Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25953 del 19/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25953 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 25328-2011 proposto da:
CONCERIA SICE SPA 02423910245 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO
NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGNABOSCO
GIANFRANCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ASSOCOGEN VICENZA SRL
in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato
FIORE GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato
TERRERAN GABRIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/11/2013

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1465/2011 del
TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 15/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Giovanna Fiore (per delega
avv. Gabrio Terreran) che si riporta agli scritti.

SGROI che aderisce alla relazione scritta.

Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la
seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:
Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 15.9.010, ha respinto
l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da Conceria Sice s.r.l. per
ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della Asscogen
s.r.l. del credito chirografario di € 150.000 vantato a titolo risarcitorio,
in dipendenza del dedotto inadempimento della società poi fallita al
contratto di somministrazione di energia calorica stipulato con
l’opponente, con il quale si era impegnata a fornire a quest’ultima
acqua calda da utilizzare per le lavorazioni conciarie.
Il tribunale ha rilevato che il credito era ormai prescritto in quanto,
anche applicando al contratto di somministrazione la disciplina più
favorevole dettata dall’art. 1667 c.c in tema d’appalto, anziché quella
della vendita, l’ultimo inadempimento denunciato risaliva al 25.3.08,
mentre la domanda di insinuazione allo stato passivo era stata
depositata da SICE il 12.5.010.

Ric. 2011 n. 25328 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

Il provvedimento è stato impugnato dalla Conceria Sice con ricorso
per cassazione cui il Fallimento della Asscogen ha resistito con
controricorso.

Il ricorso appare inammissibile, in quanto privo del requisito di cui

attraverso la deduzione di separati motivi, corredati dell’indicazione
degli specifici erro res in indicando che dovrebbero condurre alla
cassazione del provvedimento impugnato, ma si è limitata ad affermare
di presentare il ricorso “per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto, nonché per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio e perché venga riesaminata anche nel merito la controversia”.
A tale premessa corrisponde poi l’esposizione, in un unicum indistinto,
di tutte le doglianze della ricorrente.
Peraltro, anche a voler ritenere ricavabili dall’atto tre specifici motivi,
due dei quali sicuramente riconducibili al vizio di motivazione (in
quanto Sice rimprovera al giudice di non aver tenuto conto della
raccomandata, interruttiva della prescrizione, da essa inviata al curatore
il 25.3.09, e di non aver ammesso la prova testimoniale articolata nella
domanda) e l’altro alla violazione di legge (per aver il tribunale ritenuto
applicabili le norme in materia di denuncia di vizi e difetti, laddove si
verteva in fattispecie riconducibile all’afiud pro alio), dovrebbe
ugualmente giungersi alla statuizione di inammissibilità.
Non risulta, in primo luogo, che Sice abbia espressamente dedotto, in
sede di merito, di aver ricevuto in somministrazione da Asscogen un
bene diverso da quello pattuito: la ricorrente avrebbe pertanto dovuto
indicare le circostanze di fatto e di diritto, specificamente allegate nella
domanda introduttiva, che avrebbero dovuto indurre il giudice del

Ric. 2011 n. 25328 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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all’art. 366 n. 4 c.p.c.: la ricorrente, infatti, non lo ha articolato

merito a ritenere che la pretesa risarcitoria azionata si fondava sulla
diversa causa petendi prospettata nella presente sede di legittimità.
Quanto all’omesso esame della raccomandata inviata da Sice al
curatore, essa sarebbe valsa ad interrompere la prescrizione solo
rispetto all’ultimo degli inadempimenti contestati: la ricorrente avrebbe
pertanto dovuto chiarire se, e per quali ragioni, l’inadempimento in

risarcitoria avanzata, avesse valenza decisiva ai fini dell’accoglimento
della domanda.
Analoghe considerazioni andrebbero, infine, svolte con riguardo alla
prova testimoniale articolata, che Sice si è limitata a riportare
integralmente in ricorso senza curarsi di illustrarne la decisività ai fini
della diversa soluzione della lite auspicata.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non
risultano utilmente contraddette dalle argomentazioni difensive
illustrate dalla ricorrente in memoria, le quali (al di là della generica
affermazione -presumibilmente riferita alla controparte, per mero
errore materiale – che “innanzi al tribunale Asscogen ha
compiutamente indicato i fatti per cui è causa”), attengono unicamente
al merito della controversia, ma non contestano la ricorrenza delle
rilevate carenze procedimentali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

Ric. 2011 n. 25328 sez. M1 – ud. 15-10-2013
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questione, essendo da solo sufficiente a giustificare la richiesta

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.100, di cui € 100
per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 15 ottobre 2013.

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