Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25957 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17132-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AURELIO SAFFI 95, presso lo

studio dell’Avvocato NICOLA TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia n. 102/2014, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società E-Distribuzione S.p.A. avverso avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento e la rendita catastale dei beni siti nel Comune di (OMISSIS);

la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando “violazione e falsa applicazione del D.M. n. 701 DEL 1994, art. 1 comma 3”, lamentando che la CTR abbia annullato l’atto impugnato sul presupposto che il termine previsto per l’esercizio del potere dell’Ufficio di rettificare il classamento proposto dal proprietario dell’immobile fosse perentorio e non fosse stato osservato dall’Ufficio;

1.2. il Collegio osserva che in tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all’Ufficio dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, per la “determinazione della rendita catastale definitiva” a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell’incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva (cfr. Cass. nn. 11844/2017, 6411/2014);

1.3. ne consegue che la CTR, laddove ha affermato la decadenza dell’Ufficio per determinare la rendita catastale definitiva per non aver provveduto entro il termine di “mesi 12 dalla data di presentazione delle denunce di variazione”, non si è uniformata al principio di diritto dianzi illustrato, con conseguente fondatezza delle censure della ricorrente;

2. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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