Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25957 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25957

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25116-2015 proposto da:

D.V.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato DONATO MUTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DALMARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA 7, presso

lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONINO SACCA’, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 445/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/04/2015 R.G.N. 46/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ABBATE GIUSEPPINA per delega Avvocato MUTI DONATO;

udito l’Avvocato CARNEVALI RICCARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 20 aprile 2015, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da D.V.G. avverso la “sentenza” del locale Tribunale con cui era stato respinto il ricorso da questi proposto nei confronti della Dalmare Spa volto a far valere l’illegittimità del licenziamento intimato.

La Corte territoriale, premesso che “come risulta dagli atti ed è del resto in sostanza finanche pacifico, l’impugnativa del recesso di cui si discute è stata proposta ai sensi della L. n. 92 del 2012”, ha evidenziato che detta legge non prevede la possibilità di presentare un “ricorso in opposizione” innanzi alla Corte di Appello; ha aggiunto che, per la regola della prevalenza della sostanza sulla forma, non avrebbe rilievo nella specie “la circostanza che il primo giudice, all’esito della cd. fase sommaria, abbia formalmente provveduto con sentenza anzichè con ordinanza”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.V.G. con quattro motivi. Ha resistito la società intimata con controricorso, eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso per cassazione perchè proposto oramai decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata.

3. All’udienza del 24 gennaio 2017 questa Corte, “ritenuta la necessità di acquisire la certificazione a cura della competente cancelleria della Corte di Appello, in ordine alla sentenza n. 445 del 20 aprile 2015, circa la integrale comunicazione della medesima a D.V.G.”, ha rinviato la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per i conseguenziali adempimenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Va premesso che la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, si è pronunciata, come ricordato nello storico della lite, ritenendo pacifico che l’impugnativa di licenziamento era stata azionata “ai sensi della L. n. 92 del 2012” ed ha applicato le regole processuali previste da detta legge, alla luce delle quali ha ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta; conseguentemente anche alla sentenza pronunciata dalla Corte territoriale devono essere applicate le regole previste dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e ss., ed in particolare quelle stabilite in punto di termine di decadenza per la proposizione del ricorso per cassazione.

Ciò posto, in seguito all’ordinanza di questa Corte, la cancelleria del giudice a quo, tramite il direttore amministrativo dott.ssa B.M., ha comunicato che la sentenza n. 445 del 2015, sulla scorta della attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria pure allegata in atti, risulta regolarmente consegnata a mezzo PEC in data 20 aprile 2015 all’Avv. Antonia Citarella, quale procuratore costituito di D.V.G. nel procedimento R.G. n. 46 del 2015 contro Dalmare Spa.

Tale comunicazione integrale della decisione è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni previsto, a pena di decadenza, dalla disciplina speciale di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, per l’impugnazione della sentenza emessa in sede di reclamo (cfr. Cass. n. 10017 del 2016; Cass. n. 856 del 2017).

Inoltre questa Corte (v. Cass. n. 23526 del 2014, avallata da Cass. SS.UU. n. 25208 del 2015) ha statuito che la modifica dell’art. 133 c.p.c. attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicchè non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini anche perentori – dalla semplice comunicazione del provvedimento, e tale è certamente il caso previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, (Cass. n. 19177 del 2016 e Cass. n. 794 del 2017).

2. Pertanto il ricorso per la cassazione della sentenza n. 445 del 20 aprile 2015 della Corte di Appello di Salerno, notificato a richiesta dell’Avv. Muti, nell’interesse di D.V.G. in data 16 ottobre 2015, è tardivo.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto altresì della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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