Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25957 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 23859-2019 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato Ivana

Calcopietro;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna n. 2882-2019

in data 25 giugno 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 luglio 2020 dal Consigliere Giusti Alberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.S., cittadino del (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, notificato in data 11 gennaio 2019, con il quale era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale.

2. – Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 25 giugno 2019, ha rigettato il ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del D. in ordine alla condizione di asservimento della quale sostiene di essere oggetto.

Il Tribunale ha inoltre rilevato:

– che, anche ove si voglia ritenere credibile il racconto, non potrebbero configurarsi nel caso di specie gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione delineati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, essendosi il ricorrente doluto di una condizione di assoggettamento ad una famiglia nobile, ma non certo di essere vittima di una vera e propria persecuzione;

– che la non credibilità del ricorrente preclude il riconoscimento anche della protezione sussidiaria, tanto più che il ricorrente non ha riferito di vere e proprie aggressioni da lui specificamente subite, sicchè non risulta fondato il timore di una minaccia per la propria incolumità;

– quanto alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che l’esame delle più recenti ed accreditate COI non evidenzia nella parte meridionale del Mali, e in particolare nella regione di provenienza del ricorrente (regione di Kayes), l’attuale esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi;

– che non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria: la ritenuta non credibilità del ricorrente impedisce di ritenere che egli sarebbe esposto, tornando nel suo Paese, ad una situazione di pericolo per i suoi diritti fondamentali, e ciò tenuto conto anche del fatto che egli proviene dalla regione di Kayes, che si trova attualmente in una condizione di stabilità; d’altra parte, l’avvenuta integrazione nel nostro Paese (peraltro non ancora piena, tenuto conto che il contratto di lavoro risale solo a marzo 2019 e che il ricorrente parla a fatica la lingua italiana) non è ritenuta sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la protezione umanitaria, dovendosi operare il bilanciamento con le condizioni in cui egli si troverebbe nel Paese di origine.

3. – Per la cassazione del decreto del Tribunale D.S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 luglio 2019, sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha resistito con controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 e art. 15, par. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione e falsa applicazione di legge, avuto riguardo agli artt. 112,115 e 116 c.p.c.) il ricorrente censura che non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente sostiene: (a) di avere diffusamente dedotto in ordine alla ragione per la quale era stato sottomesso in schiavitù, e cioè a dire il vincolo generazionale, familiare e di appartenenza ad una specifica tribù, quale era quella dei Maraka-radjon, da cui derivava che l’essere, egli, figlio di schiavo, comportava lo status di schiavo, così come lo sarebbero stati anche i suoi figli, e di avere, a riprova che ciò corrispondeva al vero, allegato report internazionali che dimostravano la pratica della schiavitù nel Mali; (b) che il Tribunale avrebbe immotivatamente disatteso quanto effettivamente e compiutamente dichiarato dal D. in tutti gli atti di difesa ed in sede di audizione; (c) di avere riferito sia innanzi alla Commissione territoriale che dinanzi al giudice di primo grado di avere patito delle minacce di morte dal proprio padrone che aveva scoperto che sua figlia si era invaghita di lui; (d) che la sussistenza del fondato timore per il D. di essere perseguitato per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale in caso di rientro in Mali doveva essere ritenuta credibile per la narrazione condotta e il contesto di provenienza.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Il decreto impugnato motiva ampiamente sulla inattendibilità del racconto del dichiarante e sulla inidoneità delle dichiarazioni rese a comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della status di rifugiato, a tale riguardo sottolineando:

che il D. non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, con particolare riguardo alla condizione di asservimento della quale sostiene di essere oggetto nel Paese di provenienza, avendo egli reso dichiarazioni generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualiz-zare e a dare concretezza ai fatti narrati;

che il ricorrente non ha descritto nè davanti alla Commissione nè in udienza in modo dettagliato la sua vita in Mali, limitandosi a generici riferimenti al fatto che la sua famiglia fosse serva di un’altra e tale genericità impedisce di rendere credibile la sua storia;

– che in udienza il ricorrente non ha neppure spontaneamente, ma solo su sollecitazione del giudice, riferito l’episodio avvenuto con M.M., la cui figlia si sarebbe invaghita di lui, non descrivendo i tratti salienti di questa vicenda, ma limitandosi a dire di avere ricevuto l’avvertimento di desistere da ogni contatto con la ragazza, perchè altrimenti lo avrebbero ucciso, senza peraltro spiegare chi avesse fatto una simile minaccia e per quali specifiche ragioni egli se ne era sentito intimorito;

– che, sebbene il fenomeno della schiavitù sia tuttora esistente in Mali, il ricorrente, tuttavia, non ha saputo fornire indicazioni adeguate circa la propria condizione personale, tali da fare ritenere che lui stesso si trovi in una simile condizione di asservimento.

Ora, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340).

La statuizione del Tribunale circa la non attendibilità del racconto del dichiarante non risulta censurata in conformità con i suindicati principi.

Il ricorrente, al di là della formale intestazione della censura, finisce con il sollecitare una diversa lettura della narrazione del richiedente ad opera della Corte di cassazione. Ciò emerge chiaramente da uno dei passaggi conclusivi della illustrazione del motivo, dove (a pagina 16 del ricorso) si sostiene che se il giudice del merito “avesse effettivamente deciso all’evidenza dei fatti, delle emergenze probatorie di primo grado, delle dichiarazioni rese dal ricorrente e della medesima istruttoria condotta, senza approcciare la questione con la tipica mentalità occidentale che rifugge, anche, solo l’ipotesi che un soggetto possa essere costretto alla schiavitù, avrebbe dovuto riconoscere come vere ed attendibili le dichiarazioni del ricorrente riconoscendogli lo status di rifugiato”.

Va pertanto ribadito che la valutazione di credibilità dell’istante per la protezione internazionale costituisce un giudizio demandato al giudice del merito, non censurabile sollecitando una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

1.3. – A ciò aggiungasi che la statuizione di rigetto dello status di rifugiato è affidata, nel decreto impugnato, ad una seconda ratio decidendi, ossia al rilievo che, anche a ritenere credibile il racconto, non potrebbero configurarsi nel caso di specie gli atti di persecuzione ed i motivi di persecuzione delineati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, essendosi il ricorrente doluto di una condizione di assoggettamento alla famiglia nobile, ma non certo di essere vittima di una vera e propria persecuzione.

A tale conclusione il Tribunale è pervenuto dopo avere sottolineato, in punto di diritto, che la qualifica di rifugiato politico si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza ad un’etnia, ad una associazione, ad un credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita.

Orbene, la censura articolata dal ricorrente (a pagina 17 del ricorso) contro questa seconda ratio decidendi è, a sua volta, inammissibile.

Poichè, infatti, la doglianza sollevata contro la prima ratio decidendi (la ritenuta non credibilità della narrazione del richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato) è inammissibile, trova applicazione il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11493), secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

2. – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, artt. 3,14 e 17) ci si duole che non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il Tribunale avrebbe omesso di esercitare i previsti poteri officiosi e disatteso le emergenze probatorie agli atti del giudizio. Il Tribunale non avrebbe potuto negare la protezione sussidiaria ritenendo sicura la zona di provenienza del D., atteso che a tale conclusione il primo giudice sarebbe giunto citando fonti risalenti nel tempo, così disattendendo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione. Sostiene il ricorrente che ove avesse valutato la situazione effettiva del Paese di origine del richiedente, aggiornata al momento della decisione, sicuramente il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il diritto del richiedente alla protezione sussidiaria, giacchè la situazione generale del Mali è fortemente instabile e violenta anche nella regione di Kayes.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Bologna ha affermato che dalla consultazione delle COI più aggiornate (è citata una fonte del 5 settembre 2018 ed altra del 30 agosto 2018: v. la settima pagina del decreto) nella zona di provenienza del ricorrente non si riscontra una situazione riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vale a dire una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi. Ha osservato il primo giudice che mentre le regioni centro-settentrionali del Mali sono in balia degli attacchi terroristici degli estremisti islamici, discorso diverso va invece fatto per le altre regioni del sud del Paese (in cui è compresa la regione di Kayes, dalla quale proviene il ricorrente), dove non si riscontra una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata.

In relazione alla censura di mancata valutazione della situazione effettiva del Paese di provenienza, deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente esaminato la situazione del Mali, regione di Kayes, zona di provenienza del richiedente, come evincibile da report ufficiali aggiornati, puntualmente citati in motivazione, ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che nella zona di provenienza del ricorrente non si riscontrano situazioni di conflitto armato interno e internazionale.

Da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata compiuta e la sottostante valutazione attiene al merito.

La censura articolata dal ricorrente attiene dunque al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, com’è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 32665).

3. – Il terzo motivo (omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – dell’art. 111Cost., comma 6, art. 132c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2 e 10 Cost.) lamenta che non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. La difesa del D. sostiene: (a) che in caso di rientro in Mali il ricorrente correrebbe il rischio di essere ucciso o di essere perennemente sottoposto alla deprivazione dei diritti umani fondamentali, sicchè il sacrificio che gli si imporrebbe in caso di rientro forzato sarebbe eccessivo e sproporzionato; (b) che, relativamente alla integrazione sociale avviata dal ricorrente in Italia, sarebbe irrilevante che il contratto di lavoro prodotto avesse avuto inizio solo dal mese di marzo 2019, atteso che sul punto il ricorrente aveva precisato al Tribunale di aver sempre lavorato, sia pure in nero, giacchè, in difetto di un permesso di soggiorno, non poteva accedere a regolari forme di assunzione; (c) che, relativamente alla fluidità o meno con la quale il ricorrente parla e comprende la lingua italiana, il Tribunale non avrebbe in alcun modo considerato lo sforzo manifestato dal richiedente protezione per apprendere tale lingua, tanto più che questi ha dichiarato di non aver mai frequentato un percorso di scolarizzazione nel proprio Paese; (d) che le condizioni di insicurezza generale, di privazione dei diritti umani fondamentali in cui verte il Mali, aggravate anche dalla situazione di estrema povertà, sarebbero state circostanze idonee per ottenere la protezione umanitaria.

3.1. – Il motivo è privo di fondamento.

Il Tribunale ha escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi del diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente, e avendo apprezzato come non ancora pieno il grado di integrazione in Italia del D., tenuto conto che il contratto di lavoro prodotto è molto recente (risale al marzo del 2019) e che il ricorrente parla a fatica la lingua italiana.

A tale esito decisorio il giudice del merito è pervenuto sia sulla base di una ponderata valutazione di inattendibilità, in generale e nel complesso, delle dichiarazioni del ricorrente, sia tenendo conto delle informazioni più aggiornate relative alla regione di Kayes, che si trova in una condizione di stabilità.

Il decreto del Tribunale di Bologna si appalesa esente dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente.

E’ evidente, infatti, che l’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolgono un ruolo importante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel Paese di origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5191).

Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi, di per sè, al percorso di integrazione intrapreso dal D. in Italia. Questa Corte ha infatti chiarito (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo inelimì-nabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non può dunque essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., Sez. VI-1, 28 giugno 2018, n. 17072).

4. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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