine di accesso emesso
dall’autorità giudiziaria.
Col quarto mezzo, la ricorrente deduce violazione e falsa
dell’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 quanto alla
rilevanza probatoria delle risultanze dei conti correnti
bancari in uso al contribuente.
Infine col quinto motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c., sostiene che era
legittimo imputare a ricavi gli elementi risultanti dal
conto corrente bancario del contribuente, in difetto di
prova contraria da parte di questi.
II. – Il ricorso è infondato in relazione al primo motivo,
il cui esame assorbe ogni diversa questione.
In effetti la commissione tributaria regionale, in
relazione all’art. 12, 7° co., della 1. n. 212 del 2000,
ha ritenuto l’avviso di accertamento affetto da nullità,
“in quanto emesso anteriormente allo spirare del termine
di 60 giorni dalla data di notifica del p.v.c. della
guardia di finanza”.
Tale affermazione, dando il senso della sussistenza di una
nullità formale, è giuridicamente errata.

3

Sul punto è tuttavia sufficiente correggere la
motivazione, ai sensi dell’art. 384, ult. co ., c.p.c.,
essendo infine il dispositivo della medesima, di
annullamento dell’atto tributario, conforme a diritto.
III. – Le sezioni unite di questa corte, risolvendo il
contrasto insorto nella sezione tributaria in ordine alla

questione della validità o meno dell’avviso di
accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60
giorni dal rilascio di copia del verbale di constatazione,
previsto dal citato art. 12, 7° co., della 1. n. 212 del
2000, hanno reso il principio secondo il quale la norma
deve essere interpretata nel senso che l’inosservanza del
termine dilatorio “determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità
del’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto
termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale, il quale costituisce
primaria espressione dei principi,

di derivazione

costituzionale, di collaborazione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e
più efficace esercizio della potestà impositiva”. In
questo senso, il vizio invalidante “non consiste nella
mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza
che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì
nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo
dell’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella
concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve
essere provata dall’ufficio” (sez. un. n. 18184-13).

4

Non si trattava, dunque, si affermare la nullità formale
dell’atto, ma di verificare se fossero state
dall’amministrazione dedotte, finanche solo nel giudizio
di merito, e provate, concrete ragioni di urgenza tali da
legittimare l’emissione dell’atto ante tempo.
Al riguardo è però decisivo notare che ciò la sentenza ha

espressamente escluso in punto di fatto.
Ha invero aggiunto che, nel caso di specie, non
sussistevano “le condizioni che consentono di derogare al
termine dilatorio (..), non ricorrendo né urgenza, né
particolarità del caso, né tantomeno alcuna motivazione di
tali situazioni”.
Su tale specifico profilo, la ricorrente non ha mosso
censura.
Consegue che, per quanto suscettibile di correzione ai
sensi dell’art. 384, ult. co ., c.p.c. nella parte prima
detta, come pure nell’affermazione che la ricorrenza di
eventuali condizioni di urgenza avrebbe dovuto essere
adeguatamente illustrate nella motivazione dell’avviso di
rettifica, la sentenza rimane intangibile in relazione
all’accertamento di fatto, circa la non ricorrenza delle
suddette condizioni esonerative.
IV.

rigetto

della

prima

doglianza

dell’amministrazione ricorrente assorbe ogni ulteriore
questione.
L’annullamento dell’atto tributario resta invero sorretto
dalla summentovata specifica ratio decidendi.

5

SENTE DA
Al SENSI D.
N.131

Sicché allo scrutinio dei restanti motivi la ricorrente
non ha interesse.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

l Presidente

sezione civile, addì 12 dicembre 2013.

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