Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25954 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.31/10/2017),  n. 25954

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9585/2014 proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO

SILVESTRI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emessa il

19/12/2013 R.G.N. 452/2013;

avverso la sentenza n. 389/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 03/05/2012 R.G.N. 1199/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARESCA ARTURO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Enel Produzione s.p.a. (quale incorporante di Enel Green Power s.p.a.) propone ricorso con quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Pisa in funzione di Giudice unico del lavoro n. 389 del 3 maggio 2012, oggetto di gravame nel procedimento recante n.r.g. 452/2013 definito dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., del 19 dicembre 2013 letta in udienza, che ha respinto l’opposizione proposta dalla Società nei confronti dell’Inps relativamente alla cartella di pagamento con la quale era stato richiesto il pagamento di contributi per indennità di maternità, indennità di malattia, cassa integrazione ordinaria e straordinaria e mobilità. Nelle more venivano sgravati spontaneamente dall’Inps gli importi richiesti ad esclusione di quelli relativi alla contribuzione di maternità.

Resiste l’Inps con controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente, dalla lettura in udienza dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (e non dalla comunicazione della medesima).

2. Questa Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25043 del 7 dicembre 2016 ha avuto modo di precisare che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c..

3. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. termine lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma, così vd. Cass. 25115/15, 15235/15, 15239/15 e 10723/14, cui adde S.U. n. 25208/2015).

4. Inoltre, è stato pure rilevato che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. l’ordinanza n. 25119/15).

5. Nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza del 19 dicembre 2013 e depositata lo stesso giorno, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione. Di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 3.4.2014, risulta essere tardivo.

S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso medesimo.

6. Le spese del presente giudizio, vanno compensate posto che solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato il quadro interpretativo relativo alle modalità ed ai termini di impugnativa delle sentenze oggetto delle ordinanze emesse ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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