Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25956 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25956

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19126-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA BORDONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CRM S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

CRM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo

studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO GHIBELLINI, LAURA BORDONARO,

ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA BORDONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 131/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/01/2015 R.G.N. 711/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine accoglimento del ricorso principale, inammissibilità o

rigetto ricorso incidentale;

udito l’Avvocato VACCARELLA ROMANO;

udito l’Avvocato PARPAGLIONI MARA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Busto Arsizio, accogliendo il ricorso proposto da S.L. nei confronti di C.R.M. Spa Marine Diesel Engines, condannò la società al pagamento di Euro 186.698,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di Euro 32.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, in relazione all’omesso versamento di contributi relativi al periodo 13 settembre 1979 – 4 dicembre 1998 andati poi prescritti.

Interposto gravame dalla società, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21 gennaio 2015, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha ridotto il risarcimento del danno patrimoniale ad Euro 72.446,42 ed il risarcimento del danno non patrimoniale ad Euro 24.000,00.

Quanto al “danno per differenze di pensioni”, la Corte territoriale, preso atto che il S. era rimasto occupato sino all’agosto 2006, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che esso “risulta dal seguente calcolo: Euro 75.185,52 (pensione teorica totalmente cumulabile con i redditi di lavoro dipendente per il periodo 2001 – 2006….) cui va aggiunta la somma di Euro 18.136,90, quale differenza di pensione non percepita dal 2006 al 2009…; dal totale pari ad Euro 93.322,42 vanno detratti i contributi che sarebbero stati a carico del lavoratore nel periodo in esame, pari ad Euro 20.876,00”.

Circa il danno non patrimoniale la Corte, pur non dubitando dell’esistenza di esso “consistente in quella somma di ripercussioni conseguenti alla condotta del datore di lavoro che aveva comportato l’impossibilità di godere del trattamento pensionistico anticipatamente rispetto all’effettivo conseguimento del trattamento medesimo, fra cui quello di operare autonomamente le proprie opzioni di vita, in campo lavorativo, familiare e sociale” – lo ha equitativamente ridotto di un quarto rispetto a quello determinato in prime cure.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.L. con tre motivi. Ha resistito la CRM srl con controricorso, contenente impugnazione incidentale affidata a tre motivi. Ad essi ha replicato il S. con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2143 del 1952, artt. 19 e 23 e dell’art. 2116 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente detratto dall’importo accertato quale differenza tra il trattamento pensionistico che avrebbe percepito il lavoratore se la società avesse versato i contributi dovuti e quanto effettivamente percepito la somma di Euro 20.876,00, pari all’ammontare dei contributi che sarebbero stati a carico del lavoratore nel periodo 13.9.79 – 4.12.1998.

Si deduce che, in base alla regola per la quale il datore di lavoro che non abbia versato i contributi nei termine di legge resta obbligato – ai sensi delle disposizioni della legge citata – in via esclusiva per l’adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, era esclusa sia la debenza di tali contributi a carico del S., sia il diritto di rivalsa in capo a CRM Srl, per cui dette somme non andavano detratte dall’ammontare del danno patito ex art. 2116 c.c..

Il motivo, con cui – contrariamente a quanto eccepito dalla società – si denuncia con modalità ammissibili ed adeguate l’errata applicazione delle richiamate norme di diritto, è fondato.

Stabilisce la L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19: “1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo. 2. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.

Tale disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. n. 18044 del 2015; Cass. n. 19790 del 2011, e molte altre precedenti del medesimo tenore).

Altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo art. 23 stessa legge secondo il quale: datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori”, oltre alle sanzioni ivi previste.

Dunque se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all’ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva essa rimane definitivamente a suo carico, sicchè, in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dagli artt. 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall’obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l’ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione a lui spettante (in termini: Cass. n. 23426 del 2016).

Ulteriormente ne consegue che, se in caso di tardivo adempimento nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro la quota originariamente a carico del lavoratore diventa retribuzione dovuta al medesimo ed il debito nei confronti dell’ente previdenziale si trasferisce al datore di lavoro anche per detta quota, ha errato la Corte territoriale a detrarre dall’ammontare del danno liquidato in favore del S. somme di cui questi non poteva essere più debitore a causa dell’inadempimento datoriale.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione principale il S. denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e conseguente violazione dell’art. 2909 c.c..

Si deduce che la sentenza di primo grado aveva condannato la CRM Spa a corrispondere al S.: a) Euro 67.490,00 quale somma necessaria al medesimo per costituire una rendita vitalizia per ristorare la mancata percezione di una pensione che tenesse conto dei contributi non versati; b) Euro 119.234,00 quale somma che avrebbe percepito il S. a titolo di trattamento pensionistico dal mese di aprile dell’anno 1998 al mese di luglio dell’anno 2009 se la datrice di lavoro avesse versato in suo favore i contributi dovuti; c) Euro 32.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Si eccepisce che, con l’atto di appello, la CRM Spa avrebbe impugnato solo le parti della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la condanna dell’azienda al pagamento dell’importo di Euro 119.234,00 e dell’importo di Euro 32.000,00, non sottoponendo a gravame il capo avente ad oggetto la condanna al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 67.490,00. Si sostiene pertanto che, stante l’acquiescenza dovuta all’impugnazione parziale, la Corte milanese avrebbe erroneamente rideterminato l’intero danno patrimoniale riconosciuto dalla sentenza di primo grado, benchè il capo relativo al riconoscimento della somma di Euro 67.490,00, quale importo necessario per costituire la rendita vitalizia in favore del Signor S., fosse coperto dal giudicato ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2.

Il Collegio giudica il motivo non meritevole di accoglimento.

Esso non riporta in modo compiuto e specifico il contenuto degli atti processuali dai quali ricavare che la domanda di condanna al pagamento di una somma necessaria al fine di costituire una rendita vitalizia era stata ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado, che tale domanda era stata corrispondentemente accolta dalla sentenza di primo grado e che l’appello della società aveva inequivocamente espresso una volontà di impugnare solo parzialmente la prima pronuncia, facendo acquiescenza alla condanna relativa a tale domanda. Ci si limita invece, in violazione del principio di autosufficienza ritenuto operante da questa Corte anche per gli errores in procedendo (tra molte: Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 11738 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 15367 del 2014) e pure in caso di giudicato (Cass. n. 2617 del 2015; Cass. n. 26627 del 2006; Cass. SS.UU: n. 1416 del 2004), a riportare solo a stralcio taluni contenuti degli atti su cui il motivo si fonda; tanto rende impossibile verificare la preclusione derivante dall’eccepita acquiescenza parziale e dal dedotto giudicato sulla scorta della sola lettura del ricorso per cassazione che non riporta esaurientemente i contenuti degli atti del processo, i quali invece dovrebbero essere valutati nel loro complesso al fine di controllare cosa fosse stato domandato al giudice di primo grado, cosa questi avesse deciso e cosa il soccombente avesse impugnato, in modo da stabilire, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, se vi fosse in modo inequivoco la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione all’appello (elemento soggettivo) e se le diverse parti della sentenza impugnata fossero o meno del tutto autonome l’una dall’altra (elemento oggettivo) e non piuttosto in nesso consequenziale o presupposto (cfr. Cass. n. 33 del 2008; Cass. n. 19346 del 2004; Cass. n. 11790 del 2002).

Inoltre va rilevato che il lavoratore, a fronte della prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro che abbia così determinato il cd. “danno pensionistico”, ha la facoltà, al momento del prodursi dell’evento dannoso, di esperire l’azione risarcitoria per equivalente ex art. 2116 c.c., comma 2, oppure quella diversa, in forma specifica, di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13 (cfr. Cass. n. 2630 del 2014; Cass. n. 13997 del 2007; Cass. n. 22751 del 2004; Cass. n. 11872 del 2002), peraltro quest’ultima proponibile dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, a mente del comma 5, affinchè questi versi all’Istituto la riserva matematica per la costituzione della rendita, ovvero, in caso di inadempimento del datore, per ottenere la restituzione di quanto versato all’Istituto in esecuzione del comma 5 ora citato (v. Cass. n. 20827 2013; Cass. n. 14680 del 1999).

Si tratta di azioni distinte che tuttavia mirano a risarcire, sebbene in forme diverse (una per equivalente e l’altra in forma specifica), il medesimo danno causato dall’omissione contributiva, sicchè dalla mera lettura del motivo di ricorso in esame non è dato capire quali diverse poste andassero a risarcire le condanne cumulative per entrambi i titoli, fino al punto da impedire la rivalutazione del danno patrimoniale complessivo devoluta alla Corte di Appello e non essendo evidentemente ammissibile una duplicazione del ristoro per il medesimo danno.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia nullità della sentenza “per omessa (e/o) apparente motivazione”, lamentando che nella sentenza impugnata “neanche una parola viene spesa… per spiegare le ragioni per le quali alla Corte è parsa eccessiva la quantificazione” del danno non patrimoniale operata dal primo giudice.

Per connessione può essere esaminato congiuntamente il terzo motivo del ricorso incidentale della CRM Srl che attinge il medesimo capo della sentenza di appello riguardante il risarcimento del danno non patrimoniale; si denuncia falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il danno lamentato in via presuntiva.

Entrambe le censure vanno disattese.

La non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008).

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006).

La liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa “darsi una giustificazione razionale a posteriori” (ancora Cass. n. 12408/2011 cit.). Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito possa di per sè essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 18778 del 2014; Cass. n. 12918 del 2010; Cass. n. 1529 del 2010).

Ciò posto, da sponde opposte le parti nella specie, nonostante formalmente denuncino la nullità della sentenza ovvero la falsa applicazione di legge, nella sostanza contestano l’esercizio del potere di liquidazione equitativo da parte del giudice di merito cui esso è riservato, invocando un sindacato di questa Corte sull’accertamento dell’esistenza del danno non patrimoniale e sulla sua liquidazione che è tipicamente una quaestio facti, rispetto alla quale è preclusa l’indagine di legittimità, tanto più nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avuto riguardo ad una pronuncia che plausibilmente – seppur sinteticamente – arguisce l’esistenza di detto danno da quella -somma di ripercussioni conseguenti alla condotta del datore di lavoro che aveva comportato l’impossibilità di godere del trattamento pensionistico anticipatamente rispetto all’effettivo conseguimento del trattamento medesimo, fra cui quello di operare autonomamente le proprie opzioni di vita, in campo lavorativo, familiare e sociale”.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia “omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, consistenti (1) nel mancato rilievo della volontà del Signor S. di non chiedere il pensionamento; (2) nel mancato rilievo che il Signor S., al momento delle finestre utili per la richiesta di pensionamento era in forza presso altra società; (3) nel mancato rilievo che il Signor S. non ha subito alcun danno contributivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, avendo la Corte territoriale disatteso le risultanze della CTU espletata nel secondo grado di giudizio. I motivi possono essere scrutinati congiuntamente perchè riguardano il risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto dai giudici del merito e sono entrambi inammissibili.

Il primo perchè denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ben oltre i limiti consentiti dalla sua formulazione novellata così come rigorosamente interpretata da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, per di più individuando una serie di fatti di cui lamenta l’omesso esame i quali non hanno alcun carattere di effettiva decisività.

Il secondo perchè erroneamente denuncia la violazione “dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, mentre questa Corte insegna (per tutte v. Cass. n. 13960 del 2014) che, poichè l’art. 116 c.p.c. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 26965 del 2007) e poichè la censura è stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge, e non sotto quello del vizio di motivazione, essa deve ritenersi inammissibile (cfr., Cass. SS.UU. n. 21672 del 2013).

5. Conclusivamente il primo motivo di ricorso principale va accolto, respinti gli altri così come il ricorso incidentale; pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte designata in dispositivo che si uniformerà a quanto innanzi statuito in ordine alla non detraibilità dall’ammontare del danno patrimoniale liquidato in prime cure in favore di S.L. delle somme che avrebbero dovuto essere versate per contributi dal lavoratore.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Occorre dare atto della sussistenza per la società ricorrente incidentale dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettando gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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