Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25959 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 407/2009 proposto da:
F.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l’avvocato MAFFEI Rosa, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGLIOTTO
ALESSANDRA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO SAN MICHELE 2 S.R.L.;
_- intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il 21/11/2008,
n. 1483/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 21 novembre 2008 il Tribunale di Savona ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta dalla sig.ra F. B. avverso l’esclusione di un proprio credito dallo stato passivo del fallimento della San Michele 2 s.r.l., non avendo l’opponente prodotto copia del decreto di esecutività dello stato passivo da lei impugnato.
Per la cassazione di tale provvedimento ricorre la sig.ra F., formulando due emotivi di censura.
Nessuna difesa ha spiegato la curatela del fallimento.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica a mezzo posta ma non risulta stato allegato, nè successivamente prodotto, l’avviso di ricevimento richiesto dalla legge per la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile. Infatti non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., nè v’è stata richiesta di rimessione in termini per il deposito dell’avviso da parte del difensore (non comparso r all’udienza) sul presupposto della eventuale mancata riconsegna dell’avviso stesso ad opera dell’amministrazione postale (cfr., in argomento, Cass., sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627).
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011