Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25958 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23332-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GALACTICA DI L.M.M. E C. S.A.S., (OMISSIS), in

persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante pro

tempore L.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. P. DA PALLSTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI

GIANLUCA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLO GIAMBRA e PAOLO CASETTA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 306/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 10/03/2015 e depositata il

12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento Iva-lrap-Irpef 2006, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12 cit. “senza verificare in concreto se dalla stessa si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del contribuente”.

2. Con il secondo mezzo censura la stessa violazione di legge per l’erronea applicazione del principio “ad una fattispecie in cui l’accesso… non era mirato ad intraprendere una verifica nei confronti della ricorrente, ma esclusivamente all’acquisizione della documentazione necessaria”.

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e vertenti sul tema del cd. contraddittorio endoprocedimentale, che registra varie pronunce delle Sezioni Unite (sent. nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e della Corte Costituzionale (sent. n. 132/15).

4. In particolare, con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, le Sez. Unite hanno chiarito:

4.1. che per i tributi c.d. “non armonizzati”, l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell’atto sussiste solo laddove previsto da specifiche disposizioni di legge, non trovando applicazione i principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione al di fuori delle situazioni da esso disciplinate, ai sensi dell’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.;

4.2. che invece per i tributi c.d. “armonizzati” come l’Iva – l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo generalizzato, in diretta applicazione del principio di ispirazione eurounitaria (ora codificato nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, applicabile ratione temporis – ai provvedimenti successivi alla data dell’1.12.2009, di entrata in vigore del Trattato di Lisbona) per cui il rispetto del contraddittorio costituisce principio fondamentale dell’ordinamento Europeo, quale esplicazione del diritto alla difesa;

4.3. che “affinchè il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la del provvedimento conclusivo del procedimento Impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato Cass. 11433/14, 23034/13, SU 20935/09), e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fide ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (Cass. SU 9933/13, 23726/07; Cass. 1271/14, 22302/13)”;

4.4. che deve invece escludersi l’onere per il contribuente di fornire “in giudizio prova del fatto che l’omissione del contraddittorio ha impedito di far emergere circostanze e ragionamenti idonei ad attestare altri eventuali profili d’illegittimità o l’infondatezza (totale o parziale) della pretesa fiscale”;

4.5. che le garanzie statutarie dell’art. 12, comma 7, operano in fase di accesso, ispezione e verifica nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente – concludendosi tale attività con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni ivi svolte, alla stregua delle prescrizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6, ovvero del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, (Cass. Sez. Trib. n. 5632 e n. 16036 del 2015) – “indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 13010/14, 9424/14, 3374/14, 2393/14, 20770/13, 10381/11)”.

5. Da quanto precede discende l’infondatezza del secondo motivo (risultando anche a pag. 5 del ricorso che vi furono due accessi presso la sede legale e quella operativa della società, e fermo restando che detto presupposto non è comunque necessario per l’Iva, in quanto tributo armonizzato) ed invece meritevole di accoglimento il secondo, per non avere il giudice d’appello preso i considerazione le eventuali ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede amministrativa in caso di rispetto del termine dilatorio in discussione, che peraltro è onere del contribuente segnalare.

6. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “la limitazione della rilevarla della violazione dell’obbligo del contraddittorio all’ipotesi in cui la sua osservanza avrebbe potuto comportare un risultato diverso del procedimento impositivo” deve essere intesa “nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi allorchè, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali”. Alla luce della più recente lettura nomofilattica è dunque questo il perimetro dell’accertamento necessario in sede di merito.

7. In conclusione, la sentenza impugnata è censurabile poichè la C.T.R. avrebbe dovuto verificare non solo che la parte contribuente avesse assolto l’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, ma anche che “l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. S.U. sent. n. 24823/2015 cit.; in termini, da ultimo, Cass. sez. 6-5, ord. 28 luglio 2016, n. 15744).

8. Segue la cassazione con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra riepilogati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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