Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25954 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. I, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A. (c.f. (OMISSIS)), che si difende in
proprio quale Avvocato, domiciliato per legge presso la cancelleria
della Corte di cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
AELETTRONICA s.r.l. fallita (c.f. (OMISSIS)), in persona del
curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, Via Azuni n. 9,
presso l’AVV. Paolo De Camelis, rappresentata e difesa dall’Avv.
MASCIONE Roberto come da procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.
886/08 depositata il 4 aprile 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 8 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
udito l’Avv. Paolo De Camelis per delega dell’Avv. Mascione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. F.A. ricorre in proprio avverso la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui, riformando parzialmente la sentenza resa dal Tribunale con la quale era stata rigettata l’opposizione al decreto del giudice delegato di parziale ammissione di un credito per attività professionale, e respingendo in parte la domanda perchè non provata ha ritenuto incompatibile ad assumere la veste di testimone l’Avv. P. in quanto interessato al giudizio.
Il ricorso è affidato a quattro motivi con i quali, in sintesi, si deduce: violazione dell’art. 246 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto incompatibile a testimoniare in un giudizio in cui sia parte un associato ad uno studio professionale un altro associato per tale sola qualità; omessa motivazione in ordine al ritenuto ma contestato conferimento dell’incarico di condifensore all’Avv. P., in realtà solo coadiutore del ricorrente, censura reiterata anche sotto il profilo della violazione di legge; difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale in questione.
Resiste l’intimata curatela con controricorso eccependone la tardività.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Come ha correttamente eccepito la curatela controricorrente il ricorso è tardivo in quanto proposto solo in data 29 dicembre 2008 mediante spedizione per plico postale a fronte della sentenza notificata in data 29 ottobre 2008, essendo per contro giurisprudenza pacifica quella secondo cui “la pronunzia della Corte Costituzionale n. 152 del 1980, che ha dichiarato l’illegittimità della L. Fall., art. 99, comma 5, nella parte in cui fa decorrere il termine per l’impugnazione dal giorno dell’affissione della sentenza, non ha riguardato la prescrizione della riduzione alla metà del termine per il ricorso per Cassazione, il quale è pertanto inammissibile qualora sia proposto oltre trenta giorni dopo la notificazione della sentenza impugnata” (Sez. 1, Sentenza n. 13435 del 12/09/2003). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011