Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25953 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 15/10/2019), n.25953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21109/2018 R.G. proposto da:

C.P. e M.A.M., rappresentati e difesi

dall’Avv. Domenico Amicarelli, con domicilio eletto in Roma, viale

G. Marconi, n. 236, presso VI.RO.MA.;

– ricorrenti –

contro

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Gianfrancesco Garone, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, corso Trieste, n. 95;

– controricorrente e ric.te incid.le –

R.D., L.G. e Le.Gi., rappresentate e

difese dall’Avv. Vincenzo Loreto, domiciliate ex art. 366 c.p.c.,

comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2559della Corte d’appello di Napoli depositata

l’8 giugno 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Pepe Alessandro, che ha chiesto

l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del

secondo motivo del ricorso incidentale, respinti gli altri motivi;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

I coniugi C.P. e M.A.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, con il rito previsto dall’oramai abrogato D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (c.d. Rito societario), L.A. e la Fideuram s.p.a., esponendo di aver aperto, tramite il L., un conto corrente ordinario e un conto deposito titoli presso la Fideuram s.p.a.; di aver dato disposizione a quest’ultima, tramite il L., di compiere operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari a basso rischio; di essersi accorti che, a partire dal marzo 2000, il L. aveva invece compiuto negoziazioni di titoli ad alto rischio, utilizzando ordinativi a firma apocrifa; di aver appreso, a seguito di ulteriori indagini, che il L. non era neppure iscritto nell’apposito albo dei promotori finanziari istituito presso la Consob – al quale si iscriveva solo nel gennaio 2001 – e che era stato condannato per esercizio abusivo della professione. Su tali premesse, gli attori, prospettando molteplici cause di nullità dei “contratti di collocamento”, domandavano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per l’attività illecita da costoro posta in essere.

Si costituiva la Fideuram s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Deduceva, per quanto qui ancora rileva, che il L. non aveva mai svolto attività di promozione di strumenti finanziari – attività che andava comunque esclusa, nel caso in esame, dato che quelli che nell’atto di citazione erano indicati come “contratti di collocamento”, costituivano invece meri ordini di acquisto e vendita di titoli – e che egli, prima di diventare promotore finanziario, aveva svolto per la banca solo l’attività di promotore assicurativo. Formulava istanza di verificazione della sottoscrizione degli ordini di acquisto. In ogni caso, domandava di essere manlevata dal L. di quanto fosse stata eventualmente condannata a pagare in favore degli attori.

Il L. si costituiva, insistendo per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti sia dagli attori che dalla Fideuram s.p.a..

Il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente la domanda degli attori, condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 57.150,00 (successivamente rettificata, a seguito di correzione di un errore materiale, in 47.150,00), oltre accessori. Rigettava la domanda di manleva spiegata dalla Fideuram s.p.a. nei confronti del L., condannandola alla rifusione delle spese di giustizia da questi sostenute.

La decisione veniva appellata in via principale dai coniugi C.- M., che si dolevano dell’errata determinazione del risarcimento loro spettante. In via incidentale, veniva appellata pure dalla Fideuram s.p.a., in relazione al mancato accoglimento dell’istanza di verificazione delle sottoscrizioni degli ordini di acquisto e vendita dei titoli, disconosciute dal C., e al rigetto della domanda di manleva.

A seguito del decesso del L., si costituiva in grado d’appello il coniuge R.D., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori L.G. e Gi..

La Corte d’appello di Napoli, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese del grado.

Tale sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione in via principale da C.P. e M.A.M., che hanno formulato quattro motivi. La Fideuram s.p.a. ha resistito con controricorso e ha spiegato, a sua volta, ricorso incidentale articolato in due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, R.D., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Le.Gi. e G., nel frattempo diventata maggiorenne. Queste ultime, così come la Fideuram s.p.a. hanno depositato anche memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

1.1 Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In realtà, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata “per aver tralasciato di considerare gli elementi che portavano a concludere che la domanda di restituzione dell’indebito fosse stata formulata nell’atto di citazione in primo grado e di conseguenza di pronunciarsi sulla domanda così qualificata” (pag. 23).

Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Napoli abbia mal interpretato e qualificato la domanda da loro proposta in primo grado, a causa dell’errato riferimento nell’atto di citazione al “risarcimento del danno”, anzichè alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal loro conto corrente. Tuttavia, nonostante l’errore contenuto nell’atto, poichè rientra nel potere-dovere del giudice qualificare la domanda, avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante senza tener conto delle espressioni letterali adoperate, il primo giudice avrebbe dovuto individuare il contenuto esatto della domanda. Del resto, nell’atto di citazione era stata dedotta la nullità o l’inesistenza degli ordini di acquisto e chiesto il risarcimento del danno, costituito “in ogni caso dalla perdita del capitale illegittimamente utilizzato per le suesposte operazioni finanziari”.

Proposto appello per denunciare l’errata qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale, anzichè indagare il contenuto dell’atto d’appello e dell’atto di citazione al fine di individuare correttamente l’oggetto della pretesa fatta valere, abbia rigettato il gravame soffermandosi esclusivamente sulla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, così peraltro omettendo di pronunciarsi su un motivo di gravame.

1.2 Il motivo, così come formulato, è inammissibile.

Il vizio di omesso esame di un fatto cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ricorre allorquando il giudice di merito abbia omesso di esaminare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Nel caso di specie, un simile vizio non sussiste, poichè i ricorrenti si lamentano, invero, dell’interpretazione della domanda formulata con l’atto introduttivo del giudizio. Quindi, non è stata prospettata, neppure in astratto, l’esistenza di un fatto storico, principale o secondario, il cui esame sia stato omesso dai giudici di merito.

L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello. Perciò, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012) il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017, Rv. 643679 – 01).

1.3 In ogni caso, non è neppure vero che la Corte d’appello non abbia esaminato il motivo di gravame. Piuttosto, l’ha ritenuto infondato, osservando che “gli attori nella citazione introduttiva del giudizio hanno allegato la responsabilità extracontrattuale dei convenuti (…). Dalla lettura della citazione di I grado e delle conclusioni dell’atto appare dunque chiaro che gli attori non hanno proposto un’azione di ripetizione di indebito per la inesistenza o nullità degli ordini di acquisto dei titoli, ma hanno allegato l’invalidità degli ordini stessi (in primo luogo per sottoscrizione apocrifa) quale presupposto dell’azione risarcitoria” (pag. 12).

Dunque, il motivo di appello è stato scrutinato e la corte territoriale ha compiuto quella verifica del contenuto della domanda giudiziale che veniva sollecitata dagli appellanti, sia pure con un esito diverso da quello auspicato dagli stessi.

Tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, in quanto l’interpretazione dell’atto di citazione è volta ad individuare l’effettiva volontà delle parti e, in quanto tale, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (sez. 3, Sentenza n. 13426 del 20/07/2004, Rv. 574700 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015, Rv. 637389 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523 – 01).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325,1418,1421 e 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura concerne la sentenza d’appello nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la nullità degli ordini di acquisto, ha omesso di dichiararla e, per l’effetto, di condannare la Fideuram s.p.a. e il L. alla restituzione di tutto quanto indebitamente prelevato dal conto corrente degli attori.

Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti, come già rilevato nel paragrafo precedente, la Corte d’appello non ha dichiarato la nullità degli atti di acquisto e non ha pronunciato la conseguente condanna alla ripetizione dell’indebito oggettivo, poichè ha ritenuto che la domanda dei coniugi C. e M. fosse volta a far accertare la sola responsabilità aquiliana dei convenuti; accertamento rispetto al quale la falsità della sottoscrizione degli ordini di acquisto si pone come fatto storico, ma non costituisce oggetto di specifica domanda.

La doglianza in esame, pertanto, ricade all’esterno del perimetro del thema decidendum introdotto con l’atto di citazione.

3.1 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c.. La censura si rivolge contro la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello con cui veniva impugnato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni di natura non patrimoniale, perchè ritenuto generico. Sostengono i ricorrenti che il giudice d’appello non potesse pronunciare l’inammissibilità, in quanto non prevista nel testo dell’art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis (precedente alla modifica introdotta con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

3.2 Il motivo è infondato.

Anche prima della riforma del 2012, la giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso che un atto d’appello assolutamente generico, ossia privo di censure specifiche alla sentenza impugnata, fosse inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 16 del 29/01/2000, Rv. 533632 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12157 del 14/09/2000, Rv. 540162 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15950 del 19/12/2000, Rv. 542736 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10401 del 30/07/2001, Rv. 548625 – 01). Infatti, anche sotto la vigenza del vecchio testo dell’art. 342 c.p.c., si riteneva che il requisito della specificità dei motivi dell’appello postulasse che alle argomentazioni della sentenza impugnata dovessero essere contrapposte quelle dell’appellante finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. Era, quindi, già allora indispensabile che l’atto di appello contenesse sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione. La violazione di tale principio comportava la inammissibilità del gravame rilevabile anche d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte.

Dalla sentenza impugnata risulta che l’atto d’appello non conteneva alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado, ma si limitava a riproporre quanto già esposto nell’atto di citazione. Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di gravame.

4. Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La sentenza impugnata sarebbe nulla per omessa o apparente motivazione su di uno specifico motivo d’appello, relativo alla liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice. In particolar modo, i ricorrenti lamentano che immotivatamente sarebbe stato loro negato l’aumento del compenso dovuto in ragione dell’importanza della controversia, come previsto dal D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, commi 1 e 2, (contenente il regolamento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, applicabile ratione temporis).

Il motivo è manifestamente infondato.

Sebbene il citato art. 5 preveda che gli onorari “possono” essere raddoppiati, ciò non significa che “debbono” necessariamente esserlo, come invece pretendono i ricorrenti. La valutazione della particolare (o addirittura straordinaria) importanza, complessità o difficoltà della pratica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui discrezionalità già si esplica nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi ed i massimi stabiliti nella tabella allegata al D.M.. Pertanto, deve essere motivato soltanto l’uso di un potere discrezionale extra ordinem, non anche il mancato esercizio. Infatti, nell’omessa applicazione della maggiorazione è implicita la valutazione di insussistenza di quelle speciali condizioni, ricorrendo le quali era consentito, secondo il D.M. applicabile, “sforare” la soglia massima dei compensi ivi prevista.

5. In conclusione, il ricorso principale deve essere integralmente rigettato.

6.1 Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dalla Banca Fideuram s.p.a., con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 214,215 e 216 c.p.c.. La censura si riferisce alla sentenza impugnata nella parte in cui conferma la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dal C. avanzata già nel giudizio di primo grado dalla banca.

6.2 Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’istanza di verificazione fosse inammissibile poichè non era stata accompagnata dalla contestuale produzione, ad opera della Banca, degli originali delle scritture.

Sostiene, invece, la ricorrente che la produzione degli originali dei documenti della cui sottoscrizione di chiede la verificazione non necessariamente deve essere contestuale alla presentazione dell’istanza. Richiama, a soste9p di questa tesi, una pronuncia di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/01/2016, Rv. 638327 – 01) che avrebbe affermato il principio secondo cui il deposito dell’originale del documento da sottoporre a verificazione non deve avvenire necessariamente al momento di proposizione della stessa, potendo la parte depositarlo finanche in grado d’appello.

In realtà, la giurisprudenza della Cassazione è pressochè univoca nell’affermare che, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di verificazione, la produzione o indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile (ex plurimis: Sez. 2, Sentenza n. 22078 del 17/10/2014, Rv. 633000 – 01). D’altronde, tanto risulta chiaramente anche dal tenore testuale dell’art. 216 c.p.c., secondo cui “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.

La sentenza n. 1366 del 2016 indicata dalla Banca si è limitata ad affermare un principio non confliggente, ossia che la produzione in grado di appello dell’originale di un documento già presente agli atti e tempestivamente allegato, non può considerarsi vietata ai sensi dell’art. 345 c.p.c., perchè il documento in originale non può considerarsi nuovo essendo già agli atti in copia.

Ciò non toglie che, laddove la produzione di un documento originale è imposta dalla legge come contestuale all’istanza, la produzione tardiva non viola l’art. 345 c.p.c., ma non sana l’originaria inottemperanza alla prescrizione di legge.

7.1 Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 334 c.p.c., consistita nell’avere erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta dalla Fideuram s.p.a. nei confronti di L.A..

Nell’ambito dello stesso motivo, la Fideuram denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di contestazione tra le parti.

Il motivo è infondato.

7.2 La Fideuram s.p.a. si duole, anzitutto, della circostanza che il motivo di appello volto ad impugnare il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del L. sia stato dichiarato inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. e non ricondotto all’art. 334 c.p.c. Sostiene che l’interesse ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della domanda di manleva era sorto in dipendenza dell’impugnazione principale, dalla quale era emersa la prospettazione di una possibile soccombenza di peso economico notevolmente maggiore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poichè la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sè accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l’assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l’interesse ad impugnare tutte le volte che l’eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un’interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un’autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente (da ultimo: Sez. 5, Ordinanza n. 13651 del 30/05/2018, Rv. 649085 – 01; ma si veda già, in questo senso, Sez. U, Sentenza n. 18049 del 04/08/2010, Rv. 614123 – 01; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21304 del 20/10/2016, Rv. 641653 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 1879 del 25/01/2018, Rv. 647086 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15770 del 15/06/2018, Rv. 649469 – 01).

Dunque, la condizione sostanziale alla quale è sottoposta l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva è rappresentata dalla circostanza che l’interesse ad impugnare nasca dall’impugnazione proposta in via principale, anche se relativa ad un capo diverso della sentenza.

Occorre, tuttavia, considerare che l’autonomia o meno dell’interesse ad impugnare costituisce un accertamento rimesso in via esclusiva al giudice di merito. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l’interesse ad impugnare il capo della sentenza concernente il rigetto della domanda di manleva, non era sorto in dipendenza dell’impugnazione principale, essendo autonomo e preesistente alla stessa, anzi riguardando un rapporto anche sul piano soggettivo diverso ed autonomo rispetto ai capi della decisione appellati in via principale dai coniugi C.- M..

Si tratta di un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, sicchè la censura non può trovare accoglimento.

7.3 Nell’ambito del medesimo motivo, la Banca espone ulteriori censure riguardanti la sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando comunque nel merito il motivo di appello, osserva: “A tutto voler concedere, poi, la censura non coglie nel segno. Invero il L. all’epoca delle operazioni oggetto di causa non rivestiva la qualifica di promotore finanziario, come accertato dalla sentenza penale di condanna in atti” (pag. 11).

Queste censure sono inammissibili per carenza d’interesse.

A prescindere dalla dubbia rilevanza delle considerazioni svolte ad abundantiam dalla Corte d’appello dopo essersi spogliata della potestas iudicandi (Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01), va rilevato che la circostanza che la prima ed autonoma ratio decidendi si sottragga alle censure articolate in questa sede determina l’irrilevanza delle ulteriori doglianze, la cui eventuale fondatezza non farebbe venir meno il capo della sentenza impugnato.

8. Conclusivamente, anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

9. Considerata la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese processuali fra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale.

La Banca Fideuram s.p.a., invece, va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli eredi L., nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte di entrambi gli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali fra C.P. e M.A.M. e la Banca Fideuram s.p.a..

Condanna la Banca Fideuram s.p.a. ricorrente al pagamento, in favore degli eredi L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA