Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25955 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 15/10/2019), n.25955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21391-2018 proposto da:

NUOVI SISTEMI EDILI SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LIBORIO PAGLINO;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO CARLUZZO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 177/2018

del TRIBUNALE di GELA emessa il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO che chiede, in

accoglimento del proposto ricorso, dichiarare che il Giudice

preventivamente adito ex art. 39 c.p.c. è il Tribunale di Trapani,

con le consequenziali statuizioni.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

esaminati:

– il ricorso per regolamento di competenza proposto da Nuovi Sistemi Edili s.r.l. nei confronti di B.R., avverso l’ordinanza in data 20 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Gela, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le parti, ha dichiarato la propria competenza, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 3, ed autorizzato la provvisoria esecutorietà del decreto, rigettando l’eccezione di litispendenza sollevata dalla società opponente e odierna ricorrente;

– il controricorso del B.;

rilevato:

che questa è la cronologia degli accadimenti, per quanto rileva in questa sede:

– con un primo atto di citazione tra le parti davanti al Tribunale di Trapani, la società Nuovi Sistemi Edili s.r.l. propose una domanda di accertamento negativo di un credito del B., con atto notificato dalla società al B. il 17.10.2017, al quale non fece seguito la costituzione dei nessuna delle due parti;

– quindi, il B. depositò un ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Gela, nei confronti della società, relativo allo stesso credito di cui all’azione di accertamento negativo, rispetto al quale la società propose tempestiva opposizione eccependo in primo luogo la litispendenza;

– quindi intervenne la notifica della comparsa in riassunzione, in data 22.1.2018, davanti al Tribunale di Trapani, del primo atto di citazione;

– a fronte di ciò, il Tribunale di Gela, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato la propria competenza, ritenendo che solo con la comparsa in riassunzione, ovvero solo nel gennaio 2018 la società instaurava il rapporto processuale davanti al Tribunale di Trapani, e quindi in data successiva al deposito del decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Gela, che radicava la competenza territoriale di quest’ultimo tribunale; ritenutosi competente, il Tribunale di Gela ha provveduto sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, ovvero ha adottato i provvedimenti necessari per procedere ad istruire la causa dinanzi a sè;

– avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Nuova Sistemi Edili s.r.l., ricorso cui resiste il B..

Vista:

– la relazione del Procuratore Generale che, ritenuta l’ammissibilità del ricorso, ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza, con declaratoria della competenza del Tribunale di Trapani.

Questi i passaggi principali delle conclusioni del P.G.:

– Ha ritenuto la proponibilità del regolamento di competenza avverso la pronuncia giudiziale relativa alla litispendenza, richiamando Cass. S.U. n. 17443 del 2014;

ha ritenuto, richiamando Cass. S.U. n. 20449 del 2014, che anche dopo l’innovazione introdotta nel 2009 sulla forma della decisione in materia di competenza, il provvedimento del giudice adito che disattenda l’eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè è insuscettibile di impugnazione con regolamento di competenza se non preceduto dall’invito alla precisazione delle conclusioni anche nel merito e dalla rimessione della causa in decisione, a meno che il giudice non abbia affermato in termini inequivocabili, l’idoneità della propria determinazione a definire definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza, senza necessità a questo scopo di formule sacramentali, lasciando al giudice del regolamento di stabilire, in difetto di rimessione della causa in decisione previa precisazione delle conclusioni, se il giudice a quo avesse effettuato una mera delibazione della questione di competenza, o avesse ritenuto di adottare una decisione definitiva su di essa;

ciò premesso quanto alla ricostruzione del dictum di S.U. n. 20449 del 2014, la Procura generale ha ritenuto che nel caso di specie, si potesse evincere dal tenore della decisione la volontà del Tribunale di Nola (rectius Gela) di decidere definitivamente la questione, interpretazione anche più conforme al principio della ragionevole durata del processo;

così ritenuta l’ammissibilità del proposto regolamento, ha concluso nel senso della competenza del Tribunale di Trapani, adito per primo con la notifica dell’atto di accertamento negativo del credito, affermando che la notificazione della citazione, ancorchè non seguita dalla iscrizione a ruolo da parte di nessuna delle parti, è ugualmente idonea a determinare la litispendenza, perchè la mancata iscrizione non comporta tout court l’estinzione del giudizio, ma lo pone in una fase di quiescenza dal quale può uscire se esso viene riassunto nei termini indicato dall’art. 307 c.p.c..

Ritenuto:

che non può convenirsi con le conclusioni tratte dal Procuratore generale, a partire dalla stessa ricostruzione del significante da attribuire al principio di diritto espresso nella pronuncia a Sezioni unite n. 20449 del 2014.

In realtà, la predetta decisione riafferma la regola della necessità che, per poter proporre regolamento, si abbia una decisione definitiva sulla competenza, che sia stata preceduta necessariamente dall’invito alla precisazione delle conclusioni anche sul merito, e pone come unica eccezione l’ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sè) la declaratoria di competenza benchè non preceduta dall’invito a precisare le conclusioni anche sul merito, in applicazione del principio dell’apparenza: ovvero, poichè in questa ipotesi è l’errata valutazione del giudice sul corretto modo di procedere che pone la parte di fronte ad una qualificazione della decisione in termini di statuizione sulla competenza, la parte stessa è legittimata e al contempo tenuta a ritenerla non più discutibile e revocabile da parte del giudice di merito stesso: in questo solo caso, pertanto, l’ordinanza in cui il giudice statuisce sulla propria competenza, benchè non preceduta dalla precisazione delle conclusioni, può essere impugnata con regolamento di competenza.

Questo il passo motivazionale di rilievo della pronuncia n. 20449 del 2014: “Quanto appena enunciato va, peraltro, necessariamente conciliato con il criterio (cd. “dell’apparenza”), secondo cui l’identificazione del rimedio esperibile contro un provvedimento giudiziario (nella specie: revocabilità o impugnabilità a mezzo regolamento di competenza) deve essere compiuta con riferimento alle qualificazioni (se esistenti) operate dal medesimo giudice che lo ha emesso (cfr. Cass., ss.uu., 10073/11, Cass. ord. 3338/12, 3712/11, 26919/09, 11012/07, 4507/06). Ne consegue, che, come puntualmente rilevato da Cass., ord., 10594/12, il regime di non impugnabilità con regolamento di competenza (e, dunque, di revocabilità) delle ordinanze, con le quali il giudice adito, senza previa remissione della causa in decisione ed invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè dopo aver affermativamente delibato il tema della competenza, incontra unica eccezione nell’ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sè) la declaratoria di competenza. E – per scongiurare tutte le difficoltà relative all’interpretazione della soggettiva volontà del giudice di spogliarsi o non della questione di competenza ed all’individuazione dei correlativi elementi sintomatici (queste sì, di certo negativamente incidenti sulla garanzia della ragionevole durata del processo per le incertezze che sono inevitabilmente destinata ad ingenerare ed i relativi riflessi sullo sviluppo del giudizio) – solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in decisione (potenzialmente) l’intera controversia.”.

I principi affermati da Cass. S.U. n. 20449 del 2014, ai quali si intende dare piena continuità, sono poi stati richiamati, tra le altre, da conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Cass. n. 14223 del 2017). Nel caso di specie, non emerge dagli atti che con l’ordinanza del giugno 2018 il tribunale abbia inteso decidere in via definitiva sulla competenza, segnalandolo alle parti, benchè irritualmente. E’ pacifico che non siano state fatte precisare le conclusioni ed è altresì pacifico che il giudice non abbia trattenuto la causa in decisione sul punto: si è semplicemente riservate di esaminare le questioni fin lì poste dalle parti, ovvero la questione preliminare di competenza e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, con ordinanza adottata a scioglimento della riserva, delibando la prima velocemente come quindi non preclusiva dell’adozione dei provvedimenti anche istruttori, ha deciso sulla esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha prosecuzione dell’istruttoria concedendo alle parti i la definitiva articolazione dei mezzi di prova.

La semplice enunciazione, al primo punto del infondata e successivi provvisoria disposto la termini per dispositivo “dichiara la propria competenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 3” è inidonea a rendere l’ordinanza inequivocabilmente volta a contenere, agli occhi delle parti sulla base del principio della apparenza, una statuizione definitiva sulla competenza, tale da legittimare la proponibilità del regolamento di competenza anche in mancanza della sollecitazione alle parti a precisare le conclusioni sul punto.

Il ricorso proposto deve ritenersi pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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