Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25953 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.15/12/2016), n. 25953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22529/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
ZANOVELLO MARMI S.R.L., C.F. e P.IVA (OMISSIS), in persona del
Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, V. FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA REGGIO D’ACI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 582/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, emessa il 20/01/2015 e depositata il
25/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;
udito l’Avvocato Andrea Reggio D’Aci, per la Zanovello Marmi S.r.l.,
che si riporta alla memoria.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio carnevale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., esaminata la memoria del controicorrente-ricorrente incidentale ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento Ires – Iva – Irap anno 2005, l’amministrazione ricorrente censura la “nullutà della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
2. Analoga censura di nullità svolge la contribuente con ricorso incidentale, “per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame ed omessa pronuncia sull’appello incidentale”, denunziando in subordine – in ipotesi di ritenuto rigetto implicito dell’appello incidentale medesimo – l’omessa e insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. Entrambe le contrapposte censure di nullità sono manifestamente fondate, poichè, a dispetto dell’apparente lunghezza del testo, la motivazione della sentenza impugnata può davvero ritenersi “inesistente”, tanto da integrare quasi un caso di scuola.
4. Invero, i giudici regionali, dopo aver descritto lo svolgimento del processo (sotto la rubrica “fatto e diritto”), si dilungano a riportare dettagliatamente (sotto la rubrica “diritto”) le rispettive difese delle parti, per poi concludere – senza il benchè minimo accenno ad una qualsivoglia motivazione, sia pure per relationem – direttamente con il dispositivo contenente il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, vieppiù senza nulla disporre in merito all’appello incidentale della contribuente, di cui pure si era dato conto.
5. Pertanto, in accoglimento del ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo e motivato esame delle domande delle parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Veneto – Mestre, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016