Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25958 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26086/2009 proposto da:

P.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso lo STUDIO LEGALE RISPOLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RISPOLI Gregorio, COLOMBO ELDA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato

il 13/08/2009, n. 212/09 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Genova, con decreto del 13.8.09, ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento del danno da eccessiva durata del processo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da P.P. nei confronti del Ministero della Giustizia.

A sostegno della decisione, la Corte ha affermato che il ricorrente non aveva fornito prova che alla data di deposito del ricorso (26.2.09) non fosse ancora decorso il termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stato definito il procedimento presupposto.

Il P. ha chiesto la cassazione del provvedimento, con ricorso affidato ad unico motivo, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, P.P., denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 89 del 2001, art. 3 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato improponibile il ricorso accogliendo l’eccezione, a suo dire non rilevabile d’ufficio, irritualmente formulata dal Ministero della Giustizia, costituitosi tardivamente in giudizio.

Il motivo è infondato.

L’art. 2969 c.c., stabilisce che la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, egli non debba rilevare le cause di improponibilità dell’azione.

Ora, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 13287/06, 20326/04, 17261/04, 20326/04, 13422/02, 17261/02) mentre il diritto all’equa riparazione spettante al privato ricorrente in base alla L. n. 89 del 2001, è disponibile, non lo è, invece, la posizione del soggetto passivo rispetto a tale diritto, cioè dell’amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, la quale, essendo soggetta alle norme sulla contabilità pubblica ed agli specifici vincoli di bilancio richiamati dall’art. 7 della stessa legge, non può rinunciare alla decadenza, avuto riguardo agli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci. Ne consegue che il giudice, anche in sede di legittimità, deve verificare d’ufficio se la parte, sulla quale incombe il relativo onere, abbia dato prova della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione richiesta dall’art. 4 L. cit..

Va infine, per completezza, rilevato che l’affermazione, contenuta nella parte conclusiva del ricorso proposto dal P., secondo cui “…i termini temporali della decadenza, nel caso di specie, non risultano assolutamente scaduti iuxta alligata et probata”, non è idonea, attesa la sua assoluta genericità, ad integrare autonoma ragione di censura.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna P.P. a pagare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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