Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25954 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. II, 16/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 16/11/2020), n.25954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21763 – 2019 R.G. proposto da:

C.Y., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Vasto, al corso Palizzì, n.

37, presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bertoncini che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO – c.f. (OMISSIS) – Commissione Territoriale

per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso il Decreto n. 1715/2019 del Tribunale de L’Aquila;

udita la relazione nella camera di consiglio del 30 giugno 2020 del

consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.Y., cittadino del Gambia, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che, a seguito della morte del padre, era stato affidato ad uno zio, che gli imponeva gravosissime condizioni di lavoro e sistematicamente lo malmenava; che successivamente, contro la sua volontà, lo zio lo aveva destinato ad una scuola coranica; che nondimeno era riuscito a darsi alla fuga, sebbene avesse contratto la scabbia; che aveva dunque lasciato il suo paese e dapprima aveva raggiunto il Mali, poi la Libia, quindi l’Italia.

2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in data 28.12.2017 rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 1715/2019 il Tribunale de L’Aquila respingeva il ricorso con cui C.Y. aveva chiesto – tra l’altro – il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso C.Y.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 36.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che ha lasciato in giovane età il Gambia, ove non ha più legami nè parentali nè lavorativi; che viceversa ha da tempo intrapreso un percorso di piena integrazione anche professionale in Italia, tant’è che parla l’italiano.

Deduce quindi che verserebbe in condizioni di particolare vulnerabilità, qualora rimpatriato, viepiù in considerazione delle condizioni di povertà e di instabilità politica che affliggono il suo paese d’origine.

6. Occorre dar atto previamente che l’esame del fascicolo non dà riscontro, segnatamente alla stregua della nota di iscrizione al ruolo generale, dell’avvenuto deposito di copia autentica del Decreto n. 1715 del 2019 del Tribunale de L’Aquila entro il termine di venti giorni dal di – 2.7.2019 – della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’avvocatura generale dello Stato.

Si delinea perciò la ragione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c..

7. In ogni caso il ricorso è inammissibile.

8. Questa Corte spiega, sì, che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

9. E però non può non darsi atto che le ragioni di censura che il motivo di impugnazione veicola, non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Più esattamente, in ordine all’invocata protezione umanitaria, il tribunale ha puntualizzato che “il richiedente non ha rappresentato situazioni nelle quali egli sia stato vittima di episodi di conculcamento delle libertà individuali e dei diritti fondamentali della persona, semplicemente affermando di essersi allontanato dal paese per cercare lavoro” (così decreto impugnato, pag. 13).

Ebbene tale passaggio motivazionale non è stato puntualmente censurato.

10. Comunque, anche ad ipotizzare che correlazione alla ratio decidendi vi sia, è innegabile che le ragioni di doglianza che il motivo di impugnazione veicola, recano, al più, censura, in maniera decisamente generica, del giudizio “di fatto” cui, in parte qua, il tribunale ha atteso (“d’altro canto, non risulta in atti che il ricorrente abbia avviato in Italia un serio percorso di integrazione, emergendo soltanto che egli ha partecipato a corsi di formazione e a progetti organizzati dal sistema di accoglienza”: così decreto impugnato, pag. 13), giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

11. Orbene, in quest’ottica, nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui in parte qua il tribunale ha ancorato il suo dictum.

Per altro verso, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia l’esame della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Per altro verso ancora, il dictum del tribunale abruzzese è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

12. Negli esposti termini è dunque ben evidente che il tribunale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso quindi è propriamente inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2017, n. 7155, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”).

13. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta, giacchè il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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