Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25955 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23865/2009 proposto da:

L.M. (c.f. (OMISSIS)), L.R., LA.

R., l.r., nella qualità di eredi legittimi di

L.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso l’avvocato GARCEA ANNAISA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIAMPA’ Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

17/09/2008; n. 619/06 R.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno, con decreto del 17.9.08, ha parzialmente accolto la domanda di L.C. di riconoscimento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata del giudizio da lei promosso (unitamente a L.F., che aveva poi transatto la lite) dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per ottenere la condanna del Comune di Santa Caterina al risarcimento dei danni subiti per l’illegittima occupazione di un terreno di sua proprietà, acquisito dall’ente convenuto in via di accessione invertita, e che era stato definito in primo grado dopo più di 24 anni dalla data di notifica della citazione.

La forte territoriale, ritenuto che il processo avrebbe dovuto concludersi in circa quattro anni ed otto mesi, attesa la necessità di svolgimento di una discreta attività istruttoria di ordine tecnico, consistita nell’espletamento di tre ctu, e detratti ulteriori 9 anni ed otto mesi di ritardo imputabile ai rinvii richiesti dalle parti, ha determinato in 10 anni la sua durata irragionevole ed ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente la somma di Euro 10.000, oltre agli interessi legali ed alla metà delle spese del procedimento, compensate per l’altra metà. L.M., R., r. e Ro., eredi di L.C., deceduta il (OMISSIS), hanno proposto ricorso per la cassazione del provvedimento.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Gli eredi L.C. denunciano, sotto vari profili, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè vizi di insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione impugnata.

1.1) Con i motivi raggruppati sub A) i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia determinato in quattro anni ed otto mesi il termine di durata ragionevole del processo.

Osservano a riguardo che il giudizio, attesa la contumacia del Comune convenuto e l’assenza di contestazioni circa l’an debeatur, aveva ad oggetto la mera valutazione del terreno illegittimamente appreso dall’ente territoriale ed ha contemplato, quale unica attività istruttoria, lo svolgimento di tre successive consulenze tecniche, delle quali la seconda si è resa necessaria solo perchè le conclusioni della prima, disposta con ordinanza del 4.5.81, non potevano più ritenersi attuali alla data (6.3.91) in cui la causa era stata trattenuta per la prima volta in decisione, e la terza è servita unicamente a ricalcolare il quantum, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, benchè il giudice avesse la possibilità di procedere agli abbattimenti previsti dalla norma sulla base dei dati già acquisiti. Rilevano, ancora, che i giudici hanno assegnato ai CTU termini piuttosto brevi (incidenti per meno di un anno sulla durata complessiva del processo) per il deposito delle rispettive relazioni, sicchè, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire in che cosa era consistita quella particolare complessità tecnica del procedimento che giustificava uno scostamento dallo standard di tre anni fissato dalla CEDU per procedimenti analoghi a quello in esame.

1.2) Con i motivi sub B), lamentano che la Corte d’Appello abbia ritenuto imputabili alle richieste di rinvio avanzate dagli attori ben nove anni ed otto mesi di ritardo. Deducono in proposito che non è consentito al giudice di sottrarre dalla durata irragionevole del procedimento il tempo trascorso fra un’udienza e quella successiva, fissata a seguito di istanza di rinvio delle parti, senza che sia stato rilevato un intento dilatorio o un abuso del diritto di difesa.

Osservano ancora che i rinvii dall’1.3.82 al 16.2.98, ancorchè formalmente domandati dalla L.C., si erano resi necessari per il mancato deposito della prima ctu, e che ogni altra richiesta di rinvio era stata determinata da esigenze difensive.

1.3) Con i motivi sub. C) si dolgono, infine, dell’esiguità dell’indennizzo riconosciuto, che a loro dire sarebbe stato determinato in misura inferiore a quella dovuta in base ai criteri di liquidazione del quantum adottati dalla Corte EDU. 2) Le prime due ragioni di censura sono fondate. 2.1) Nell’accertare la violazione del termine di durata ragionevole del processo il giudice nazionale non è vincolato a criteri rigidi e predeterminati, ma è tenuto a compiere, caso per caso, una valutazione di tutti gli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001 (complessità della fattispecie, comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi). Nel compiere tale valutazione, tuttavia, il giudice può discostarsi dai parametri tendenziali fissati in materia dalla CEDU (che sono di anni tre per il giudizio di primo grado, di anni due per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità) solo in misura ragionevole, e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass., 6039/09).

La particolare complessità del giudizio di primo grado, che giustifica la determinazione della sua ragionevole durata in un periodo superiore ai tre anni, non può dunque essere desunta, così come ritenuto dalla Corte di merito, dal mero fatto che siano state disposte tre successive ctu, ove non si chiarisca che la loro necessità è dipesa da un’oggettiva difficoltà dell’indagine, anzichè dalla lentezza e dalla scarsa professionalità dei tecnici incaricati o da sopravvenuti mutamenti legislativi.

2.2) Non sono, inoltre, detraibili dalla durata irragionevole del processo i rinvii richiesti dalle parti non imputabili ad un intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, o, in generale, all’abuso del diritto di difesa (Cass. n. 11307/10), dovendosi, peraltro, anche in tale ipotesi, valutare se al protrarsi del giudizio oltre il termine ritenuto ragionevole non abbiano concorso anche i tempi lunghi del rinvio fra l’una e l’altra udienza, dovuti a ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giudiziaria (Cass. n. 7550/010).

La Corte di merito si è invece limitata a rilevare che alcune richieste di rinvio erano state motivate dalla pendenza di trattative di bonario componimento, non ha indicato le ragioni che avevano i due attori a chiedere gli ulteriori rinvii, e, non tenendo neppure conto che, quantomeno per uno di essi, le trattative erano effettivamente andate a buon fine, ha ritenuto che tutte le richieste fossero attribuibili ad un intento dilatorio delle parti; ha inoltre, contraddittoriamente, per un verso dato atto che l’autorità procedente non aveva sempre tenuto un comportamento sollecito e non aveva attivato i poteri ufficiosi che le avrebbero consentito di definire più celermente la vertenza, e per l’altro ritenuto recessivo e secondario tale comportamento, in tal modo addebitando interamente alle parti il ritardo derivato dai rinvii.

Ricorrono dunque i denunciati vizi di motivazione.

3) E’ invece infondata la terza ragione di censura.

La Corte di Strasburgo ha fissato un parametro tendenziale di liquidazione oscillante fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per ogni anno di ritardo.

La stessa Corte (in una serie di sentenze rese dalla Grande Camera il 2 9.3.2006 sui ricorsi nn. 64699/01, 64705/01, 64886/01, 64890/01, 64897/01), ha poi riconosciuto che gli importi concessi dal giudice nazionale possono essere inferiori a quelli da essa fissati, purchè non irragionevoli, a condizione che “le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”.

Ciò ha consentito di affermare che qualora, come nel caso di specie, non emergano particolari elementi in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, comporta, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, il riconoscimento, di regola, di una somma non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad Euro 1.000,00 per gli anni successivi (Cass. n. 21840/09).

A tale criterio di liquidazione si è pienamente attenuta la Corte salernitana, che ha quantificato l’ indennizzo in Euro 1.000,00 per ciascun anno del processo presupposto eccedente la ragionevole durata.

In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, e la controversia va rimessa alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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