Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25959 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24589-2019 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO ANTONIO

ANGELELLI, presso il cui studio a Roma, via Alberico II 4,

elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1222/2019 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 21/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 da Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che C.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale di Venezia, in data 20/3/2018, aveva a sua volta respinto la sua domanda di protezione internazionale.

C.A., con ricorso notificato il 7/8/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, dopo aver dedotto che nell’atto d’appello aveva censurato l’ordinanza del tribunale per non aver correttamente valutato la portata del suo racconto, ha lamentato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione apparente per la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, in relazione al D.L. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto che l’appellante avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali sono censurabili le motivazioni della commissione territoriale e del tribunale sul proprio racconto. La corte, infatti, ha osservato il richiedente, non tiene conto, con una motivazione solo apparente, delle effettive argomentazioni di opposizione alla motivazione del tribunale svolte sul punto nell’atto di appello.

1.2. La corte, poi, ha aggiunto il ricorrente, ha disatteso i criteri legali che regolano la valutazione della credibilità del richiedente, dando rilievo ad elementi secondari ed irrilevanti e finendo per dare una motivazione apparente anche dove ha affermato, a dispetto delle puntuali censure dell’appello, che nel caso concreto, “non vi sono motivi di appello relativi alla storia personale”.

1.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito il ricorrente, non ha compiuto un’adeguata indagine sulla realtà sociopolitica del Paese di provenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, laddove il richiedente aveva prodotto ampia documentazione circa le condizioni di tensione e di pericolosità indiscriminata in (OMISSIS), nè ha fornito una motivazione in ordine alla mancanza di pericolosità dello scontro politico ed etnico in (OMISSIS), limitandosi ad affermare che in quel Paese non vi è un conflitto generalizzato o una situazione di pericolo alla quale il ricorrente verrebbe esposto, laddove la stessa corte ha evidenziato la sussistenza di tensioni regionali ed etniche ancora da risolvere.

1.4. Il richiedente, poi, contrariamente a quanto affermato dalla corte, ha reso un racconto credibile e compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda di protezione internazionale.

1.5. Infine, come dedotto con l’atto d’appello e come emerge da accreditate fonti internazionali, quale il rapporto di Amnesty International del 2017-2018, in (OMISSIS) sussiste e perdura uno stato di conflitto interno che mette a rischio la vita della popolazione civile e soprattutto di coloro che, come il ricorrente, hanno ricoperto un ruolo politico.

1.6. Sussistono, quindi, ha osservato il ricorrente, i presupposti che, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, consentono il riconoscimento della protezione sussidiaria e che, invece, la corte d’appello ha trascurato di esaminare adeguatamente.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione apparente per la violazione o la falsa applicazione dell’art. 3 CEDU e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, e art. 19 in relazione alla violazione ed alla falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, del D.L. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria.

2.2. La corte d’appello, ha osservato il ricorrente, ha fornito una motivazione del tutto carente ed inadeguata ed, anche nell’indagine sulla sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, come la partecipazione ad un corso di formazione lavoro ed un’occupazione lavorativa retribuita, ha violato le norme che la disciplinano, oltre al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, secondo il quale l’esame della domanda, anche ai fini della protezione umanitaria, deve essere svolto alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese d’origine ed anche sui Paesi di transito, come la Libia.

La corte d’appello, infatti, ha proseguito il ricorrente, non ha tenuto conto, in violazione delle norme suindicate, delle condizioni di vulnerabilità in cui versa il richiedente tanto per la persecuzione subita in (OMISSIS), quanto per le vessazioni ed i soprusi subiti in Libia.

2.3. La corte d’appello, infine, ha osservato il ricorrente, non ha valutato l’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia, dimostrata dalle attività scolastiche, di apprendimento linguistico, di volontario come mediatore presso il sindacato e dalle attività lavorative, nè ha svolto il giudizio comparativo tra le attuali condizioni di vita e d’integrazione in Italia e quelle in cui il richiedente si verrebbe a trovare in caso di rientro in (OMISSIS).

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione delle norme di legge sull’esame della domanda di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 3, comma 3, in relazione al D.L. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed art. 27, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza compiere un’adeguata indagine sulla realtà socio-politica del Paese di provenienza, ha esaminato le domande di protezione internazionale proposte dal richiedente.

3.2. La corte d’appello, infatti, ha osservato il ricorrente, ha valutato il racconto del richiedente in aperta violazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e delle procedure che devono essere rispettate nell’esame delle domande di protezione internazionale, addossando allo stesso un onere probatorio non richiesto dalla legge.

3.3. La corte, in particolare, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente nonostante che le stesse appaiono coerenti e plausibili ed in linea con le informazioni che si possiedono sulla (OMISSIS), sia per ciò che riguarda i conflitti politici ed etnici, sia per quanto concerne la mancata pacificazione politica tra i partiti FPI ed RDR, con ripercussioni negative sulla capacità delle autorità di tutelare i diritti e le libertà democratiche di quel Paese.

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati in tutte le censure in cui risultano articolati.

4.2. La corte d’appello, invero, ha ritenuto, innanzitutto, che l’atto d’appello proposto dal richiedente non aveva specificamente contestato la statuizione circa l’inattendibilità del suo racconto contenuta nella pronuncia del giudice di primo grado. La sentenza impugnata non è stata, sul punto, adeguatamente censurata. Il ricorrente, infatti, non ha adempiuto all’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea la statuizione d’inammissibilità del motivo d’appello da parte del giudice di merito per difetto di specificità, non potendo a tal fine limitarsi a rinviare all’atto di appello ma dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 22880 del 2017).

4.3. La corte d’appello, inoltre, dopo aver evidenziato che il richiedente non aveva ulteriormente insistito nella domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ha ritenuto, quanto alla domanda di protezione sussidiaria, che la (OMISSIS), pur presentando ancora importanti problemi irrisolti, non può certamente considerarsi come un territorio nel quale imperversa una situazione di violenza generalizzata contro la popolazione civile, posto che, come emerge dal report predisposto dall’UNHCR il 31/8/2017, le condizioni di sicurezza del Paese sono ormai sufficientemente stabili, ed ha, per l’effetto, rigettato, per l’insussistenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente.

4.4. Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto, non avendo il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.), limitandosi, in sostanza, a sollecitare un’inammissibile rivalutazione, in sede di legittimità, dei fatti e delle relative prove.

4.5. In effetti, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Nel caso di specie, invece, come detto, non è risultato accertato, in punto di fatto, che il ricorrente, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale: in effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).

4.6. La corte, poi, ha accertato l’insussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che possa giustificare la protezione umanitaria invocata dal richiedente.

4.7. Si tratta, com’è noto, di una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione personale di particolare vulnerabilità (Cass. n. 13088 del 2019; Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. 113 del 2018, erano, in effetti, accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.8. La corte d’appello, tuttavia, ha escluso che il ricorrente versi, rispetto al suo Paese d’origine, in una situazione di vulnerabilità personale tale da giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, procedendo, al riguardo, ad un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato.

D’altra parte, come di recente evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto, essendosi limitato ad una generica mozione protettiva.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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