Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25954 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 15/10/2019), n.25954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29476-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGEN PAL E CO. SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 4, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTA BALLATORE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA GATTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1861/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione al decreto col quale il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto di pagare alla Agen Pal e co S.r.l., la somma di Euro 116.784,62, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e spese, per l’attività di noleggio di sistemi di intercettazione ambientale, di localizzazione satellitare di auto e monitoraggio video prestata dalla società opposta in favore delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Palermo, Marsala e Termini Imerese. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano, che, con sentenza del 4 maggio 2017, e per quanto d’interesse, ha ritenuto assorbita la questione della conclusione di rapporti di natura contrattuale inter partes, non avendo il Ministero contestato di aver ricevuto le prestazioni, con ciò confermando la validità dei pregressi accordi, formatisi a seguito dello scambio di preventivi contenenti le offerte della società noleggiante, indirizzate alle Procure della Repubblica menzionate, e dell’accettazione dell’Autorità Giudiziaria, a norma del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, che regola i contratti stipulati con la P.A., non applicandosi il D.P.R. n. 15 del 2002, art. 70. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito con controricorso dalla Società dalla Agen Pal. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, denunciando, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione: a) del R.D. n. 2240 del 1923, art. 17, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 34 e segg.; e b) dell’art. 3, comma 1, lett. n), comma 5, lett. i-bis; del D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 71, 168, 170 e 171, il Ministero ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la soggezione del credito azionato alla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia e ritenuto che lo stesso credito traesse origine da un contratto, pure in assenza di un unico atto redatto in forma scritta ad substantiam, come prescritto per i contratti della p.a., e di conseguenza che fossero applicabili alla fattispecie – integrante, secondo la Corte, una transazione commerciale – gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e vanno accolti, sulla scorta delle argomentazioni svolte con la sentenza n. 2074 del 2019, con la quale questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, in materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali – con ciò intendendosi la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento – deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, con la conseguenza che l’azione di pagamento non può essere proposta col ricorso in monitorio.

3. Il suddetto orientamento è stato confermato dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17805 del 2019; n. 17806 del 2019; 21972 del 2019; 21973 del 2019; del 2019 22149; n. 23135 del 2019), con cui è stato evidenziato che la conclusione non muta al lume del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, art. 1, comma 1, che ha inserito nel D.P.R. n. 115 del 2002 l’art. 168-bis, rubricato “Decreto di pagamento delle spese di cui al D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259, art. 96, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime”, secondo cui (comma 1) “la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 96, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione”. E’ stato, infatti, condivisibilmente chiarito che “sebbene dai documenti accompagnatori che hanno scandito l’iter di approvazione della norma si possa evincere il contrario – ovvero che nell’arco di tempo a cui risalgono le prestazioni oggetto dell’iniziativa monitoria in disamina i compensi di noleggio fossero liberamente negoziabili -, l’innovazione legislativa non intende colmare un vuoto normativo, la completezza del sistema potendo invero argomentarsi, come già ricordato dal precedente di questa Corte, dalla riconduzione delle spese de quibus nell’ambito delle spese straordinarie e dal rango di “norma di chiusura” che in questo in passato – l’art. 5, comma 1, rettamente intesa in accordo sistematiche, la norma assolve esplicativa, chiarendo in modo secondario scopo di creare un contesto riveste – e rivestiva D.P.R. n. 115 del 2002; sicchè, con le sue implicazioni una funzione propriamente espresso – anche al non efficace argine al dilagante contenzioso che rischiava di travolgere finanziariamente il funzionamento della giustizia penale – un principio immanente nel sistema, in ragione del quale, come si è specificato, le attività strettamente funzionali ed inerenti al processo penale, e le relative spese, si connotano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione.”

4. La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, per esser stati applicati gli interessi commerciali in assenza di un rapporto contrattuale, che è stata dedotta col terzo motivo, resta assorbita. E ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza citata, il credito della società noleggiatrice, trovando causa in una spesa straordinaria di giustizia e non in una transazione commerciale con la P.A. – cui applicare la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002 – e, quindi, connotandosi per il suo rilievo pubblicistico, doveva ritenersi sottratto alla libera contrattazione.

5. L’impugnata sentenza va conseguentemente cassata senza rinvio in quanto, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ultimo inciso, la causa non poteva essere proposta, essendo la riscossione del credito non già priva di tutela, come afferma la controricorrente in seno alla memoria, ma interamente sottoposta alla procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002.

6. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dal recente consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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