Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25956 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 24257-2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Rosaria Tassinari;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso gli Uffici di questa domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna n. 3000/2019

del 27 giugno 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 luglio 2020 dal Consigliere Giusti Alberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.A., cittadino pakistano nato a (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione Forlì-Cesena, notificatogli in data 31 agosto 2017, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

2. – Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 27 giugno 2019, ha rigettato il ricorso.

2.1. – Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente in relazione al prestito e all’uccisione del fratello non attendibili in quanto generiche e prive di circostanze di dettaglio.

Secondo il Tribunale di Bologna, la regione di provenienza del ricorrente non rientra neppure tra le zone del Pakistan in cui si riscontra una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre in serio pericolo la vita o l’incolumità fisica della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi.

Il Tribunale felsineo ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per accordare la protezione umanitaria, non essendo ravvisabile una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare.

3. – Per la cassazione del decreto del Tribunale B.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 luglio 2019, sulla base di tre motivi.

L’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dallo stesso D.Lgs., art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e per difetto di motivazione. Sostiene il ricorrente che il racconto da lui reso sarebbe lineare e privo di contraddizioni e rappresenterebbe una realtà dei fatti del tutto verosimile e suppor-tata dalle fonti internazionali di studio sul Pakistan. Il Tribunale avrebbe dovuto compiere ogni sforzo per verificare che il racconto non sia comunque smentito da elementi determinanti di segno contrario. Ad avviso del ricorrente, i dubbi solo ipotetici o anche ragionevoli, e però tali da non inficiare irrimediabilmente l’attendibilità del racconto, non giustificherebbero il rigetto della domanda di protezione, e la mancanza di riscontri non equivarrebbe alla insussistenza dei fatti narrati. In ogni caso al giudice spetta il compito di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere la situazione del Paese di origine.

1.1. – Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.

Il decreto impugnato evidenzia con congrua motivazione le ragioni per le quali le dichiarazioni del ricorrente non risultano nel loro complesso e in generale attendibili. Per un verso, infatti, il Tribunale ha sottolineato che il B. non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, avendo egli reso dichiarazioni generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e dare concretezza ai fatti narrati: ciò sia in relazione al prestito (del quale il ricorrente si è limitato ad indicare l’importo, ma senza fornire alcuna indicazione in relazione alle condizioni del prestito o, ancora, in ordine alle condotte del creditore, successive alla concessione del prestito stesso), sia in relazione alle notizie da lui fornite circa la situazione familiare (tanto più che la documentazione medica prodotta, riferita alle condizioni di salute della madre, non è tale da comprovare la dedotta condizione, trattandosi di documenti, relativi ad analisi, privi di concrete indicazioni e diagnosi). Per l’altro verso, il primo giudice ha osservato che il B. ha reso dichiarazioni non coerenti e in contrasto con la documentazione da lui stesso prodotta sia in merito al prestito che in relazione all’uccisione del fratello: in giudizio egli ha riferito che l’accordo con il trafficante per l’organizzazione del suo viaggio era stato sottoscritto proprio da lui, mentre dal documento prodotto (solo in copia) risulta che l’accordo sarebbe stato in realtà concluso dal padre con il trafficante; dinanzi alla Commissione territoriale il richiedente aveva riferito che l’aggressione in danno del fratello, con la sua uccisione, era avvenuta quando il fratello era in compagnia del padre, mentre in giudizio egli ha dichiarato che il fratello era solo al momento dell’aggressione. Infine, il Tribunale di Bologna ha sottolineato che il ricorrente proprio in merito ai principali eventi narrati (quali la morte del fratello, la situazione economica della famiglia) – non ha prodotto alcun documento specifico, senza peraltro fornire alcuna giustificazione delle ragioni per le quali non sia riuscito a corroborare sul punto la domanda con elementi oggettivi di prova.

Il decreto impugnato sottolinea inoltre che, a prescindere dall’attendibilità delle dichiarazioni, B.A. non ha dedotto circostanze o situazioni tali da fondare un timore di persecuzione o un concreto ed effettivo pericolo di danno grave, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). In particolare, il Tribunale ha sottolineato che anche le vicende riguardanti l’omicidio del fratello, accusato dagli altri negozianti di aver praticato dei prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, con ciò provocando l’ira e la vendetta dei commercianti concorrenti, oltre a collocarsi in epoca successiva alla partenza del ricorrente, risultano estranee rispetto alle sue personali vicende ed alla fuga dal Pakistan, e non evidenziano un rischio di danno grave per il ricorrente. Ha poi osservato che neppure in merito alle pretese di restituzione del denaro da parte del creditore è emerso un concreto rischio di danno grave, essendosi lo stesso ricorrente limitato a riferire delle richieste di restituzione, ma senza riportare episodi di violenza o di aggressione in danno dei familiari (episodi in relazione ai quali egli non avrebbe comunque dimostrato di avere ricercato tutela nel Paese di origine).

Il decreto impugnato reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – sia là dove valuta come non attendibile la versione dei fatti fornita dall’interessato, sia nella parte in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, perchè i fatti specificati, quanto al Paese di origine e alla situazione personale, non configurano un pericolo di persecuzione o di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Nella parte in cui si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale e nella prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rese, il motivo è inammissibile, considerato che il vizio di motivazione non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e che la motivazione posta a base della decisione del giudice del merito non è meramente apparente, ma si fonda su un nucleo argomentativo logico desunto da un vaglio rigoroso delle risultanze di causa.

A fronte dei generici rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., Sez. I, 25 marzo 2020, n. 7508), secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti.

Nè sussiste la dedotta violazione di legge per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere della prova attenuato.

Invero, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio. Il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore. I fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare per il richiedente alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi al di fuori dai presupposti per l’applicazione sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5191).

2. – Con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, così come definita nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 17 febbraio 2009, nel procedimento C-465/07, Meki Elgafaji. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe richiamato fonti non aggiornate in quanto risalenti al 2017, non avendo al riguardo effettuato alcuna approfondita valutazione della situazione del Paese di provenienza. Ai fini della valutazione della concessione della protezione sussidiaria, il Tribunale aveva l’obbligo – si sostiene – di verificare la situazione attuale del Paese di provenienza, e il provvedimento di rigetto non poteva essere motivato sul rilievo che il pericolo proveniva da un agente privato, giacchè, nel caso di specie, le autorità del Paese di provenienza non erano state in grado di fornire protezione. Anche il rapporto di Amnesty International evidenzierebbe le criticità presenti nel territorio pakistano, con gravi problemi di ordine pubblico, forti limitazioni delle libertà fondamentali, violenze perpetrate nei confronti delle persone più deboli ed indifese, scontri tra i sostenitori dei due partiti politici che da decenni si contendono il potere, attacchi terroristici degli estremisti islamici.

2.1. – Il motivo è infondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve avere pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., Sez. VI-1, 2 aprile 2019, n. 9090; Cass., Sez. VI-1, 8 luglio 2019, n. 18306).

Di tale principio ha fatto corretta applicazione il decreto impugnato nell’escludere che la regione di provenienza di B.A. rientri tra le zone del Pakistan in cui si riscontra una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre in serio pericolo la vita o l’incolumità fisica della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi.

A questa conclusione il Tribunale di Bologna è giunto dopo avere esaminato vari recenti rapporti (tra cui quello, del 22 febbraio 2018, di Amnesty International, relativo al periodo 2017/2018) dai quali si evince che nella regione del Pakistan non sussisteva una situazione di violenza generalizzata con pericolo per i civili.

Ne consegue che il motivo tende in sostanza al riesame dei fatti valutati dal Tribunale attraverso una prospettata diversa interpretazione del contenuto delle COI esaminate.

D’altra parte, è bensì esatto il principio, al quale si richiama il ricorrente, secondo cui il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela. Sennonchè, tale deduzione non si correla con la ratio decidendi, ove si consideri che il Tribunale, nell’escludere il rischio concreto di un danno grave alla persona, ha evidenziato che B.A. si è limitato a riferire delle (sia pure continue) richieste di restituzione del denaro da parte del creditore, ma senza riportare episodi di violenza o di aggressione in danno dei familiari, e ha sottolineato, inoltre e conclusivamente, che in relazione a tali episodi egli non avrebbe comunque dimostrato di avere ricercato tutela nel Paese di origine. Sotto quest’ultimo profilo, il ricorrente sostiene che le autorità del Paese di provenienza non sarebbero in grado di fornire protezione, ma non contesta adeguatamente l’affermazione del Tribunale secondo la quale neppure risulta che il ricorrente abbia di fatto richiesto protezione agli organi pubblici e che questa sia stata negata.

3. – Con il terzo motivo (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) il ricorrente si duole che il Tribunale di Bologna non abbia esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale di fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una esistenza senza pericoli per la propria vita ed incolumità. Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto ravvisare in capo ad B.A. una situazione di vulnerabilità personale, tanto più che questi attraverso il suo lavoro di volontariato e l’impegno nello studio della lingua italiana avrebbe intrapreso un percorso concreto di integrazione nel nostro Paese.

3.1. – Il motivo è infondato.

Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nei Paese d’accoglienza. E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che ha ritenuto non credibile la versione fornita dall’interessato e ha anche verificato l’insussistenza di una situazione generalizzata di pericolo nel Paese di origine. Su questa base il Tribunale ha escluso, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la ravvisabilità di una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare, mancando specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo. Il primo giudice ha inoltre osservato come anche la condizione di difficoltà economica nel Paese di origine, oltre ad essere stata prospettata dal richiedente in maniera del tutto generica, non risulta avere mai assunto, secondo la stessa descrizione fornita dal deducente, caratteristiche tali da far ritenere che in caso di rientro in patria egli potrebbe affrontare seri pericoli per la sua stessa sopravvivenza ovvero condizioni di vita inumane o degradanti. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale ha altresì considerato il non particolarmente significativo livello di integrazione raggiunto da B.A. in Italia, atteso che questi attualmente non lavora, pur non risultando avere problemi di salute, e non parla italiano, e ha tenuto conto del fatto che nel Paese di origine si collocano tutti i suol riferimenti affettivi e familiari.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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