Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25955 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25955

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 8218/2015 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

RISORGIMENTO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAPITELLA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA

GIANNICO, FRANCESCA FERRAZZOLI, SEBASTIANO CARUSO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6893/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2014 R.G.N. 4239/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CAPITELLA ANTONIO;

udito l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6883/14, accogliendo in parte l’appello proposto da R.V. nei confronti dell’INPS, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato tempestiva l’impugnazione del licenziamento comunicato con raccomandata 2-13.3.2011 e ammissibile la relativa domanda giudiziale; ha annullato il licenziamento predetto ed ha dichiarato persistito il rapporto di lavoro fino all’estinzione prodotta dall’ulteriore licenziamento comunicato con raccomandata in data 4.4.2011, rigettando ogni altra domanda.

2. La R., dipendente dell’Inps con inquadramento dell’area C, posizione economica C2, aveva subito un primo licenziamento di natura disciplinare (2-13 marzo 2011) per avere aggredito gravemente una collega in data 28 ottobre 2010. In ordine a tale recesso la Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che la ricorrente, affetta da “sindrome bipolare”, che nei momenti di acuzie menomava grandemente la sua capacità di intendere di volere, versasse in tale stato d’incapacità nel periodo del mancato recapito del plico contenente la lettera di licenziamento e che tale condizione costituisse prova atta a superare la presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.) del pervenimento del plico al destinatario. La R. si era trovata quindi nell’incolpevole impossibilità di avere conoscenza dell’atto di cui era stata tentata la consegna fino a scadenza del termine del 13 marzo 2011 per il perfezionamento della compiuta giacenza; di conseguenza, quel licenziamento sarebbe stato idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro soltanto in data 25 ottobre 2011, epoca in cui la R. ne ebbe effettiva conoscenza mediante accesso al fascicolo disciplinare; nelle more però l’effetto estintivo si era verificato in virtù di un secondo licenziamento, avviato con nota del 7 febbraio 2011, comunicata in data 11 febbraio, intimato con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio presso l’agenzia complessa di Pomezia, dove la R. era stata trasferita per incompatibilità ambientale.

3. La Corte di appello ha ritenuto ingiustificato il primo licenziamento, atteso che della perizia in sede penale era emerso che l’aggressione fu commessa in una situazione di totale ed assoluta incapacità di intendere e di volere, con conseguente esclusione dell’imputabilità e quindi della colpevolezza. Ha invece ritenuto legittimo il secondo licenziamento, intimato per assenza ingiustificata, non essendovi alcuna prova circa l’impossibilità di adempiere all’onere di comunicare e poi giustificare l’assenza dal lavoro per uno stato di malattia protrattosi per vari giorni (circostanza pacifica), onere che nella specie non era stato in alcun modo adempiuto. Tale prova non era desumibile dai documenti prodotti dall’appellante in primo grado, che dimostravano soltanto episodi isolati di acuzie ed alcune visite psichiatriche, tutti elementi che provavano l’esistenza della patologia, ma non la totale incapacità naturale per l’intero periodo, soprattutto a ridosso delle contestazioni disciplinari.

4. Ha altresì dichiarato inammissibile il motivo con cui la R. si doleva della mancata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 octies, e della ritenuta non necessità della sospensione del procedimento in dipendenza dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Poichè l’appellante non aveva censurato l’altra affermazione del Tribunale, costituente autonoma ratio decidendi, secondo cui era emerso che la ricorrente non si presentò alla visita medica disposta per il predetto accertamento, sul punto si era formato il giudicato interno, rendendo ultroneo l’esame della questione di diritto.

5. Per la cassazione di tale sentenza la R. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,artt. 428 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza per avere posto a carico della lavoratrice l’onere di provare la sussistenza di uno stato di incapacità assoluta nel periodo interessato dall’assenza ingiustificata. A fronte della malattia bipolare, sicuramente presente nel periodo corrente tra settembre del 2010 e giugno 2011 alla stregua della documentazione versata in atti, spettava all’INPS dimostrare la remissione della patologia nel momento della commissione dei fatti posti a base del secondo licenziamento. In ogni caso, poi, dalla documentazione medica la Corte avrebbe dovuto e potuto evincere la permanenza dello stato acuto della patologia rilevata e diagnosticata.

2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini della persistenza della patologia psichiatrica nei vari momenti antecedenti e prossimi alle contestazioni disciplinari. Segnatamente, si rileva la prossimità temporale del conclamato stato di acuzie della sindrome bipolare al periodo fissato per le difese scritte e la presentazione personale della R., dall’11 febbraio 2011 al 4 marzo 2011.

3. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.

3.1. In via generale, va osservato che non è la malattia in sè a determinare lo stato d’incapacità di intendere e di volere, ma lo stato di acuzie, come ritenuto la Corte di appello alla stregua delle risultanze documentali e processuali relative alla sindrome bipolare, caratterizzata da fasi alterne.

3.2. E’ ben vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di talune patologie quali la demenza senile grave e la stessa sindrome bipolare, una volta che sia accertata in giudizio la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza dell’incapacità naturale conseguente ad infermità psichica è presunta iuris tantum anche nel periodo intermedio, sicchè, in concreto, si verifica l’inversione dell’onere della prova, nel senso che, in siffatte ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo (Cass. n. 4316 del 2016, n. 17130 del 2011), ma è altresì vero che, secondo la stessa giurisprudenza, la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

3.3. Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata:

– che era documentato uno stato di acuzie all’epoca del primo episodio di rilievo disciplinare, risalente all’ottobre 2010;

– che un altro momento di acuzie si era manifestato all’epoca del procedimento notificatorio relativo al primo licenziamento, poichè da certificazione medica risalente al 22.2.2011 era da ritenere “ragionevolmente raggiunta la prova dell’incolpevole impossibilità della R. di avere conoscenza dell’atto” di cui era stata tentata la consegna del plico raccomandato “fino alla scadenza del 13.3.2011” per il perfezionamento della compiuta giacenza;

– che il secondo addebito disciplinare, per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, era stato contestato con lettera del 7 febbraio, notificata l’11 febbraio.

3.4. Dal tenore della contestazione (pag. 20 ric.), si evince che la stessa era stata mossa per non avere la ricorrente preso possesso dell’ufficio al quale era stata trasferita e per non avere mai comunicato i motivi dell’assenza, per cui “a far data dal 10 gennaio 2011” e fino alla data della contestazione, la stessa era da ritenere ingiustificatamente assente dal servizio.

3.5. Orbene, per potere ritenere derogata la regola generale del riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., occorre l’allegazione di determinati presupposti fattuali, quali il carattere ravvicinato degli episodi di acuzie in ragione del particolare andamento della patologia psichiatrica. Nel caso in esame, non risulta che le allegazioni di fatto della ricorrente includessero elementi utili a tal fine; nessun elemento è addotto in ricorso teso a prospettare l’introduzione in giudizio di tale questione di fatto, il cui positivo accertamento precede l’applicazione della regola di giudizio anzidetta. Difatti, in presenza di un primo episodio di acuzie risalente all’ottobre 2010, la Corte territoriale ha dato atto di un secondo che si colloca tra la metà di febbraio e il mese di marzo 2011 (come riportato a pag. 2 della sentenza impugnata e a pag. 3 del ricorso per cassazione). Rispetto al lasso temporale intermedio, in cui si colloca l’inadempimento (non istantaneo o momentaneo, ma protrattosi per diversi giorni, dal 10 gennaio al 7 febbraio 2011), non risulta che fossero stati addotti elementi, anche di ordine medico-legale, atti ad avvalorare l’ipotesi che esso integrasse i presupposti richiesti ai fini dell’operatività dell’inversione dell’onere probatorio, in ragione del particolare andamento della malattia. Invero, anche nella presente sede parte ricorrente si è limitata a ribadire che la sindrome bipolare era certificata come effettivamente sussistente dall’ottobre 2010 in poi senza altro aggiungere.

3.6. Del pari resta priva di supporto probatorio, per gli stessi motivi, la circostanza – dedotta a sostegno del secondo motivo di ricorso – secondo cui nel periodo corrente tra il 7 febbraio (data della contestazione disciplinare) e il 4 marzo 2011 (data fissata per l’audizione personale) la R. potesse essere in condizioni di incapacità e quindi non in condizioni di potersi difendere. La prossimità all’episodio di acuzie riscontrato a partire dalla metà del mese di febbraio di per sè, in difetto di altri elementi, non poteva giustificare l’operatività della presunzione iuris tantum di cui si è detto in precedenza.

3.7. Quanto ai documenti medici richiamati nel motivo di ricorso (pagg. 16 e 17), peraltro già esaminati dalla Corte territoriale, il motivo è inammissibile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il presunto mancato o insufficiente esame di certificazioni che descrivono l’esistenza del disturbo bipolare (circostanza incontroversa) non valgono ad integrare il denunciato error in iudicando, in quanto sollecitano un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede (cfr. S.U. n. 8053 del 2014), teso a conferire al contenuto degli stessi un significato probatorio (dimostrazione del protrarsi ininterrotto dello stato di acuzie) diverso da quello ritenuto dalla Corte di merito.

4. Il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto inammissibile la censura di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, e art. 55 octies, deduce che la ratio consistente nella mancata presentazione alla visita medica disposta per l’accertamento della idoneità fisica non escludeva il persistere dell’interesse della parte a vedere dichiarata illegittima la mancata sospensione del relativo procedimento. La sospensione cautelare era l’unico mezzo idoneo ad impedire l’instaurazione di procedimenti disciplinari caratterizzati da un contradditorio viziato dalla condizione patologica della dipendente. Del pari vi era l’interesse a vedere accertata in giudizio la violazione della regola procedimentale, poichè in fase di sospensione ella non avrebbe potuto essere destinataria di provvedimenti espulsivi. Come chiarito anche dalla Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 14/2010 la disciplina legale prevale sulla disciplina sostanziale contenuta nei contratti collettivi, compresi quelli stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma (15 novembre 2009), e, in presenza di clausole contrattuali difformi, si verifica la sostituzione della clausola nulla con integrazione del suo contenuto ad opera della fonte di legge, mediante automatica eterointegrazione contrattuale; dunque, la disciplina introdotta dall’art. 55 octies, imponeva, ancorchè in mancanza del regolamento attuativo, la sospensione del procedimento disciplinare per l’accertamento dell’inidoneità psico-fisica permanente al servizio.

4.1. Il motivo è infondato. Giova premettere che alla presente fattispecie è estranea la problematica dell’accertamento della idoneità psico-fisica, in quanto quello di cui si tratta costituisce un autonomo caso di licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata e non per mancata presentazione della dipendente a visita medica diretta ad accertare l’idoneità fisica.

4.2. Circa il presunto obbligo della P.A. di sospendere il rapporto in pendenza dell’accertamento, parte ricorrente invoca l’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 octies, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69, che demanda ad un regolamento, da emanarsi ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b): “a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione; b) la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, nonchè per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonchè nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;…”.

4.3. Innanzitutto, le circolari ministeriali non sono fonte del diritto ma semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dall’Amministrazione su un dato oggetto, la cui inosservanza può dare luogo al vizio di eccesso di potere dell’atto amministrativo quando ciò avvenga senza adeguata motivazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889). Nella specie, peraltro, la Circolare del MIUR richiamata è stata emanata prima del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, recante il “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 octies”, come tale avente rango superiore. Non vi sono dubbi circa il carattere attuativo dell’art. 55 octies cit., del suindicato regolamento – specificato anche nel titolo (in tal senso, Cass. n. 22550 del 2016).

5. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

5.1. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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