Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25957 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23295-2015 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO MAES 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FABRIZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO NASO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 672/42/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 28/01/2015 e depositata il

26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Antonio Fabrizi (delega Avvocato Massimiliano Naso),

per la ricorrente, che chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., esaminata la memoria di parte ricorrente ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef-Irap-Iva 2004, la contribuente chiede a questa Corte di pronunziarsi “sulla errata motivazione della sentenza di secondo grado in punto di difetto di procura”, che ha portato alla declaratoria di inammissibilità osservando che in primo grado la parte aveva rilasciato procura “per presente procedimento ed ogni fase successiva”, da intendersi però come “gradi successivi del giudizio “, a nulla rilevando l’erronea dicitura contenuta nel ricorso in appello “giusta procura in calce alla presente istanza” – piuttosto che “in calce al ricorso principale” – “nonostante l’assenza della stessa”, trattandosi di mero errore di stampa.

2. La censura – apparentemente prospettata come questione motivazionale, ma sostanzialmente afferente una questione di diritto merita accoglimento.

3. La C.T.R. muove dal presupposto della materiale inesistenza di qualsivoglia procura nell’atto di appello e dalla impossibilità di “riconnettere sopravvenienza” al mandato di prime cure – in quanto riferito solo “al presente procedimento e ad ogni fase (e non grado) successiva” – precisando che esso non risultava “in alcun modo richiamato nell’atto di gravame, sì da attestare la volontà della parte di continuare ad avvalersene”, con conseguente sua “implicita – ma sostanziale – revoca”, in forza della successiva e diversa (seppure incompleta) manifestazione di volontà resa nell’atto di appello (ove la contribuente aveva preliminarmente instato per la sospensione della procedura di riscossione).

4. Al contrario il Collegio ritiene che il mandato conferito in primo grado con la formula “per il presente procedimento ed ogni fase successiva” integri una manifestazione di quella “diversa volontà” idonea a superare la presunzione per cui “la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo” (appunto “quando nell’atto non è espressa una volontà diversa”), ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 3, applicabile anche al processo tributario, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (ex multis, Cass. un. 3537/02, 20520/06, 16718/07). Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la procura ad litem può riguardare anche la legittimazione ad appellare a fronte di espressioni – come “per il presente giudizio” o “per la presente controversia” o “per questa lite” o “per la presente procedura” – che non abbiano alcuna limitazione e consentano quindi l’estensione della procura speciale a gradi processuali ulteriori (ex Cass. S.U. n. 13666/02; Cass. nn. 8806/00, 40/03, 12570/05, 24092/09, 21436/09, 12714/11, 7117/15, 7212/16).

5. D’altro canto, anche a voler diversamente opinare, il giudice avrebbe dovuto verificare anche d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti, invitandole a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti ritenuti difettosi, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 1, anche nel testo anteriore alla L. 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. nn. 11359/14, 19169/14 e 7212/16, proprio con riguardo ad ipotesi di omesso deposito della procura speciale alle liti di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, “enunciata ma non rinvenuta negli atti della parte”), concedendo all’uopo apposito termine per la sanatoria del rilevato difetto di rappresentanza o di ius postulandi (Cass. nn. 17042/14, 24068/13).

6. Segue la cassazione con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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