Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25958 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24935-2019 proposto da:

I.Z., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARTA DI TULLIO,

presso il cui studio a Roma, via Emilio Faà di Bruno 15,

elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2019 della CORTE D’APPELLO DI

CALTANISSETTA, depositata il 26/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che I.Z., nato in Pakistan, aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale di Caltanissetta, in data 3/11/2016, aveva a sua volta respinto la sua domanda di protezione internazionale.

I.Z., con ricorso notificato il 20/8/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione internazione proposta dal richiedente.

1.2. La corte, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha analizzato la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente non era credibile senza, tuttavia, rispettare i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.2. In materia di protezione internazionale, peraltro, ha proseguito il ricorrente, il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere di tale protezione acquisendo, anche d’ufficio, le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d’origine. Nel caso di specie, invece, la corte ha svolto un’analisi superficiale sulla condizione socio-politica del Pakistan.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, per effetto dell’omessa e/o insufficiente analisi dei fatti e dei documenti allegati dal richiedente, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria che lo stesso ha proposto a norma del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), relativo all’ipotesi di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona in situazione di conflitto armato interno ed internazionale.

3.2. La corte, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che, in tale ipotesi, la protezione sussidiaria non richiede che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico in ragione della sua situazione personale poichè l’esistenza della minaccia può essere considerata dimostrata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione correrebbe per la sua sola presenza sul territorio il rischio effettivo di subire la predetta minaccia.

3.3. La corte d’appello, invece, ha proseguito il ricorrente, omettendo di indagare adeguatamente sulle condizioni effettive del Paese e di considerare le circostanze dedotte dal richiedente, ha negato il rischio che lo stesso correrebbe in caso di rimpatrio, così violando Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c).

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Escluso ogni rilievo al riferimento contenuto nel ricorso al giudizio di credibilità asseritamente svolto dalla sentenza impugnata in difetto (almeno ai fini della domanda di protezione sussidiaria: l’unica che – come incontestatamente emerge dalla sentenza impugnata – risulta essere stata oggetto di motivo d’appello) di qualsivoglia statuizione sul punto, rileva la Corte che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), peraltro, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto che, alla luce delle fonti EASO del 2017, nelle province del Punjab (regione di provenienza del ricorrente), sebbene si siano verificati episodi di violenza armata e nel sud della stessa zona siano presenti reti militari ed estremisti in grado di programmare e condurre attentati terroristici, non vi è una situazione di violenza indiscriminata e che non sussistono, quindi, nella parte settentrionale del Punjab, elementi dai quali desumere l’esistenza del rischio effettivo e, soprattutto, attuale, che il richiedente, in caso di rientro nel suo Paese d’origine, possa subire, in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, un grave danno alla propria persona.

Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento fattuale che il ricorrente non ha censurato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale, pertanto, la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

4.4. Nè, del resto, il ricorrente ha indicato fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento la corte distrettuale.

In effetti, come questa Corte ha affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

5.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di esaminare la domanda di protezione umanitariaproposta dal richiedente non avendo ravvisato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle misure maggiori.

5.2. La corte, piuttosto, ha osservato il ricorrente, avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti della domanda di protezione umanitaria considerando anche il collegamento tra la situazione soggettiva del richiedente e la condizione generale del Paese in rapporto alla denuncia ricevuta, tale da integrare la situazione di vulnerabilità idonea al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

6.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente non aveva dimostrato la sussistenza di specifiche situazioni che, in termini di lesione di diritti umani di particolare entità, potessero giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

6.4. D’altra parte, come di recente evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa (nella specie, peraltro, come rileva la corte d’appello, rimasta indimostrata, avendo l’appellante prodotto documentazione relativa a corsi professionali e di lingua italiana da lui sostenuti) in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto, essendosi limitato ad una generica mozione protettiva.

7. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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